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LA MANOVRA ECONOMICA DEL GOVERNO MONTI
28 dicembre 2011 LA
MANNAIA CHE INCOMBE SUL PUBBLICO IMPIEGO Torniamo quindi agli interventi della manovra confermati dalla conversione in
legge. Esaminiamo i punti significativi: 1 - Contributivo per tutti dal 1/1/2012 (Art. 24, comma 2) 2 - Soppressione delle pensioni di anzianità con le quote (Art. 24, comma 3) 3 - Pensione di vecchiaia a 66 anni per uomini e donne 4 - Pensione anticipata con 41 anni di anzianità per le donne e 42 per gli
uomini (comma 10) 5 - Sospensione della perequazione automatica per il 2012 e per il 2013 (art.
24, comma 25) 6 - Penalizzazioni e incentivi (Art. 24, commi 4 e 10) Vai alla tabella con le penalizzazioni 7 - Soppressione delle finestre di attesa (Art. 24, comma 5) 8 - Anche per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31/12/95, l'anzianità minima
richiesta è di 20 anni (Art. 24, commi 7 e 11) 9 - Viene soppresso il limite di un minimo di tre anni dei periodi da
totalizzare (Art. 24, comma 19) 10) Soppressione della pensione privilegiata Esclusioni
dall'applicazione del decreto
ULTIMORA DI GIOVEDI' 19/1/2012 E' ancora
presto per esultare, ma qualcosa si sta muovendo in senso positivo: la
settima commissione della Camera, in sede di esame del decreto "Milleproroghe",
ha espresso parere favorevole con alcune condizioni tra le quali il
differimento al 31 agosto 2012 del termine già fissato al 31
dicembre 2011 dal Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214
del 22/12/11, per la maturazione dei requisiti per
l’accesso alla pensione del personale della scuola secondo la normativa
previgente (40 anni di contributi oppure quota 96 entro il 31 agosto 2012).
Nel parere approvato dalla Commissione si fa riferimento alla
necessità di rendere coerente tale termine (31 agosto) con la normativa
previdenziale del comparto Scuola”. Vai alla notizia sul sito della Cisl Scuola
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865 Governo). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La VII Commissione, esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4865 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»; esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: 1. Con riferimento al piano straordinario di assunzioni di professori universitari di seconda fascia di cui all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, si ritiene necessario che detto piano non sia sottoposto al regime previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008; 2. La proroga di cui all'articolo 8, comma 2, riguardante l'attribuzione di un punteggio per l'accesso all'università sulla base dei risultati conseguiti nel pregresso percorso scolastico si applichi solo alle procedure di arruolamento degli ufficiali medici delle Accademie militari di Esercito, Marina militare e Aeronautica, anche al fine di attivare nuove procedure per l'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato; 3. Nelle more del riordino del sistema di interventi in favore dell'editoria e del sistema radiotelevisivo locale, sia definito l'impegno finanziario in favore di tali settori, al fine di garantire il pluralismo dell'informazione e assicurare gli attuali livelli occupazionali; 4. Per il personale educativo e scolastico degli enti locali si differiscano al 2013 le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, affinché i suddetti enti possano procedere alle necessarie assunzioni al fine di garantire la copertura delle dotazioni organiche dei servizi educativi e scolastici; 5. Si differisca al 31 agosto 2012 il termine previsto dall'articolo 24, comma, 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale della scuola con le norme previgenti, al fine di rendere coerente tale termine con la normativa previdenziale del medesimo comparto; 6. Si preveda l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, di coloro che hanno conseguito l'abilitazione COBASLID, ovvero per le classi di concorso 31/A e 32/A, 77/A e in scienze della formazione primaria; 7. Si preveda la possibilità per i soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 4/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2006, di inserire annualmente nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, il titolo e di veder riconosciute le riserve di legge.
Ritirata alla Camera la proposta bipartisan che avrebbe salvato 10 mila, docenti. Caccia alle risorse Pensioni, niente da fare per il 1952 di Nicola Mondelli E’
durata appena 24 ore l'illusione di
alcune migliaia di docenti e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario,
nati tutti nel 1952, di poter accedere al trattamento pensionistico di anzianità
con i requisiti anagrafici e contributivi in vigore prima della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 ("quota
96" costituita da almeno sessanta anni di età e trentasei di contributi,
oppure indipendentemente dall'età anagrafica, quaranta anni di contribuzione).
Relativamente all'età anagrafica, l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, fissando al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale essi potevano
fare valere i predetti requisiti, di fatto li aveva esclusi perché non
maturavano l'età anagrafica minima di sessanta anni. A creare l'illusione era
stato un emendamento presentato in sede di esame del disegno di legge di
conversione in legge del decreto Milleproroghe in corso presso le Commissioni
riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati da
Gianclaudio Bressa (Pd) e Gioacchino Alfano(Pdl). Servizio
utile e servizio effettivo Termini e modalità per le dimissioni Ancora nessuna notizia, invece, sui tempi di pubblicazione del decreto ministeriale che deve stabilire i termini entro i quali il personale della scuola potrà presentare o revocare la domanda di dimissioni o comunque di cessazione dal servizio avente effetto dal 1° settembre 2012 e della relativa circolare con le disposizioni applicative delle nuove norme in materia previdenziale contenute, in particolare, nell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. E un ritardo, rispetto agli anni scorsi, dovuto presumibilmente alla necessità di aggiornare e integrare, alla luce delle norme contenute nel citato art. 24, le disposizioni in materia di cessazioni o di trattenimento in servizio, di risoluzione di autorità dei rapporti di lavoro e di accesso alla pensione anticipata congiuntamente alla permanenza in servizio in regime di part-time.
MILLEPROROGHE Nel
corso della seduta odierna della Camera dei Deputati, in sede di conversione in
legge, il Governo per il tramite del Sottosegretario di Stato dell’Economia e
delle Finanze Gianfranco Polillo ha accettato l’o.d.g. n. 79, a firma di
Ghizzoni ed altri, che riportiamo integralmente: La
Camera, premesso
che: il
decreto-legge 6 dicembre 2011, n°201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 introduce
una nuova disciplina previdenziale e l'articolo 24, comma 14 stabilisce che le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad
applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011,
senza tener conto della particolare specifica normativa che permette, invece,
agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il
calendario scolastico; come
dimostrano gli ultimi dati ufficiali forniti
dal Miur, che collocano i docenti italiani tra i più anziani dei Paesi Europei,
gli interventi volti a ridurre le cessazioni del rapporto di lavoro per
pensionamento incidono sull'invecchiamento del corpo insegnante, impegna
il Governo in
sede di discussione del primo provvedimento utile a prevedere un intervento
normativo volto a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del
comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (9/4865-AR/79
Ghizzoni, Gnecchi, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi,
Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.) Nel
corso del dibattito il Sottosegretario Polillo ha precisato che le questioni
evidenziate sono state oggetto di approfondito esame in sede referente ed ha
assicurato “l’impegno del Governo a
valutarle ulteriormente durante l’iter del provvedimento al Senato, per
individuare le soluzioni legislative più appropriate”.
Dal SOLE24ORE di giovedì 2 febbraio 2012 Respinte le richieste di modifica Stretta sulla scuola senza deroghe IL PROBLEMA L'intreccio fra manovra di Ferragosto e riforma Monti rischia di ritardare ['uscita anche di sei anni Fabio Venanzi Le novità introdotte dall'articolo 24 della riforma Monti non trovano deroghe nel decreto legge milleproroghe per il personale del comparto scuola. Nel testo approvato dalla Camera non c'è, infatti, traccia degli emendamenti (6.19 e 6.306) che puntavano a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale della scuola che avesse maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge Salva Italia. Le regole sulle cessazioni per questo comparto sono disciplinate dall'articolo 59, comma 9 della legge 449/1997. Fino al 31 dicembre 2001 la norma prevedeva che la cessazione dal servizio avvenisse dalla data d'inizio dell'anno scolastico (1 ° settembre) a condizione che si maturasse il requisito anagrafico e/o contributivo entro il 31 dicembre dello stesso anno; in altri termini si poteva ottenere un "abbuono" massimo di quattro mesi rispetto ai requisiti ordinari nel caso in cui i requisiti venissero perfezionati dopo il 31 agosto, ma entro fine anno. Il corpo docente era stato risparmiato dall'applicazione della finestra mobile nell'ordinamento pensionistico disposta dall'articolo 12 del Dl 78/2010. Successivamente, la manovra di Ferragosto (DL 138/2011) - per conseguire maggiori economie in campo previdenziale - ha modificato questo articolo prevedendo che per coloro i quali perfezionassero i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1 ° gennaio 2012, l'accesso al trattamento pensionistico sarebbe avvenuto al 1 ° settembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti. L'intreccio delle norme preesistenti con gli inasprimenti introdotti dalla riforma Monti potrebbe prolungare, per i soggetti che avrebbero maturato la quota "96" con i requisiti minimi nel 2012 (con 60 anni di età e 36 di contributi), l'attività lavorativa anche di sei anni. Un intervento normativo avrebbe comportato l'introduzione di un'ulteriore deroga come quella già prevista nell'articolo 24, comma 15-bis, relativa ai soggetti che, dipendenti del settore privato, avrebbero maturato prima della riforma la quota 96 nel 2012 e che otterranno il pagamento della pensione al compimento del 64esimo anno di età invece degli ordinari limiti previsti. Finora, però, le valutazioni di contenimento della spesa e il problema di reperire risorse per fronteggiare le maggiori uscite derivanti dalla deroga sono state considerate prevalenti.
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