RASSEGNA STAMPA SUL D.D.L. CAZZOLA
Il Sole 24 Ore - 3 giugno 2008
PENSIONI, SI PARTE DALLE DONNE
di Davide Colombo
Se non si riequilibra la spesa sociale, il
60% della quale è assorbita dalle pensioni, l`Italia resta «un Paese per
vecchi». Per questo, dice il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi ai microfoni
di Radio Uno, occorre tenere sotto controllo la spesa previdenziale e prevedere,
allo stesso tempo, «uno spostamento di risorse a sostegno della natalità, la
cura dell`infanzia e per dare alle donne la possibilità di conciliare lavoro e
famiglia».
Le
riflessioni del ministro seguono di un giorno appena i rilievi del governatore
della Banca d`Italia sull`età di pensionamento troppo bassa degli italiani. E,
forse, in quelle sottolineature sul lavoro femminile si può trovare una
possibile risposta all`esigenza, posta dallo stesso Mario Draghi di «forme più
flessibili per ampliare i margini di scelta dell`età di pensionamento in regime
contributivo».
L`età
di pensionamento più bassa e rigida prevista dalle norme in vigore resta quella
per la vecchiaia delle donne (60 anni contro i 65 degli uomini). E il suo
allineamento, oltre a superare quella che
la Corte
di Giustizia europea considera come una discriminazione, ha il pregio di
produrre risparmi significativi (900 milioni l`anno, da qui al 2013, in caso di
graduale innalzamento dell`età a 62 anni). Per questo, dentro il Pdl, gli
esperti di previdenza guardano alla vecchiaia delle donne come una possibile via
per restituire flessibilità al sistema e liberare risorse per altre forme di
spesa sociale.
L`idea
del graduale innalzamento dell`età di vecchiaia delle donne era già stata
caldeggiata dall`ex ministro Emma Bonino ed ora ritorna nel disegno di legge che
presto verrà presentato dal vicepresidente della Commissione Lavoro della
Camera, Giuliano Cazzola. In continuità con la riforma Damiano, si propone il
passaggio a 61 anni dal 1° luglio 2009 per passare a 62 anni diciotto mesi
dopo. Ma l`obiettivo di fondo del Ddl, spiega Cazzola, è arrivare al «pensionamento
unificato e flessibile a cui ha fatto riferimento Draghi». Una nuova
prestazione unificata, a partire dal 2014 (anno in cui terminerà la fase
transitoria), che dovrebbe prevedere, per uomini e donne, una fascia di opzioni
compresa tra 62 e 67 anni collegati ad un`adeguata griglia di coefficienti di
trasformazione, revisionati ogni 3 anni. «In questa prospettiva - dice ancora
Cazzola - sono anche favorevole all`abolizione definitiva del divieto di cumulo
tra pensione e reddito da lavoro. Ma solo a partire dal 1° luglio 2009, quando
il sistema delle quote introdotto da Damiano stabilizza da 59 anni in su l`età
di pensionamento e non si corre più il rischio di un invito al ritiro
anticipato».
Contrario al superamento del divieto di
cumulo è invece Stefano Fassina, consulente economico del governo ombra del Pd:
«Fatto in questa fase, in cui ci sono ancora pensioni retributive, si finisce
col premiare chi già beneficerà di una pensione più elevata con in più un
aggravio di spesa». La proposta di Fassina, che pure si dice a favore di un
graduale innalzamento del requisito per la vecchiaia delle donne («a patto che
le risorse risparmiate vengano davvero spese per gli asili nido e gli incentivi
all`occupazione femminile») è invece un`altra: detrazioni graduali per
rafforzare il potere d`acquisto di pensionati over 65. Era già stata presentata
in campagna elettorale: sgravi fino a un tetto massimo di 55mila euro con
particolare attenzione ai pensionati di più lungo corso, quelli che hanno
subito di più l`inflazione degli ultimi anni. La proposta prevede minori
entrate per 2,5 miliardi l`anno.
Il Sole 24 Ore
- 3 giugno 2008
PENSIONI, FAVORIRE
LA FLESSIBILITA’
di Elsa Fornero
Nelle
Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia si può leggere, tra
l'altro, il seguente ragionamento. La riduzione della pressione fiscale sulle
famiglie potrebbe aiutare a rilanciare i consumi e l'attività produttiva;
tuttavia, dato l'elevatissimo livello del debito pubblico, la riduzione si potrà
realisticamente realizzare, senza aggravio degli squilibri finanziari, soltanto
se, contemporaneamente, si ridurrà la spesa pubblica.
Una domanda, per
conseguenza, sì impone: si può ridurre la spesa pubblica senza intervenire
nuovamente sul sistema pensionistico, che vi contribuisce per oltre il 30 per
cento? L'analisi del Governatore contiene un'implicita risposta negativa, anche
perché nel programma del Governo sono previste misure che comporteranno un
aumento, anziché una riduzione, della spesa pensionistica (come l'intervento
sul meccanismo di indicizzazione, promesso in campagna elettorale, per rimediare
alla progressiva perdita di potere d'acquisto soprattutto delle pensioni di più
lunga decorrenza).
Non
c'è che una strada per sciogliere questo nodo: incoraggiare l'aumento dell'età
pensionabile, eliminando tutto ciò che ancora ostacola il proseguimento
dell'attività, a cominciare dalla "tassa sul lavoro" implicita nella
formula retributiva (la cui eliminazione richiederebbe non soltanto incentivi al
proseguimento, ma soprattutto disincentivi per le uscite premature), per
proseguire con il divieto di cumulo che, pur fortemente ridimensionato rispetto
al passato, induce ancora a scegliere il pensionamento, magari per continuare
nel sommerso l'attività.
Sarebbe tuttavia
riduttivo leggere il richiamo del Governatore soltanto come critica
all'ammorbidimento dello "scalone" voluto dal Governo Prodi e come
"promozione" della riforma Maroni, che lo aveva invece introdotto.
Entrambe hanno in comune l'obiettivo di medio termine, ossia l'aumento dell'età
pensionabile, che la prima (in conseguenza di una precisa quanto incauta
promessa elettorale) raggiungerà in modo più lento, più flessibile e più
costoso, mentre la seconda l'avrebbe raggiunto in modo più deciso, più rigido
e assai meno oneroso. Con la normativa attuale, dopo lo scalino iniziale,
l'aumento dell'età procederà in maniera più blanda rispetto al percorso già
previsto dalla riforma Maroni. Anziché rigidi requisiti di età e anzianità,
si applicherà infatti il criterio delle quote (somma di età anagrafica e di
anzianità contributiva), che consente una certa flessibilità nella scelta del
pensionamento, ma richiede al tempo stesso che sia raggiunta un'età minima, a
sua volta in leggera e costante
salita. Il punto d'arrivo è però sostanzialmente simile; per esempio, mentre
per il 2013 i requisiti per il pensionamento previsti dalla riforma Maroni
sarebbero stati di 61 anni di età (62 per gli autonomi) e 35 anni di
contributi, l'intervento del Governo Prodi prevede "quota" 97 (98 per
gli autonomi), compatibile con le combinazioni 61/36 (62/36) o 62/35 (63/35). Si
tratta in entrambi i casi di età ancora basse rispetto allo standard europeo,
che ormai si attesta sui 65 anni.
II
Governatore sembra dunque rimproverare a entrambi gli schieramenti un eccessivo
gradualismo nel realizzare l'aumento dell'età pensionabile, un gradualismo che
mal si concilia con l'esigenza, vitale per il nostro Paese, di promuovere il
lavoro a tutte le età, nella consapevolezza che favorire il lavoro degli
anziani non significa limitare le opportunità per i giovani. Ma l'appello del
Governatore non è rivolto soltanto all'eliminazione dei vincoli e dei
disincentivi al proseguimento dell'attività, ma anche all'ampliamento dei
margini di scelta dell'età di pensionamento per coloro che sono nel regime
contributivo, margini che proprio la riforma Maroni aveva drasticamente ridotto,
introducendo non già uno scalone, ma uno "scalonissimo" consistente
nel portare, per gli uomini, da 57 a 65 anni il diritto alla pensione.
La normativa
attuale non può certo dirsi in sintonia con il metodo contributivo: connaturata
a tale metodo è infatti la possibilità di scegliere il momento del ritiro, a
condizione che sia maturata una pensione non proprio inadeguata (la riforma del
'95 fissa un beneficio almeno pari a 1,2 volte l'assegno sociale). Se 65 è l'età
di riferimento che si vuole raggiungere, basterebbe stabilire appropriati
disincentivi (che operano automaticamente attraverso i coefficienti di
trasformazione) per le età inferiori, stabilendo la fascia di flessibilità ad
esempio tra le età 62 e 70. Il Governatore non ha invece menzionato un altro
aspetto egualmente inopportuno della riforma Maroni, successivamente condiviso
anche dalla maggioranza di centro sinistra.
Si tratta
dell'anacronistica differenza nell'età di pensionamento tra uomo e donna per
quanto concerne la pensione di vecchiaia (con 5 anni di anzianità
contributiva): 60 anni per le donna e 65 per gli uomini, una differenza che può
avere senso come compensazione per la passata discriminazione, ma che appare
quasi provocatoria se proiettata sul futuro, e che in ogni caso ripropone
l'antica logica delle compensazioni a posteriori per opportunità negate a
priori.
IN PENSIONE PIU’ TARDI SI PUO’ MA
CON REGOLE CERTE
- Deputato
del PDL e vice presidente della Commissione Lavoro della Camera
“Alcune
caratteristiche del sistema pensionistico
italiano tengono lontana dal lavoro una quota troppo ampia della popolazione.
Solo il 19 per cento degli italiani tra i 60 e i 64 anni svolge un'attività
lavorativa, contro il 33 per cento degli spagnoli e dei tedeschi, il 45 dei
britannici, il 60 degli svedesi.
È ora di rimuovere i vincoli e i
disincentivi al proseguimento dell'attività lavorativa per coloro che sono nel
regime retributivo; ampliare i margini di scelta dell'età di pensionamento per
coloro che sono nel regime contributivo; cancellare gli ultimi impedimenti al
cumulo tra lavoro e pensione”.
Così, nelle sue
'Considerazioni finali', Mario Draghi ha riaperto la questione delle pensioni,
ricordando alla classe politica (chi scrive sta predisponendo un disegno di
legge secondo tali indicazioni) che il problema non è ancora risolto. Il
Governatore propone di restituire all'età pensionabile nel sistema contributivo
la flessibilità che aveva ai sensi della legge Dini del 1995: una flessibilità
poi venuta meno in conseguenza dei riordini più recenti.
La
riforma Maroni del 2004 ha cancellato il pensionamento di vecchiaia, unico e
flessibile, compreso in un range tra 57 e 65 anni, a cui corrispondevano i
coefficienti di trasformazione come strumenti di incentivazione/
disincentivazione ragguagliati all'età scelta per la quiescenza. La recente
legge del Governo Prodi ha riconfermato l'impostazione del 2004, mantenendo la
frantumazione delle regole del pensionamento. A regime, infatti, anche nel
sistema contributivo, i lavoratoli potranno andare in quiescenza facendo valere
i requisiti della vecchiaia (65/60 anni di età e cinque anni di contribuzione
effettiva a condizione di percepire, un trattamento pari ad 1,2 volte l'importo
dell'assegno sociale), con 40 anni di versamenti a qualunque età oppure a 61/62
anni se dipendenti e a 62/63 anni se autonomi, con 35 anni di anzianità
Per tornare - come
ha suggerito Draghi - all'impianto delle legge n. 335/1995, occorrerebbe tener
conto delle modifiche apportate, nel frattempo, all'istituto dell'età
pensionabile. La nuova prestazione unificata, a partire dal 2014 (anno in cui
terminerà la fase transitoria), dovrebbe prevedere, per uomini e donne, una
fascia di opzioni compresa tra 62 e 67 anni collegati ad un'adeguata griglia di
coefficienti di trasformazione, revisionati con una periodicità triennale.
Logicamente, tale impostazione richiede dì aumentare gradualmente di due anni
(da 60 a 62) l'età di vecchiaia delle lavorataci, anche nel sistema
retributivo.
PANORAMA/ECONOMY
del 25/6/2008
PENSIONI, ECCO LA MIA RIFORMA IN
TRE PUNTI
di Giuliano Cazzola
II ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha confermato più volte che - in tema
di pensioni - il governo non rimetterà in discussione la laboriosa e onerosa
soluzione (gradini più quote) individuata dal governo Prodi dopo un lungo
negoziato con i sindacati, turbato, nella passata legislatura, dal filibuste
ring delle formazioni neocomuniste.
Ma a tutto c'è un
limite. Così Sacconi ha scelto di lasciar decadere la delega in materia di
lavori usuranti per non essere costretto a varare un decreto legislativo
assolutamente generoso il cui schema era stato predisposto dal suo predecessore,
Cesare Damiano, d'intesa con le sole confederazioni sindacali. Il neoministro
del Lavoro, poi, si è sentito stimolato da alcune riflessioni svolte il 31
maggio scorso dal governatore Mario Draghi, all'annuale assemblea della Banca
d'Italia.
«Alcune
caratteristiche del sistema pensionistico italiano tengono lontano dal lavoro»
ha affermato Draghi «una quota troppo ampia della popolazione. Solo il 19%
degli italiani tra i 60 e i 64 anni svolge un'attività lavorativa, contro il
33% dei tedeschi, il 45% degli inglesi e il 60% degli spagnoli. È ora di
rimuovere i vincoli e i disincentivi al proseguimento dell'attività lavorativa
per coloro che sono nel regime retributivo; ampliare i margini di scelta dell'età
di pensionamento per coloro che sono nel regime contributivo; cancellare gli
ultimi impedimenti al cumulo tra lavoro e pensione».
Per contribuire
alla riapertura del dibattito, entro la fine di giugno presenterò un progetto
di legge incentrato sui seguenti tre punti.
Età
pensionabile flessibile. L'idea è quella di un trattamento pensionistico
unificato, a regime nel sistema contributivo, liberamente fruibile a partire da
62 anni e fino ai 67, e corredato da adeguati coefficienti di trasformazione.
Questa soluzione, con una prestazione unica per uomini e donne, consentirebbe
altresì di elevare (in parallelo con i tempi previsti dalla legge n. 247 del
2007) l'età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici a 62 anni anche nel
sistema retributivo.
Pensione di
base, armonizzazione e riduzione delle aliquote. Si tratta di allineare, per
i nuovi assunti in tutte le tipologie lavorative, l'aliquota contributiva
intorno al 24-25%, ma istituendo nel contempo una «pensione di base»,
finanziata dalla fiscalità generale.
Un secondo «pilastro»
per il lavoro parasubordinato. Per consentire ai lavoratori atipici in via
esclusiva il ricorso alla previdenza complementare, si deve riconoscere loro il
diritto all'opting out, consentendo di stornare, se lo riterranno, una parte
dell'aliquota obbligatoria (fino a 6 punti a regime: per un ammontare, cioè,
equivalente rispetto al Tfr) allo scopo di costituire e di finanziare, in una
forma privata di loro scelta, una posizione previdenziale individuale a
capitalizzazione.

COMUNICATO
STAMPA DEGLI ONOREVOLI CAZZOLA E LO PRESTI

Da ITALIA OGGI di martedì 4/11/08
Nessun danno per il passaggio al
contributivo per chi vanterà 53(refuso: leggi 58)
anni di età e 35 di contributi
Le pensioni
restano in cassaforte
Niente
penalizzazioni per i quota 93 al 31 dicembre 2009
di Nicola Mondelu
La
proposta è, infatti, rivolta principalmente alle lavoratrici dipendenti del
settore privato che allo stato sono obbligate ad andare in pensione al
compimento del 60° anno di età. Per il personale femminile della scuola tale
obbligo non sussiste poiché il collocamento a riposo d'ufficio, fatte salve
alcune deroghe previste dall'articolo 509 del decreto legislativo n. 297/94,
opera solo al compimento del 65° anno di età.

EFFETTI DEL
SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO SULL’AMMONTARE
DELLE PENSIONI
Simulazione n. 1
• Docente della scuola
primaria che cesserà dal servizio l'I.9.2009, potendo fare valere 60 anni di età,
40 anni di contribuzione e l'ultima posizione stipendiale. Per effetto del
sistema di calcolo retributivo, la pensione mensile netta sarebbe di 1.588 euro.
Limitando il sistema di calcolo contributivo ad un solo anno, se la proposta
dovesse diventare legge dal 1.1.2009, la pensione netta mensile sarebbe di 1.587
euro. Se il docente preso in considerazione avesse, invece, da 63 a 65 anni di
età, la pensione netta mensile, anche calcolando l'ultimo anno con il sistema
contributivo, sarebbe sostanzialmente identica a quella calcolata con il solo
sistema retributivo.
Simulazione n.
2
•Docente della scuola primaria che, pur avendo i requisiti anagrafici e
contributivi per accedere alla pensione di anzianità dal 1.9.2009 (58 anni di
età e 37 di contribuzione), decida di rimanere in servizio fino al compimento
del 40° anno di servizio e il 61° anno di età.
All'atto del collocamento a riposo l'ammontare della sua pensione calcolata con
il sistema retributivo sarebbe al netto mensile di 1.586 euro. Calcolata invece
secondo la proposta dì legge e quindi 37 anni con il sistema retributivo e 3
anni con quello contributivo, la pensione mensile netta sarebbe di 1.581 euro.
Avvertenza:
Per calcolare l’ammontare della pensione nelle due simulazioni si è
preso in considerazione il tratrattamento economico attualmente in godimento.

da IL SOLE24ORE di
venerdì 14/11/08
Previdenza. La Corte di giustizia boccia i meccanismi di ritiro differenziato
per uomini e donne del comparto pubblico
Inpdap, pensioni “sessiste”
Secondo la Ue non può esserci differenza di
trattamento in base al genere
Maria Carla De Cesari
Maria Rosa Gheido
Per i dipendenti
pubblici la diversa età per l'accesso alla pensione di vecchiaia - 60 anni per
le donne e 65 per gli uomini - contrasta con uno dei principi del Trattato Ue,
quello che vieta discriminazioni, basate sul sesso, nella retribuzione. La Corte
di giustizia Ue, con la sentenza nella causa C-46/07 promossa da Bruxelles,
chiede dunque all'Italia di rimuovere l'elemento discriminatorio, pena una nuova
procedura di infrazione e una nuova condanna "in automatico",
accompagnata questa volta da una sanzione economica.
La Corte di giustizia, con la sentenza di ieri, non indica soluzioni che tengano
conto della sostenibilità finanziaria (con l'innalzamento del requisito
anagrafico). La decisione spetta al legislatore nazionale. E ieri, alla notizia
della sentenza, si è riproposto il fronte dei favorevoli e dei contrari
all'aumento dell'età pensionabile per le donne. Gli uni (Giuliano Cazzola e
Benedetto Della Vedova, Pdl) sostengono che non ha alcun senso, per le donne,
uno sconto alla fine della vita lavorativa; gli altri (Morena Piccinini, Cgil, e
Barbara Saltamartini, An) ritengono che la norma "condannata" agevoli
le donne e attribuisca loro più opportunità (anche quella di continuare a
lavorare fino a 65 anni).
La sentenza
La pronuncia della Corte di
giustizia si riferisce solo alle pensioni dei dipendenti pubblici gestite
dall'Inpdap. Sulla base di una giurisprudenza consolidata le pensioni dei
dipendenti pubblici, una categoria particolare di lavoratori, sono qualificate
come «retribuzione». Il trattamento infatti è caratterizzato da continuità
per quanto riguarda il datore di lavoro, è «direttamente proporzionale agli
anni di servizio prestati» e l'importo è calcolato in base all'ultima
retribuzione. In questo modo, il trattamento è considerato «comparabile» a
quello «che verserebbe un datore di lavoro privato ai suoi ex dipendenti». A
nulla è valsa la precisazione del Governo italiano, che ha segnalato come, a
seguito della riforma previdenziale, il trattamento - calcolato con il sistema
retributivo - tiene conto della media delle retribuzioni percepite nell'ultimo
decennio e dei relativi contributi. Secondo la Corte, infatti, rispetta il
criterio di commisurazione allo stipendio anche una pensione il cui importo è
calcolato sulla base del valore medio della retribuzione percepita durante un
periodo limitato nel tempo e riferito agli anni immediatamente precedenti il
pensionamento.
L'assegno Inpdap, dunque, è «retribuzione» secondo l'articolo 141 del
Trattato, che definisce tale il «trattamento normale di base o minimo e tutti
gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente (...) dal datore di
lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo». Gli Stati devono
assicurare la pa-rità di retribuzione tra lavoratori, donne e uomini, «per uno
stesso lavoro o per un lavoro di pari valore». Si possono anche riconoscere -
ricorda la Corte di giustizia - «vantaggi specifici», diretti ad agevolare
l'esercizio di un'attività professionale o a evitare o compensare svantaggi
nelle carriere. In questa prospettiva - consentita n. 4 dell'articolo 141 del
Trattato - non rientra però la differenziazione dei requisiti anagrafici, che
non incide sull'andamento della carriera» e sulle difficoltà che le donne
possono incontrare durante la vita lavorativa.
Il dibattito

Parità integrale
Corte Ue, causa C-46/07
L'articolo 141 Ce vieta qualsiasi discriminazione in
materia di retribuzione tra lavoratori dì sesso maschile e lavoratori di sesso
femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza. La
fissazione di un requisito di età che varia secondo il sesso per la concessione
di una pensione che costituisce una retribuzione ai sensi dell'articolo 141 Ce
è in contrasto con questa disposizione (...) Come sostiene la Commissione,
senza essere contraddetta al riguardo dalla Repubblica Italiana, il regime
pensionistico gestito dall'Inpdap prevede una condizione di età diversa a
seconda del sesso per la concessione della pensione versata in forza di tale
regime. L'argomento della Repubblica italiana secondo cui la fissazione, ai fini
del pensionamento, di una condizione dieta diversa a seconda del sesso è
giustificata dall'obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne non
può essere accolto. Anche se l'articolo 141, n. 4, Ce autorizza gli Stati
membri a mantenere o adottare misure
che prevedano vantaggi specifici, diretti a evitare o compensare svantaggi nelle
carriere professionali, alfine di assicurare una piena uguaglianza tra uomini e
donne nella vita professionale, non se ne può dedurre che questa disposizione
consente la fissazione di una tale condizione di età diversa a seconda del
sesso. Infatti, i provvedimenti nazionali contemplati da tale disposizione
debbono contribuire ad aiutare la donne a vivere la propria vita lavorativa su
un piano di parità rispetto all'uomo (...) ponendo rimedio ai problemi che esse
possono incontrare durante la loro carriera professionale.