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MANOVRA ECONOMICA DEL GOVERNO MONTI
Decreto legge n. 201/11 convertito nella legge n. 214 del
22/12/2011
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/11 - Supplemento ordinario n. 276
Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
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Decreto legge n. 201 del 6/12/2011 |
Legge n. 214 del 26/12/2011 |
Comma 1
Obiettivi dell'articolo 24 |
1. Le
disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto,
degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilità economico finanziaria e a rafforzare la
sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in
conformità dei seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con
abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie
più deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di
vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di
funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. |
Identico |
Comma 2
Calcolo contributivo per tutti |
2. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema
contributivo. |
Identico |
Comma3
Requisiti entro il 31/12/2011
Soppressione delle pensioni di anzianità dal 1/1/2012 |
3. Il
lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di
anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o
di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo
tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione
di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a
partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei
requisiti di cui ai commi 6 e 7;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei
requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17
e 18. |
. Il
lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di
anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o
di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo
tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione
di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a
partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base
dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai
commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei
requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi
14, 15-bis, 17 e 18. |
Comma 4
Incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa |
4. Per i
lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico
dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme
esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i
requisiti minimi previsti dai successivi commi.
Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi
restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,
dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età
di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come
previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni.
Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni
di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilità. |
Identico |
Comma 5
Disapplicazione delle finestre previste dall'articolo 12 della L. 122/10.
Disapplicazione del comma 21 dell'art. 1 della legge 148/11 per la parte
in cui rinviava di un anno le pensioni del personale della scuola. |
5. Con
riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio
2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11
del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. |
Identico |
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Comma
6
Pensione di vecchiaia delle donne del settore privato.
Pensione di vecchiaia interamente contributiva.
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6.
Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una
convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto
al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1°gennaio
2012 i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia
sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a
carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal
1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018.
Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b.
63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016
e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c.
per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui
all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive
ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni
per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è
determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi
la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di
sessantacinque anni perl'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema
misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo
1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, è determinato in 66 anni. |
Identico |
Comma 7
Requisiti per la pensione interamente contributiva |
7. Il
diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in
presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a
condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo
decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione
di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un
dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale
stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di
importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta
anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre
2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n.
335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso
alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse. |
7. Il
diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in
presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione
che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo
decorre successivamente al 1o gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione
di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un
dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo
minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni,
ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28
settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse. |
Comma 8
Decorrenza dell'assegno sociale e di alcune prestazioni sociali |
8. A
decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10
della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30
marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno. |
8. A
decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10
della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno. |
Comma 9
Età minima per pensione di vecchiaia a decorrere dal 2021.
Abrogazione dell'art. 5 della legge n. 183/11 |
9. Per i
lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico
dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da
garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non
inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti,
che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021.
Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati
gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato
articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine
di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico
comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.
L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è soppresso. |
9. Per i
lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico
dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da
garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non
inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti,
che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021.
Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati
gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato
articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine
di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico
comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente
comma.
L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è abrogato. |
Comma 10
Requisiti per la pensione anticipata
Penalizzazioni con riferimento a 62 anni
|
10. A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui
pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano
i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione
anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è
consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva
di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012.
Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per
l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla
quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione
percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo
nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Nel caso
in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale
è proporzionale al numero di mesi. |
10. A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui
pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano
i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione
anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è
consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva
di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012.
Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per
l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla
quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione
percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo
nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale
percentuale annua è
elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto
a due anni.
Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione
percentuale è proporzionale al numero di mesi. |
Comma 11
Pensione contributiva lavoratori dal 1/1/96 in poi a 63 anni
|
11. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai
quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1°
gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del
requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino
versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di
contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile,
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8
volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all'articolo 3,
commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni
e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso
essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile
dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. |
Identico |
Comma 12
Adeguamenti dell'età alle speranze di vita |
12. A
tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso
attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato
articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le
seguenti: “ e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del
diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età
anagrafica”;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età”
sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità
contributiva”;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la
parola “anagrafici”. |
Identico |
Comma 13
Passaggio agli adeguamenti biennali delle aspettative di vita |
13. Gli
adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello
effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza
biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire
dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter
dell’articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. |
Identico |
Comma 14
Soggetti ai quali non si applicano le norme della riforma
Monti
Il
comma 14/e-bis é stato inserito dall'art.
6, comma 2-septies della legge 14/2012 di conversione del decreto legge n.
216 del 29/12/2011 (milleproroghe).
Esonera dalle nuove norme quanti sono in congedo per assistenza ai figli
disabili e maturano 40 anni entro 24 mesi dall'inizio del congedo.
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14. Le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti
entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché nei limiti del numero di 50.000 lavoratori
beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base
di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che
maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 31 ottobre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di
prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di
cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso
l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
con legge 6 agosto 2008, n. 133. |
14. Le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché
nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla
base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre
2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla
base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà
di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto
da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il
diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso
gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al
compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del
compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento
previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4
dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in
corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera
l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi
da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che
continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi
regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero
dal servizio.
e-bis)
ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in
congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo
42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del
predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al
pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive modificazioni.
|
Comma 15
Monitoraggio per individuare i 50 mila che usufruiranno dei vantaggi
previsti dal comma 14 |
15. Gli
Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al
monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o
dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma
14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del
numero di 50.000 domande di pensione, i predetti Enti non prenderanno in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma.
Nell’ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i
lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e
di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto
articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle
decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i
requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12. |
15. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi
compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti
interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno
2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per
l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro
per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro
per l'anno 2019.
Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al
monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o
dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del
comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui
al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i
predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui
al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno
computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano
i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui
al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato
dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di
cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze.
Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12. |
Comma
15-bis
Deroga: pensione di vecchiaia a 64 anni anziché a 66 anni |
|
15-bis.
In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui
pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di
almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il
trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella
B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni,
possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento
di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre
che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con
un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31
dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima
data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.
|
Comma 16
Adeguamento dei coefficienti di trasformazione all'età di 70 anni |
16. Con il
decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’ articolo 1, comma 15,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell’aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1,
comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto
previsto all’articolo 12, comma 12-quinquies del decreto legge 31 maggio
2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per
le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni
è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ambito del
procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento
dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di
70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’ articolo 1
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza
di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori
superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura di cui all’
articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che
la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso
ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori
superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all’
articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all’articolo
1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei
coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente
dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale. |
Identico |
Comma 17
Lavori usuranti:
Modifiche alla legge 183/10 e al decreto legislativo n. 67/11
|
17. Al
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modifiche all’articolo 1 ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai
sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1
della legge 4 novembre 2010, n. 183:
- al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti:
“2008-2011” e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole “per
gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno
2011”;
- al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente:
“2012” e le parole: “con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed
una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle
seguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”;
- al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5”
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al
31 dicembre 2011” e “al comma 5”;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma “6.bis Per i lavoratori
che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un
numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito
anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1
della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per
coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro
per per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero
di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.”
- al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti:
“commi 6 e 6-bis”
Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni
di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare
applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del
2011, come modificato dal presente comma, le disposizioni di cui
all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni. |
17. Ai
fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la
possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del
presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti:
“2008-2011” e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole “per
gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno
2011”;
- al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente:
“2012” e le parole: “con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed
una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle
seguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”;
- al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5”
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al
31 dicembre 2011” e “al comma 5”;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma “6.bis Per i lavoratori
che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un
numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito
anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1
della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per
coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro
per per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero
di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.” |
| Comma
17-bis: è la parte finale del comma 17 con modifiche |
|
17-bis.
Per i
lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di
cui al comma 5 del
presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi
del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17
del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12,
comma 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. |
Comma 18
Regimi pensionistici e gestioni con requisiti precedenti
|
18. Allo
scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di
accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del
presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di
cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti,
con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed
esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al
Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488. |
18.
Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di
accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli
relativi ai lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre
1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento
da emanare entro il 30
giugno 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di
armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività
nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al
comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. |
Comma 19
Modifiche al D.L. 42/06 sui periodi da totalizzare |
19.
All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42,
e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio
2012 le parole “, di durata non inferiore a tre anni,” sono soppresse. |
Identico |
Comma 20
Applicazione con nuovi requisiti dell'art. 72 della legge 112/08 |
20. Resta
fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni,
con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei
requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente
articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i
provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età
già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente
provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
gennaio 2012. |
20. Resta
fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni,
con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
a decorrere dal 1º gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei
requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente
articolo.
Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi
delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti
di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165,
anche se aventi effetto successivamente al 1º gennaio 2012. |
Comma 21
Contributo di solidarietà
|
21. A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un
contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle
gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso
dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. L’ammontare della
misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n.
1 del presente decreto legge ed è determinata in rapporto al periodo di
iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto
1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più
favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.
Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli
assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.
Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento
è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui
trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto
del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque
inferiore a 5 volte il trattamento minimo. |
21. A
decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e` istituito un
contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle
gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso
dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare
della misura del contributo e` definita dalla Tabella A di cui
all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e` determinata in
rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione
conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione
calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime
dell’assicurazione generale obbligatoria.
Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli
assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a
carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento e` al lordo
della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A
seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti
pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del
contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
|
Comma 22
Revisione aliquote lavoratori autonomi |
22. Con
effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di
finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il
livello del 22 per cento. |
22. Con
effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di
finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento. |
Comma 23
Revisione aliquote lavoratori agricoli |
23. Con
effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di
finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e
coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del
presente decreto. |
Identico |
Comma 24
Provvedimenti di riequilibrio per le altre gestioni |
24. In
considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario
delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti
decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro
e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio
tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le
delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri
vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si
esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali
delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l’adozione dei
previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei
pensionati nella misura dell’1 per cento. |
24. In
considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario
delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti
decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro
e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare
l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni
pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di
cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione
dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti
decreti, essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni
dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012
senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di
parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal
1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei
pensionati nella misura dell’1 per cento. |
Comma 25
Perequazione automatica limitata alle pensioni fino a tre volte la minima
|
25. In
considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il
biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento
minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011,
n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le
pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e
inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato. |
25. In
considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi della presente comma, l'aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
|
Comma 26
Tutela professionisti iscritti alla gestione separata |
26. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1, comma 788
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
Identico |
Comma 27
Occupazione giovanile |
27. Presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo
per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini
quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo è finanziato per l’anno 2012 con 200 milioni di euro, e a
decorrere dall’anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità
istitutive del predetto Fondo. |
27. Presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo
per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini
quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300
milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per
l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive
del predetto Fondo.
|
Comma
27-bis
Riduzione di spesa |
|
27-bis.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per
l'anno 2013.
|
|
Comma
28
Commissione di studio per valutare nei prossimi anni interventi
previdenziali correttivi
|
28. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di
Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di
valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri
programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del
sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori
forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico
determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal
presente decreto.
Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche
correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il
rispetto del principio dell’adeguatezza della prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme
di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria
verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle
giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della
previdenza. |
Identico |
|
Comma
29
Educazione previdenziale diretta ai cittadini
|
29. Il
Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora annualmente,
unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un
programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione
previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di
ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da
altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi
dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le
giovani generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a
fini previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto
dell’art. 38 della Costituzione.
A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali
previste a legislazione vigente. |
29. Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali elabora annualmente,
unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un
programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione
previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di
ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da
altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi
dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le
giovani generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a
fini previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto
dell’art. 38 della Costituzione.
A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali
previste a legislazione vigente. |
Comma 30
Tavolo di confronto con le parti sociali |
30. Il
Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di un tavolo
di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della
formazione continua. |
Identico |
Comma 31
Tassazione delle liquidazioni che superano il milione di euro
|
31. Alla
quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1,
lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente
euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui
all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione
del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano
in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati
agli amministratori delle società di capitali. In deroga
all’articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di
cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai
compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011. |
Identico |
Comma 31-bis
Modifiche al comma 22-bis dell'art. 18 della legge n. 111 del 15/7/2011 |
|
31-bis.
Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e
al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».
|
Allegato 1
|
Tabella A - Contributo di solidarietà |
| Anzianità contributiva al 31/12/1995 |
da 5 fino a 15 anni |
oltre 15 fino a 25 anni |
olttre 25 anni |
|
Pensionati |
| Ex Fondo Trasporti |
0,30% |
0,60% |
1,00% |
| Ex Fondo Elettrici |
0,30% |
0,60% |
1,00% |
| Ex Fondo Telefonici |
0,30% |
0,60% |
1,00% |
| Ex Inpdai |
0,30% |
0,60% |
1,00% |
| Fondo volo |
0,30% |
0,60% |
1,00% |
|
Lavoratori |
| Ex Fondo Trasporti |
0,50% |
0,50% |
0,50% |
| Ex Fondo Elettrici |
0,50% |
0,50% |
0,50% |
| Ex Fondo Telefonici |
0,50% |
0,50% |
0,50% |
| Ex Inpdai |
0,50% |
0,50% |
0,50% |
| Fondo volo |
0,50% |
0,50% |
0,50 |
| Tabella B - Aliquote di
finanziamento |
| |
zona normale |
zona svantaggiata |
| |
maggiore di 21 anni |
minore di 21 anni |
maggiore di 21 anni |
minore di 21 anni |
| 2012 |
20,60% |
18,40% |
17,70% |
14,00% |
| 2013 |
20,90% |
19,00% |
18,10% |
15,00% |
| 2014 |
21,20% |
19,60% |
18,50% |
16,00% |
| 2015 |
21,50% |
20,20% |
18,90% |
17,00% |
| 2016 |
21,80% |
20,80% |
19,30% |
18,00% |
| 2017 |
22,00% |
21,40% |
19,70% |
19,00% |
| dal 2018 |
22,00% |
22,00% |
20,00% |
20,00% |
|