LA MANOVRA ECONOMICA DEL GOVERNO MONTI
Decreto legge n. 201 del 6/12/2011
convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011

Doveva essere la manovra dell'equità,  dovevano pagare quelli che finora non hanno pagato.
Invece i sacrifici più pesanti cadono soprattutto, su tutte le famiglie, su chi stava per andare in pensione, sui pensionati.

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28 dicembre 2011
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2011 - supplemento ordinario n. 276, la legge n. 214 del 22/12/2011  che converte con modifiche il decreto legge n. 201 del 6/12/2011. 
Poche le modifiche apportate al  decreto che per quanto concerne le pensioni essenzialmente sono:
a) la soglia per la perequazione delle pensioni è stata alzata all'importo pari a tre volte il trattamento minimo INPS, quindi la perequazione sarà riconosciuta alle pensioni mensili lorde che non superano l'importo di 1.400 euro.
b) è stato apportato un alleggerimento per quanti nel 2012 maturano la quota 96: la pensione di vecchiaia si matura a 64 anni invece di 66. Ma è l'ennesimo provvedimento all'insegna dell'iniquità perché ne è escluso il pubblico impiego!
E' un provvedimento della serie "tanto fumo e poco arrosto" perché attenua la batosta per una fascia ristrettissima di persone (sessantenni con 35-36 anni di servizio), infatti non reca alcun beneficio ai sessantenni che hanno maturato già almeno 37/38 anni di servizio. E proprio perche diretto a pochi e comporta un aggravio di poche briciole, che faccio più fatica a capire e digerire l'ennesimo ostracismo nei confronti dei pubblici dipendenti e l'ennesima scelta della discriminazione come unità di misura della tanto proclamata equità.
c) le donne del settore privato che nel 2012 avrebbero maturato  la pensione di vecchiaia con 60 anni e 20 di anzianità, potranno accedere alla pensione di vecchiaia a 64 anni invece di 66.

LA MANNAIA CHE INCOMBE SUL PUBBLICO IMPIEGO
A differenza dei privati, ogni soldo tolto ai dipendenti pubblici ha effetti immediati sulla spesa pubblica, nodo cruciale di ogni crisi. 
Ma quando finirà il massacro a tappeto che da alcuni anni colpisce buoni e cattivi e testimonia l'incapacità cronica di tutti i governi, ma soprattutto di quelli che stanno gestendo le crisi economiche dell'ultimo decennio,
di una seria riforma della pubblica amministrazione e del controllo della spesa pubblica,  cominciando dagli sprechi noti e sotto gli occhi di tutti, in particolare di molte regioni, comuni ed enti pubblici?
Non è tempo di passare dalle favole di Brunetta a qualcosa di più serio? Occorrono provvedimenti che costano in consenso elettorale e quindi temuti dai politici, ci provi quindi il governo tecnico, è stato scelto proprio per agire senza remore elettorali. Finora hanno solo sparato nel mucchio, tutti, politici e tecnici, con provvedimenti spesso discriminatori!

Torniamo quindi agli interventi della manovra confermati dalla conversione in legge. Esaminiamo i punti significativi:
1 - Contributivo  per tutti dal 1/1/2012
2 - Soppressione delle pensioni di anzianità con le quote
3 - Pensione di vecchiaia a 66 anni per uomini e donne
4 - Pensione anticipata con 41 anni di anzianità per le donne e 42 per gli uomini
5 - Sospensione della perequazione automatica per il 2012 e per il 2013 sulle pensioni che superano il tetto stabilito
6 - Penalizzazioni e incentivi
7 - Soppressione delle finestre di attesa
8 - Anche per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31/12/95, l'anzianità minima è di 20 anni
9 - Viene soppresso il limite di un minimo di tre anni dei periodi da totalizzare
10) Soppressione della pensione privilegiata 

1 -  Contributivo  per tutti dal 1/1/2012 (Art. 24, comma 2)
E' più il clamore che il resto, un provvedimento tirato in ballo altre volte e sempre rientrato. Porta una lievissima penalizzazione nel calcolo della pensione per quanti al 31/12/2011 hanno un'anzianità di almeno 34 anni. Quelli che ne hanno di meno sono già in regime di calcolo misto dal 1/1/96.
Il danno non è di quelli da strapparsi i capelli: i pochi anni di lavoro dal 1/1/2012 alla cessazione saranno valutati col calcolo contributivo per cui subiranno una lieve decurtazione nel calcolo di questa quota di pensione.

2 - Soppressione delle pensioni di anzianità con le quote (Art. 24, comma 3)
E' una mazzata col pugno di ferro su quanti stavano per andare in pensione in quanto allontana il pensionamento  nei casi peggiori di 6 anni.
Restano le pensioni di vecchiaia a 66 anni per uomini e donne e le pernioni per limite di servizio a 41 anni per le donne e 42 anni per gli uomini.
Un uomo che nel 2012 matura 60 anni e 36 di anzianità, fino a pochi mesi fa riteneva di poter andare in pensione nel 2012, invece potrà andare in pensione nel 2018.
E questo nonostante siano state soppresse le finestre di un anno di attesa.

3 - Pensione di vecchiaia a 66 anni per uomini e donne 
La pensione di vecchiaia si matura al compimento dei 66 anni, per il pubblico impiego vale sia per uomini, sia per donne. Al  requisito dell'età si deve aggiungre un minimo di anzianità di 20 anni.
Resta un regime diverso per le donne del settore privato che prevede la pensione a 62 anni nel 2012 e gradatamente a regime a 66 anni dal 2018.
A queste età bisogna aggiungere quanto previsto per gli adeguamenti alle aspettative di vita.
Dal 2021 l'età minima per la pensione di vecchiaia passa a 67 anni.

4 - Pensione anticipata con 41 anni di anzianità per le donne e 42 per gli uomini (comma 10)
La pensione anticipata è riconosciuta al compimento di un'anzianità pari a:
a) donne: 41 anni e 1 mese nel 2012; 41 anni e 2 mesi nel 2013; 41 anni e 3 mesi nel 2014;
a) uomini: 42 anni e 1 mese nel 2012; 42 anni e 2 mesi nel 2013; 42 anni e 3 mesi nel 2014;

5 - Sospensione della perequazione automatica per il 2012 e per il 2013 (art. 24, comma 25)
A gennaio di ogni anno le pensioni  venivano rivalutate dell'inflazione (perequazione automatica), considerando che l'inflazione quest'anno ha avuto un'impennata, la perdita per i pensionati diventa significativa. La perequazione viene riconosciuta ai pensionati che non superano un importo lordo mensile di 1.402 euro (3 volte la pensione minima).

6 - Penalizzazioni e incentivi (Art. 24, commi 4 e 10)
Penalizzazioni: Riguarda quanti accedono alla pensione anticipata con anni 41 (donne) o 42 (uomini) ma con un'età inferiore a 62 anni.
Non avrà alcun effetto nei prossimi 2(donne) 3 (uomini) anni se, come sembra, sarà applicata solo sulle pensioni anticipate.
La diminuzione dell'importo della pensione maturata al 31/12/2011 è del 1% annuo per i primi due anni e del 2% annuo per i restanti mancanti per maturare 62 anni.
Si calcola anche la frazione di anno.
Incentivi: temo che si spaccino per regalo quello che rappresenta  invece una cosa ovvia. Dal 1/1/2012 il calcolo è di tipo contributivo. Questo tipo di calcolo è basato sui coefficienti di trasformazione legati all'età e alla media della vita. Se vai in pensione a 60 anni col tuo capitale ti tocca un importo, se vai in pensione a 65 con lo stesso capitale ti tocca un importo maggiore.  Se lavori fino a 70 anni ti tocca ancora di più. Siccome gli incentivi riguardano l'adeguamento dei coefficienti fino a 70 anni, si dà solo il dovuto, altro che incentivi.

Vai alla tabella con le penalizzazioni

7 - Soppressione delle finestre di attesa (Art. 24, comma 5)
Dal 1/1/2012 sono disapplicati  l'art. 12 del decreto n. 78/10  per la parte che istituiva la finestra mobile di 12 mesi e il comma 21 dell'art. 1 della legge 148/11 per la parte che rinviava il personale della scuola al 1° settembre dell'anno successivo. La disapplicazazione ha effetto solo sulle pensioni di vecchiaia, sulle pensioni con 41-42 anni, sulle pensioni contributive di chi ha cominciato a lavorare dopo il 1/1/96. Dovrebbe restare vigente la finestra che rinvia all'anno dopo per altre tipologie di pensione come l'opzione contributiva legge 243/04.
In genere di fatto non cambia nulla perché l'anno è stato sommato ai requisiti di età o di anzianità (da 65 a 66 - da 40 a 41-42)

8 - Anche per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31/12/95, l'anzianità minima richiesta è di 20 anni (Art. 24, commi 7 e 11)
L'anzianità minima per la pensione contributiva di quanti hanno cominciato a lavorare dopo il 31/12/95 passa da 5 a 20 anni; il diritto decorre al compimento dei 63 anni se  è stata maturata una pensione pari a 2,8 volte l'assegno sociale, altrimenti decorre al compimento dei 66 anni se se matura un importo della pensione pari a 1.5 volte l'assegno sociale. 
Altrimenti si va avanti fino a 70 anni, età alla quale si percepisce la pensione contributiva qualunque sia l'importo con un'anzianità minima di cinque anni.
La tabella dei coefficienti di trasformazione, determinanti per il calcolo delle pensioni contributive, sarà ampliata fino ai 70 anni.

9 - Viene soppresso il limite di un minimo di tre anni dei periodi da totalizzare (Art. 24, comma 19)
Si può ricorrere alla totalizzazione qualunque sia la durata di ogni singolo periodo da riunificare.

10) Soppressione della pensione privilegiata 
Con esclusione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico sono abrogati gli istituti che comportavano un riconoscimento come risarcimento (equo indennizzo) oppure nei casi più gravi come maggiorazione della pensione (pensione privilegiata) a quanti riportavano danni permanenti  in seguito ad infortuni capitati sul luogo di lavoro mentre erano in servizio.

Esclusioni dall'applicazione del decreto
I nuovi requisiti previsti dal decreto non si applicano (art. 24, comma 14):
a) a quanti entro il 31/12/2011  maturano i requisiti previsti per il 2011; quindi solo quelli che avrebbero potuto accedere alla pensione al 1/9/2011 e vi hanno rinunciato per propria scelta;
b) alle donne che ai sensi del comma 9 dell'art. 1 della legge 243/04 optano per il calcolo contributivo. In questo caso per i requisiti si applica la normativa esistente prima dell'entrata in vigore della manovra Monti: 57 anni di età e 35 anni di anzianità  e, a mio avviso, decorrenza della pensione dal 1° settembre dell'anno successivo. 
La questione della decorrenza non è chiara; è vero che il comma 21 che spostava la decorrenza al 1° settembre dell'anno successivo e stato disapplicato (art. 24, comma 5 del decreto Monti), ma limitatamente alle pensioni poi elencate, tra le quali non c'è alcun riferimento all'opzione contributiva.
c) a un numero limitato di lavoratori in mobilità

 

 ULTIMORA DI GIOVEDI' 19/1/2012

E' ancora presto per esultare, ma qualcosa si sta muovendo in senso positivo: la settima commissione della Camera, in sede di esame del decreto "Milleproroghe",  ha espresso parere favorevole con alcune condizioni tra le quali il differimento al 31 agosto 2012 del termine già fissato al 31 dicembre 2011 dal Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214 del 22/12/11, per la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione del personale della scuola secondo la normativa previgente (40 anni di contributi oppure quota 96 entro il 31 agosto 2012). Nel parere approvato dalla Commissione si fa riferimento alla necessità di rendere coerente tale termine (31 agosto) con la normativa previdenziale del comparto Scuola”.  

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Ritirato l'emendamento. Sarà ripresentato in parlamento, ma pochissime le speranze in una soluzione favorevole.

 

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865 Governo).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4865 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. Con riferimento al piano straordinario di assunzioni di professori universitari di seconda fascia di cui all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, si ritiene necessario che detto piano non sia sottoposto al regime previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008;

2. La proroga di cui all'articolo 8, comma 2, riguardante l'attribuzione di un punteggio per l'accesso all'università sulla base dei risultati conseguiti nel pregresso percorso scolastico si applichi solo alle procedure di arruolamento degli ufficiali medici delle Accademie militari di Esercito, Marina militare e Aeronautica, anche al fine di attivare nuove procedure per l'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato;

3. Nelle more del riordino del sistema di interventi in favore dell'editoria e del sistema radiotelevisivo locale, sia definito l'impegno finanziario in favore di tali settori, al fine di garantire il pluralismo dell'informazione e assicurare gli attuali livelli occupazionali;

4. Per il personale educativo e scolastico degli enti locali si differiscano al 2013 le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, affinché i suddetti enti possano procedere alle necessarie assunzioni al fine di garantire la copertura delle dotazioni organiche dei servizi educativi e scolastici;

5. Si differisca al 31 agosto 2012 il termine previsto dall'articolo 24, comma, 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale della scuola con le norme previgenti, al fine di rendere coerente tale termine con la normativa previdenziale del medesimo comparto;

6. Si preveda l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, di coloro che hanno conseguito l'abilitazione COBASLID, ovvero per le classi di concorso 31/A e 32/A, 77/A e in scienze della formazione primaria;

7. Si preveda la possibilità per i soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 4/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2006, di inserire annualmente nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, il titolo e di veder riconosciute le riserve di legge.

Da ITALIA OGGI di martedì 24 gennaio 2012 

Ritirata alla  Camera la proposta bipartisan che avrebbe salvato 10 mila, docenti. Caccia alle risorse

Pensioni, niente da fare per il 1952
Ai nati in questo anno si applicano i requisiti della Fornero

di Nicola Mondelli

E’  durata appena 24 ore l'illusione di alcune migliaia di docenti e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nati tutti nel 1952, di poter accedere al trattamento pensionistico di anzianità con i requisiti anagrafici e contributivi in vigore prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 ("quota 96" costituita da almeno sessanta anni di età e trentasei di contributi, oppure indipendentemente dall'età anagrafica, quaranta anni di contribuzione). Relativamente all'età anagrafica, l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, fissando al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale essi potevano fare valere i predetti requisiti, di fatto li aveva esclusi perché non maturavano l'età anagrafica minima di sessanta anni. A creare l'illusione era stato un emendamento presentato in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe in corso presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati da Gianclaudio Bressa (Pd) e Gioacchino Alfano(Pdl).
L'emendamento proponeva, infatti, limitatamente al personale del comparto scuola e in coerenza con il calendario scolastico, l'estensione al 31 agosto 2012, anziché al 31 dicembre 2011, del termine entro il quale il personale docente e Ata poteva fare valere i requisiti anagrafici e contributivi in vigore prima del 6 dicembre 2011 e accedere al trattamento pensionistico fin dal 1° settembre 2012 senza incorrere nelle limitazioni contenute nel ci­tato art. 24.
Nel testo del disegno di legge, che è da ieri all'esame dell'aula di Montecitorio, dell'emendamento non c'è alcuna traccia. Si è appreso che era stato ritirato nel corso della seduta di venerdì 20 gennaio. Secondo voci che circolano tra gli addetti ai lavori, il ritiro sarebbe dovuto ad un parere contrario espresso dal ministro del lavoro, Elsa Fornero, per problemi di copertura finanziaria. Delusione e rabbia non si sono fatti attendere anche se gli interessati che dovrebbero essere tra gli otto e i 10 mila, sperano che possa essere reintrodotto nel corso del dibattito in aula. In tal senso è stato presentato un emendamento del Pd.

Servizio utile e servizio effettivo
Un altro emendamento presente invece nel testo approvato dalle due Commissioni riunite potrebbe trovare applicazione, se non immediata, anche nei confronti del personale della scuola. Tale emendamento propone che le disposizioni di cui all'art. 24, comma 10 del citato decreto legge n. 201/2011 (riduzione di un punto percentuale per ciascuno dei primi due anni di anticipo rispetto all'età di 62 anni) non debbano trovare applicazione qualora l'anzianità contributiva ivi prevista( 41 e un mese per le donne e 42 e un mese per gli uomini) derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio e per malattia. Già in passato era stata ventilata una proposta analoga nella sostanza ma con riferimento alle anzianità utili ai fini pensionistici. La proposta prevedeva l'esclusione a tali fini dei periodi non di effettivo servizio, ancorché riscattati o utili di per sé (ad es. corso di laurea e periodi di supervalutazione). La proposta non ebbe alcun seguito. Ma qualcuno, evidentemente, continua a pensarci.

Termini e modalità per le dimissioni

Ancora nessuna notizia, invece, sui tempi di pubblicazione del decreto ministeriale che deve stabilire i termini entro i quali il personale della scuola potrà presentare o revocare la domanda di dimissioni o comunque di cessazione dal servizio avente effetto dal 1° settembre 2012 e della relativa circolare con le disposizioni applicative delle nuove norme in materia previdenziale contenute, in particolare, nell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 di­cembre 2011, n. 214. E un ritardo, rispetto agli anni scorsi, dovuto presumibilmente alla necessità di aggiornare e integrare, alla luce delle norme contenute nel citato art. 24, le disposizioni in materia di cessazioni o di trattenimento in servizio, di risoluzione di autorità dei rapporti di lavoro e di accesso alla pensione anticipata congiuntamente alla permanenza in servizio in regime di part-time.

 

  

MILLEPROROGHE
LA CAMERA ACCOGLIE O.D.G. PER DIFFERIMENTO AL 31 AGOSTO 2012 MATURAZIONE REQUISITI PENSIONAMENTO PERSONALE SCUOLA.
IL SENATO RIESAMINERÀ LA QUESTIONE

 

Nel corso della seduta odierna della Camera dei Deputati, in sede di conversione in legge, il Governo per il tramite del Sottosegretario di Stato dell’Economia e delle Finanze Gianfranco Polillo ha accettato l’o.d.g. n. 79, a firma di Ghizzoni ed altri, che riportiamo integralmente:

 

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 introduce una nuova disciplina previdenziale e l'articolo 24, comma 14 stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, senza tener conto della particolare specifica normativa che permette, invece, agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico;

come dimostrano gli ultimi dati ufficiali forniti dal Miur, che collocano i docenti italiani tra i più anziani dei Paesi Europei, gli interventi volti a ridurre le cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento incidono sull'invecchiamento del corpo insegnante,

impegna il Governo

in sede di discussione del primo provvedimento utile a prevedere un intervento normativo volto a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

(9/4865-AR/79 Ghizzoni, Gnecchi, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.)

 

Nel corso del dibattito il Sottosegretario Polillo ha precisato che le questioni evidenziate sono state oggetto di approfondito esame in sede referente ed ha assicurato “l’impegno del Governo a valutarle ulteriormente durante l’iter del provvedimento al Senato, per individuare le soluzioni legislative più appropriate.

 

 

 

Dal SOLE24ORE di giovedì 2 febbraio 2012

Respinte le richieste di modifica

Stretta sulla scuola senza deroghe

 

IL PROBLEMA

L'intreccio fra manovra di Ferragosto e riforma Monti rischia di ritardare ['uscita anche di sei anni

Fabio Venanzi

Le novità introdotte dall'articolo 24 della riforma Monti non trovano deroghe nel decreto legge milleproroghe per il personale del comparto scuola. Nel testo approvato dalla Camera non c'è, infatti, traccia degli emendamenti (6.19 e 6.306) che puntavano a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale della scuola che avesse maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge Salva Italia.

Le regole sulle cessazioni per questo comparto sono disciplinate dall'articolo 59, comma 9 della legge 449/1997. Fino al 31 dicembre 2001 la norma prevedeva che la cessazione dal servizio avvenisse dalla data d'inizio dell'anno scolastico (1 ° settembre) a condizione che si maturasse il requisito anagrafico e/o contributivo entro il 31 dicembre dello stesso anno; in altri termini si poteva ottenere un "abbuono" massimo di quattro mesi rispetto ai requisiti ordinari nel caso in cui i requisiti venissero perfezionati dopo il 31 agosto, ma entro fine anno. Il corpo docente era stato risparmiato dall'applicazione della finestra mobile nell'ordinamento pensionistico disposta dall'articolo 12 del Dl 78/2010.

Successivamente, la manovra di Ferragosto (DL 138/2011) - per conseguire maggiori economie in campo previdenziale - ha modificato questo articolo prevedendo che per coloro i quali perfezionassero i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1 ° gennaio 2012, l'accesso al trattamento pensionistico sarebbe avvenuto al 1 ° settembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.

L'intreccio delle norme preesistenti con gli inasprimenti introdotti dalla riforma Monti potrebbe prolungare, per i soggetti che avrebbero maturato la quota "96" con i requisiti minimi nel 2012 (con 60 anni di età e 36 di contributi), l'attività lavorativa anche di sei anni. Un intervento normativo avrebbe comportato l'introduzione di un'ulteriore deroga come quella già prevista nell'articolo 24, comma 15-bis, relativa ai soggetti che, dipendenti del settore privato, avrebbero maturato prima della riforma la quota 96 nel 2012 e che otterranno il pagamento della pensione al compimento del 64esimo anno di età invece degli ordinari limiti previsti. Finora, però, le valutazioni di contenimento della spesa e il problema di reperire risorse per fronteggiare le maggiori uscite derivanti dalla deroga sono state considerate prevalenti.

 

 

 

 

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