RASSEGNA STAMPA SUL D.D.L. CAZZOLA

Il Sole 24 Ore - 3 giugno 2008

PENSIONI, SI PARTE DALLE DONNE


di Davide Colombo

Se non si riequilibra la spesa sociale, il 60% della quale è assorbita dalle pensioni, l`Italia resta «un Paese per vecchi». Per questo, dice il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi ai microfoni di Radio Uno, occorre tenere sotto controllo la spesa previdenziale e prevedere, allo stesso tempo, «uno spostamento di risorse a sostegno della natalità, la cura dell`infanzia e per dare alle donne la possibilità di conciliare lavoro e famiglia».

 Le riflessioni del ministro seguono di un giorno appena i rilievi del governatore della Banca d`Italia sull`età di pensionamento troppo bassa degli italiani. E, forse, in quelle sottolineature sul lavoro femminile si può trovare una possibile risposta all`esigenza, posta dallo stesso Mario Draghi di «forme più flessibili per ampliare i margini di scelta dell`età di pensionamento in regime contributivo».

 L`età di pensionamento più bassa e rigida prevista dalle norme in vigore resta quella per la vecchiaia delle donne (60 anni contro i 65 degli uomini). E il suo allineamento, oltre a superare quella che la Corte di Giustizia europea considera come una discriminazione, ha il pregio di produrre risparmi significativi (900 milioni l`anno, da qui al 2013, in caso di graduale innalzamento dell`età a 62 anni). Per questo, dentro il Pdl, gli esperti di previdenza guardano alla vecchiaia delle donne come una possibile via per restituire flessibilità al sistema e liberare risorse per altre forme di spesa sociale.

 L`idea del graduale innalzamento dell`età di vecchiaia delle donne era già stata caldeggiata dall`ex ministro Emma Bonino ed ora ritorna nel disegno di legge che presto verrà presentato dal vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, Giuliano Cazzola. In continuità con la riforma Damiano, si propone il passaggio a 61 anni dal 1° luglio 2009 per passare a 62 anni diciotto mesi dopo. Ma l`obiettivo di fondo del Ddl, spiega Cazzola, è arrivare al «pensionamento unificato e flessibile a cui ha fatto riferimento Draghi». Una nuova prestazione unificata, a partire dal 2014 (anno in cui terminerà la fase transitoria), che dovrebbe prevedere, per uomini e donne, una fascia di opzioni compresa tra 62 e 67 anni collegati ad un`adeguata griglia di coefficienti di trasformazione, revisionati ogni 3 anni. «In questa prospettiva - dice ancora Cazzola - sono anche favorevole all`abolizione definitiva del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Ma solo a partire dal 1° luglio 2009, quando il sistema delle quote introdotto da Damiano stabilizza da 59 anni in su l`età di pensionamento e non si corre più il rischio di un invito al ritiro anticipato».

Contrario al superamento del divieto di cumulo è invece Stefano Fassina, consulente economico del governo ombra del Pd: «Fatto in questa fase, in cui ci sono ancora pensioni retributive, si finisce col premiare chi già beneficerà di una pensione più elevata con in più un aggravio di spesa». La proposta di Fassina, che pure si dice a favore di un graduale innalzamento del requisito per la vecchiaia delle donne («a patto che le risorse risparmiate vengano davvero spese per gli asili nido e gli incentivi all`occupazione femminile») è invece un`altra: detrazioni graduali per rafforzare il potere d`acquisto di pensionati over 65. Era già stata presentata in campagna elettorale: sgravi fino a un tetto massimo di 55mila euro con particolare attenzione ai pensionati di più lungo corso, quelli che hanno subito di più l`inflazione degli ultimi anni. La proposta prevede minori entrate per 2,5 miliardi l`anno.

 

 

Il Sole 24 Ore - 3 giugno 2008

PENSIONI, FAVORIRE LA FLESSIBILITA’

di Elsa Fornero

Nelle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia si può leggere, tra l'altro, il seguente ragionamento. La riduzione della pressione fiscale sulle famiglie potrebbe aiutare a rilanciare i consumi e l'attività produttiva; tuttavia, dato l'elevatissimo livello del debito pubblico, la riduzione si potrà realisticamente realizzare, senza aggravio degli squilibri finanziari, soltanto se, contemporaneamente, si ridurrà la spesa pubblica.

Una domanda, per conseguenza, sì impone: si può ridurre la spesa pubblica senza intervenire nuovamente sul sistema pensionistico, che vi contribuisce per oltre il 30 per cento? L'analisi del Governatore contiene un'implicita risposta negativa, anche perché nel programma del Governo sono previste misure che comporteranno un aumento, anziché una riduzione, della spesa pensionistica (come l'intervento sul meccanismo di indicizzazione, promesso in campagna elettorale, per rimediare alla progressiva perdita di potere d'acquisto soprattutto delle pensioni di più lunga decorrenza).

 Non c'è che una strada per sciogliere questo nodo: incoraggiare l'aumento dell'età pensionabile, eliminando tutto ciò che ancora ostacola il proseguimento dell'attività, a cominciare dalla "tassa sul lavoro" implicita nella formula retributiva (la cui eliminazione richiederebbe non soltanto incentivi al proseguimento, ma soprattutto disincentivi per le uscite premature), per proseguire con il divieto di cumulo che, pur fortemente ridimensionato rispetto al passato, induce ancora a scegliere il pensionamento, magari per continuare nel sommerso l'attività.

Sarebbe tuttavia riduttivo leggere il richiamo del Governatore soltanto come critica all'ammorbidimento dello "scalone" voluto dal Governo Prodi e come "promozione" della riforma Maroni, che lo aveva invece introdotto. Entrambe hanno in comune l'obiettivo di medio termine, ossia l'aumento dell'età pensionabile, che la prima (in conseguenza di una precisa quanto incauta promessa elettorale) raggiungerà in modo più lento, più flessibile e più costoso, mentre la seconda l'avrebbe raggiunto in modo più deciso, più rigido e assai meno oneroso. Con la normativa attuale, dopo lo scalino iniziale, l'aumento dell'età procederà in maniera più blanda rispetto al percorso già previsto dalla riforma Maroni. Anziché rigidi requisiti di età e anzianità, si applicherà infatti il criterio delle quote (somma di età anagrafica e di anzianità contributiva), che consente una certa flessibilità nella scelta del pensionamento, ma richiede al tempo stesso che sia raggiunta un'età minima, a sua volta in  leggera e costante salita. Il punto d'arrivo è però sostanzialmente simile; per esempio, mentre per il 2013 i requisiti per il pensionamento previsti dalla riforma Maroni sarebbero stati di 61 anni di età (62 per gli autonomi) e 35 anni di contributi, l'intervento del Governo Prodi prevede "quota" 97 (98 per gli autonomi), compatibile con le combinazioni 61/36 (62/36) o 62/35 (63/35). Si tratta in entrambi i casi di età ancora basse rispetto allo standard europeo, che ormai si attesta sui 65 anni.

 II Governatore sembra dunque rimproverare a entrambi gli schieramenti un eccessivo gradualismo nel realizzare l'aumento dell'età pensionabile, un gradualismo che mal si concilia con l'esigenza, vitale per il nostro Paese, di promuovere il lavoro a tutte le età, nella consapevolezza che favorire il lavoro degli anziani non significa limitare le opportunità per i giovani. Ma l'appello del Governatore non è rivolto soltanto all'eliminazione dei vincoli e dei disincentivi al proseguimento dell'attività, ma anche all'ampliamento dei margini di scelta dell'età di pensionamento per coloro che sono nel regime contributivo, margini che proprio la riforma Maroni aveva drasticamente ridotto, introducendo non già uno scalone, ma uno "scalonissimo" consistente nel portare, per gli uomini, da 57 a 65 anni il diritto alla pensione.

La normativa attuale non può certo dirsi in sintonia con il metodo contributivo: connaturata a tale metodo è infatti la possibilità di scegliere il momento del ritiro, a condizione che sia maturata una pensione non proprio inadeguata (la riforma del '95 fissa un beneficio almeno pari a 1,2 volte l'assegno sociale). Se 65 è l'età di riferimento che si vuole raggiungere, basterebbe stabilire appropriati disincentivi (che operano automaticamente attraverso i coefficienti di trasformazione) per le età inferiori, stabilendo la fascia di flessibilità ad esempio tra le età 62 e 70. Il Governatore non ha invece menzionato un altro aspetto egualmente inopportuno della riforma Maroni, successivamente condiviso anche dalla maggioranza di centro sinistra.

Si tratta dell'anacronistica differenza nell'età di pensionamento tra uomo e donna per quanto concerne la pensione di vecchiaia (con 5 anni di anzianità contributiva): 60 anni per le donna e 65 per gli uomini, una differenza che può avere senso come compensazione per la passata discriminazione, ma che appare quasi provocatoria se proiettata sul futuro, e che in ogni caso ripropone l'antica logica delle compensazioni a posteriori per opportunità negate a priori.

 

 

 

 

  IN PENSIONE PIU’ TARDI SI PUO’ MA CON REGOLE CERTE

  - Deputato del PDL e vice presidente della Commissione Lavoro della Camera

 

“Alcune caratteristiche del sistema pensionistico italiano tengono lontana dal lavoro una quota troppo ampia della popolazione. Solo il 19 per cento degli italiani tra i 60 e i 64 anni svolge un'attività lavorativa, contro il 33 per cento degli spagnoli e dei tedeschi, il 45 dei britannici, il 60 degli svedesi.
È ora di rimuovere i vincoli e i disincentivi al proseguimento dell'attività lavorativa per coloro che sono nel regime retributivo; ampliare i margini di scelta dell'età di pensionamento per coloro che sono nel regime contributivo; cancellare gli ultimi impedimenti al cumulo tra lavoro e pensione”.

Così, nelle sue 'Considerazioni finali', Mario Draghi ha riaperto la questione delle pensioni, ricordando alla classe politica (chi scrive sta predisponendo un disegno di legge secondo tali indicazioni) che il problema non è ancora risolto. Il Governatore propone di restituire all'età pensionabile nel sistema contributivo la flessibilità che aveva ai sensi della legge Dini del 1995: una flessibilità poi venuta meno in conseguenza dei riordini più recenti.

 La riforma Maroni del 2004 ha cancellato il pensionamento di vecchiaia, unico e flessibile, compreso in un range tra 57 e 65 anni, a cui corrispondevano i coefficienti di trasformazione come strumenti di incentivazione/ disincentivazione ragguagliati all'età scelta per la quiescenza. La recente legge del Governo Prodi ha riconfermato l'impostazione del 2004, mantenendo la frantumazione delle regole del pensionamento. A regime, infatti, anche nel sistema contributivo, i lavoratoli potranno andare in quiescenza facendo valere i requisiti della vecchiaia (65/60 anni di età e cinque anni di contribuzione effettiva a condizione di percepire, un trattamento pari ad 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale), con 40 anni di versamenti a qualunque età oppure a 61/62 anni se dipendenti e a 62/63 anni se autonomi, con 35 anni di anzianità

Per tornare - come ha suggerito Draghi - all'impianto delle legge n. 335/1995, occorrerebbe tener conto delle modifiche apportate, nel frattempo, all'istituto dell'età pensionabile. La nuova prestazione unificata, a partire dal 2014 (anno in cui terminerà la fase transitoria), dovrebbe prevedere, per uomini e donne, una fascia di opzioni compresa tra 62 e 67 anni collegati ad un'adeguata griglia di coefficienti di trasformazione, revisionati con una periodicità triennale. Logicamente, tale impostazione richiede dì aumentare gradualmente di due anni (da 60 a 62) l'età di vecchiaia delle lavorataci, anche nel sistema retributivo.

 

 

 

 

PANORAMA/ECONOMY del 25/6/2008

 

PENSIONI, ECCO LA MIA RIFORMA IN TRE PUNTI

di Giuliano Cazzola

II ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha confermato più volte che - in tema di pensioni - il governo non rimetterà in discussione la laboriosa e onerosa soluzione (gradini più quote) individuata dal governo Prodi dopo un lungo negoziato con i sindacati, turbato, nella passata legislatura, dal filibuste ring delle formazioni neocomuniste.

Ma a tutto c'è un limite. Così Sacconi ha scelto di lasciar decadere la delega in materia di lavori usuranti per non essere costretto a varare un decreto legislativo assolutamente generoso il cui schema era stato predisposto dal suo predecessore, Cesare Damiano, d'intesa con le sole confederazioni sindacali. Il neoministro del Lavoro, poi, si è sentito stimolato da alcune riflessioni svolte il 31 maggio scorso dal governatore Mario Draghi, all'annuale assemblea della Banca d'Italia.

«Alcune caratteristiche del sistema pensionistico italiano tengono lontano dal lavoro» ha affermato Draghi «una quota troppo ampia della popolazione. Solo il 19% degli italiani tra i 60 e i 64 anni svolge un'attività lavorativa, contro il 33% dei tedeschi, il 45% degli inglesi e il 60% degli spagnoli. È ora di rimuovere i vincoli e i disincentivi al proseguimento dell'attività lavorativa per coloro che sono nel regime retributivo; ampliare i margini di scelta dell'età di pensionamento per coloro che sono nel regime contributivo; cancellare gli ultimi impedimenti al cumulo tra lavoro e pensione».

Per contribuire alla riapertura del dibattito, entro la fine di giugno presenterò un progetto di legge incentrato sui seguenti tre punti.

Età pensionabile flessibile. L'idea è quella di un trattamento pensionistico unificato, a regime nel sistema contributivo, liberamente fruibile a partire da 62 anni e fino ai 67, e corredato da adeguati coefficienti di trasformazione.
Questa soluzione, con una prestazione unica per uomini e donne, consentirebbe altresì di elevare (in parallelo con i tempi previsti dalla legge n. 247 del 2007) l'età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici a 62 anni anche nel sistema retributivo.

Pensione di base, armonizzazione e riduzione delle aliquote. Si tratta di allineare, per i nuovi assunti in tutte le tipologie lavorative, l'aliquota contributiva intorno al 24-25%, ma istituendo nel contempo una «pensione di base», finanziata dalla fiscalità generale.

Un secondo «pilastro» per il lavoro parasubordinato. Per consentire ai lavoratori atipici in via esclusiva il ricorso alla previdenza complementare, si deve riconoscere loro il diritto all'opting out, consentendo di stornare, se lo riterranno, una parte dell'aliquota obbligatoria (fino a 6 punti a regime: per un ammontare, cioè, equivalente rispetto al Tfr) allo scopo di costituire e di finanziare, in una forma privata di loro scelta, una posizione previdenziale individuale a capitalizzazione.

 

 

COMUNICATO STAMPA DEGLI ONOREVOLI CAZZOLA E LO PRESTI

 

 

 

  Da ITALIA OGGI di martedì 4/11/08

  Nessun danno per il passaggio al contributivo per chi vanterà 53(refuso: leggi 58) anni di età e 35 di contributi

Le pensioni restano in cassaforte

Niente penalizzazioni per i quota 93 al 31 dicembre 2009

di Nicola Mondelu

 

 La proposta è, infatti, rivolta principalmente alle lavoratrici dipendenti del settore privato che allo stato sono obbligate ad andare in pensione al compimento del 60° anno di età. Per il personale femminile della scuola tale obbligo non sussiste poiché il collocamento a riposo d'ufficio, fatte salve alcune deroghe previste dall'articolo 509 del decreto legislativo n. 297/94, opera solo al compimento del 65° anno di età.

 

EFFETTI DEL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO SULL’AMMONTARE DELLE PENSIONI

  Simulazione n. 1
• Docente della scuola primaria che cesserà dal servizio l'I.9.2009, potendo fare valere 60 anni di età, 40 anni di contribuzione e l'ultima posizione stipendiale. Per effetto del sistema di calcolo retributivo, la pensione mensile netta sarebbe di 1.588 euro. Limitando il sistema di calcolo contributivo ad un solo anno, se la proposta dovesse diventare legge dal 1.1.2009, la pensione netta mensile sarebbe di 1.587 euro. Se il docente preso in considerazione avesse, invece, da 63 a 65 anni di età, la pensione netta mensile, anche calcolando l'ultimo anno con il sistema contributivo, sarebbe sostanzialmente identica a quella calcolata con il solo sistema retributivo.

Simulazione n. 2
•Docente della scuola primaria che, pur avendo i requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione di anzianità dal 1.9.2009 (58 anni di età e 37 di contribuzione), decida di rimanere in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio e il 61° anno di età.
All'atto del collocamento a riposo l'ammontare della sua pensione calcolata con il sistema retributivo sarebbe al netto mensile di 1.586 euro. Calcolata invece secondo la proposta dì legge e quindi 37 anni con il sistema retributivo e 3 anni con quello contributivo, la pensione mensile netta sarebbe di 1.581 euro.

  Avvertenza:   Per calcolare l’ammontare della pensione nelle due simulazioni si è preso in considerazione il tratrattamento economico attualmente in godimento.

 

 

 

da IL SOLE24ORE di venerdì 14/11/08

 

  Previdenza. La Corte di giustizia boccia i meccanismi di ritiro differenziato per uomini e donne del comparto pubblico

Inpdap, pensioni “sessiste”

Secondo la Ue non può esserci differenza di trattamento in base al genere

 
Maria Carla De Cesari
Maria Rosa Gheido

Per i dipendenti pubblici la diversa età per l'accesso alla pensione di vecchiaia - 60 anni per le donne e 65 per gli uomini - contrasta con uno dei principi del Trattato Ue, quello che vieta discriminazioni, basate sul sesso, nella retribuzione. La Corte di giustizia Ue, con la sentenza nella causa C-46/07 promossa da Bruxelles, chiede dunque all'Italia di rimuovere l'elemento discriminatorio, pena una nuova procedura di infrazione e una nuova condanna "in automatico", accompagnata questa volta da una sanzione economica.
La Corte di giustizia, con la sentenza di ieri, non indica soluzioni che tengano conto della sostenibilità finanziaria (con l'innalzamento del requisito anagrafico). La decisione spetta al legislatore nazionale. E ieri, alla notizia della sentenza, si è riproposto il fronte dei favorevoli e dei contrari all'aumento dell'età pensionabile per le donne. Gli uni (Giuliano Cazzola e Benedetto Della Vedova, Pdl) sostengono che non ha alcun senso, per le donne, uno sconto alla fine della vita lavorativa; gli altri (Morena Piccinini, Cgil, e Barbara Saltamartini, An) ritengono che la norma "condannata" agevoli le donne e attribuisca loro più opportunità (anche quella di continuare a lavorare fino a 65 anni).

La sentenza
La pronuncia della Corte di giustizia si riferisce solo alle pensioni dei dipendenti pubblici gestite dall'Inpdap. Sulla base di una giurisprudenza consolidata le pensioni dei dipendenti pubblici, una categoria particolare di lavoratori, sono qualificate come «retribuzione». Il trattamento infatti è caratterizzato da continuità per quanto riguarda il datore di lavoro, è «direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati» e l'importo è calcolato in base all'ultima retribuzione. In questo modo, il trattamento è considerato «comparabile» a quello «che verserebbe un datore di lavoro privato ai suoi ex dipendenti». A nulla è valsa la precisazione del Governo italiano, che ha segnalato come, a seguito della riforma previdenziale, il trattamento - calcolato con il sistema retributivo - tiene conto della media delle retribuzioni percepite nell'ultimo decennio e dei relativi contributi. Secondo la Corte, infatti, rispetta il criterio di commisurazione allo stipendio anche una pensione il cui importo è calcolato sulla base del valore medio della retribuzione percepita durante un periodo limitato nel tempo e riferito agli anni immediatamente precedenti il pensionamento.
L'assegno Inpdap, dunque, è «retribuzione» secondo l'articolo 141 del Trattato, che definisce tale il «trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente (...) dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo». Gli Stati devono assicurare la pa-rità di retribuzione tra lavoratori, donne e uomini, «per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore». Si possono anche riconoscere - ricorda la Corte di giustizia - «vantaggi specifici», diretti ad agevolare l'esercizio di un'attività professionale o a evitare o compensare svantaggi nelle carriere. In questa prospettiva - consentita n. 4 dell'articolo 141 del Trattato - non rientra però la differenziazione dei requisiti anagrafici, che non incide sull'andamento della carriera» e sulle difficoltà che le donne possono incontrare durante la vita lavorativa.

Il dibattito

 

 Parità integrale

Corte Ue, causa C-46/07

L'articolo 141 Ce vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori dì sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza. La fissazione di un requisito di età che varia secondo il sesso per la concessione di una pensione che costituisce una retribuzione ai sensi dell'articolo 141 Ce è in contrasto con questa disposizione (...) Come sostiene la Commissione, senza essere contraddetta al riguardo dalla Repubblica Italiana, il regime pensionistico gestito dall'Inpdap prevede una condizione di età diversa a seconda del sesso per la concessione della pensione versata in forza di tale regime. L'argomento della Repubblica italiana secondo cui la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione dieta diversa a seconda del sesso è giustificata dall'obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne non può essere accolto. Anche se l'articolo 141, n. 4, Ce autorizza gli Stati membri a mantenere o  adottare misure che prevedano vantaggi specifici, diretti a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali, alfine di assicurare una piena uguaglianza tra uomini e donne nella vita professionale, non se ne può dedurre che questa disposizione consente la fissazione di una tale condizione di età diversa a seconda del sesso. Infatti, i provvedimenti nazionali contemplati da tale disposizione debbono contribuire ad aiutare la donne a vivere la propria vita lavorativa su un piano di parità rispetto all'uomo (...) ponendo rimedio ai problemi che esse possono incontrare durante la loro carriera professionale.