11/11/2011

EMANATA LA CIRCOLARE INPDAP SULLA LEGGE n. 148

E’ uscita la circolare INPDAP N. 16 DEL 9/11/2011 sul decreto del 13 agosto convertito nella legge n. 148 del 14/9/2011.
In questo clima di grande confusione, l’INPDAP si limita a ripetere il testo del comma 21, guardandosi bene dall’andare a prendere in considerazione le contraddizioni e i casi particolari  in cui la norma potrebbe essere “interpretata”.
Chiaramente la circolare INPDAP così formulata diventa restrittiva al  massimo e non lascia spazio a deroghe.
Ribadisce il principio che “tutti coloro che maturano i requisiti dopo il 31/12/2011 potranno cessare al 1° settembre dell’anno successivo”, sia che maturino 40 anni, sia che maturino 65 anni di età, sia che maturino la quota.
L’unico punto nuovo riguarda la distinzione tra “decorrenza della cessazione” e “decorrenza della pensione”. Per l’INPDAP è la pensione che decorre dall’anno successivo.
Quindi non si deve rinviare la cessazione, come invece è affermato nella norma, ma si può tranquillamente lasciare lo stesso il servizio prima e aspettare la data del 1° settembre dell'anno successivo.

Infatti, dopo aver ribadito l’enunciato del comma 21, chiarisce:
“Pertanto per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2012, l’accesso al trattamento pensionistico avverrà al primo settembre o primo novembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti. “.

Purtroppo, invece:

-  non risolve la contraddizione col comma 16 dell’art. 1 della stessa legge. Il comma 16 reitera la norma per la quale l’amministrazione, con comunicazione da inviare 6 mesi prima, deve dimettere d’ufficio quanti maturano i 40 anni entro il 31/8/2012.
Lo dovrà fare? E se lo farà, l’INPDAP corrisponderà la pensione? Secondo la circolare no, per cui l’Amministrazione non potrà farlo.

- non è chiaro se chi lascia il servizio  l’anno in cui matura i requisiti,  per aspettare l’anno successivo senza percepire subito la pensione cessi lo stesso ai sensi del comma 9; nei casi in cui la cessazione non rientra nel comma 9, l’erogazione della pensione è disciplinata dall’art. 12 della legge 122/10 che dispone che la pensione debba decorrere 12 mesi dopo aver maturato i requisiti. E questo fa cambiare i nostri ragionamenti.

Questo problema la circolare lo elude, ma a mio avviso ci sono gli estremi per un contenzioso; il comma 9, come riscritto dalla legge 148, rinvia all'anno successivo "le cessazioni" pertanto chi cessa lo stesso e non la rinvia, si esclude dall'applicazione del comma 9 e per questo motivo, per stabilire la data da cui decorre la pensione si applica l'art. 12 della legge 122/10: 12 mesi da quando si maturano i requisiti. Per cui:
- dipendente scuola che matura i requisiti al 20/2/2012 e di dimette dal 1/9/2012 dovrebbe ricevere la pensione dal 20/2/2013 (e non dal 1/9/2013)
- dipendente scuola che matura i requisiti al 20/11/2012 e di dimette dal 1/9/2012 dovrebbe ricevere la pensione dal 20/11/2013 (e non dal 1/9/2013)

Io invece ho meno dubbi sul fatto che chi cessa dal servizio per decadenza (escluso il caso dei motivi di salute) riceva la pensione con la decorrenza prevista dall'art. 12 e cioè trascorsi 12 mesi da quando matura i requisiti. Per cui:
- dipendente della scuola che matura i requisiti al 20/2/2012 e rinuncia a stare in servizio  per cui l'amministrazione lo dichiara decaduto al 1/3/2013, riceve subito la pensione essendo trascorsi 12 mesi da quando ha maturato il diritto.
Questa è la mia interpretazione delle norme, chiaramente poi bisogna fare i conti con l'INPDAP e, se necessario, avviare un contenzioso.

 Circolare INPDAP n. 16 del 9/11/2011
 Come viene determinata la finestra di uscita

 

 

 

 

19/9/2011

IL DECRETO N. 138 DEL 13 AGOSTO
E' STATO CONVERTITO NELLA LEGGE N. 148 DEL 14/9/2011

Sulla gazzetta ufficiale n. 216 del 16/9/2011 è stata pubblicata la legge n. 148 del 14/9/2011 di conversione in legge del decreto di agosto sulla seconda manovra economica dell'anno.
La procedura della fiducia su testo blindato è ormai diventata la prassi corrente di un governo che ha ridotto il parlamento ad una mera ma costosissima suppellettile.
Nonostante le notizie dei giornali sull'impegno della Gelmini per modificare il comma 21, iniquo verso il personale della scuola, tutto è rimasto come prima.
Nonostante le voci poco incoraggianti su imminenti nuove modifiche al sistema pensionistico che potrebbero avere effetti già nel 2012, proviamo a fare il punto della situazione .


ART. 1 - COMMA 21: FINESTRA DI USCITA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Comma 21 dell'art. 1 della legge n. 148 del 14/9/2011 (conversione del decreto legge n. 138 del 13/8/11)
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire le seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

Pertanto il comma 9 è stato così modificato:
Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell’anno successivo , con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.  


Un commento a caldo é d'obbligo. 
Anche questo punto denota la fretta e la superficialità con cui è stata portata avanti tutta l'operazione. Per una sufficiente chiarezza, il testo andava riscritto e adattato alla nuova situazione.
Avevo fatto notare subito la contraddizione grammaticale di quel "resta fermo" iniziale davanti ad un enunciato che invece stravolge la precedente normativa.
Ma anche l'enunciato che segue "ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo" starebbe ad indicare l'esatto contrario di quello che la logica vuole. Si rinvia di un anno non solo  la corresponsione della pensione, ma anche la decorrenza della cessazione.
Se vogliamo applicare alla lettera questo enunciato dobbiamo concludere che:
per poter accedere alla pensione, la cessazione dal servizio deve avvenire l'anno dopo; per cui non si permette di, in possesso dei requisiti, lasciare lo stesso il servizio e aspettare un anno (digiunando!) per ricevere la pensione. Sarebbe illogico ed assurdo, lesivo dei diritti  e in contraddizione con l'applicazione della finestra dei 12 mesi introdotta lo scorso anno da cui la scuola era stata esclusa.
In quel caso era stato chiaramente esplicitato che, maturati i diritti, si poteva aspettare la pensione senza dover lavorare.
Ci auguriamo che con le prime circolari applicative del MIUR questo punto venga chiarito secondo la logica e il diritto.

Un'ultima riflessione: poiché questa norma si applica esclusivamente ai destinatari del comma 9, a mio avviso ne restano esclusi:
a) quanti vanno in pensione per motivi di salute per i quali la pensione decorre dalla cessazione
b) i dirigenti scolastici che usufruiscono della possibilità del recesso, ai quali si applica la finestra dei 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
c) gli incaricati annuali e gli insegnanti di religione con incarico: se al 12° mese dalla maturazione dei requisiti rinunciano all'incarico, la pensione decorre da subito e non devono aspettare il 1° settembre.
d) quanti sono soggetti alla  decadenza dal servizio per assenza ingiustificata ai quali si applica la finestra dei 12 mesi dalla maturazione dei requisiti

Il punto d) mi fa pensare, ad esempio, a chi matura i requisiti a gennaio 2012 ed è costretto ad un'attesa di 20 mesi; se a gennaio 2013  non si presenta a scuola, viene dichiarato decaduto dal servizio, ma la sua pensione decorre dopo il 12° mese da quando ha maturato i requisiti.
Voi direte che non è bello uscire dalla scuola in questo modo, senza riguardo per gli alunni incolpevoli, sono pienamente d'accordo, ma avrebbe il sapore dolce della vendetta nei confronti di un'amministrazione che non merita alcun riguardo: sulla iniquità di questo provvedimento, che fa pesare sul personale l'opportunità della finestra unica, ho già espresso il mio parere e fatto una proposta alternativa ed equa che nessuno ha preso in considerazione.

 

ART. 1 - COMMI 22 e 23: EROGAZIONE LIQUIDAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Pubblici dipendenti
Per le cessazioni con requisiti maturati prima del 13 agosto, data di entrata in vigore del decreto, si applica la vecchia normativa che prevede:
a) attesa di 180 giorni e corresponsione non oltre 270 gg dalla cessazione per chi va in pensione con quota 96
b) attesa di 90 giorni e corresponsione non oltre 105 gg dalla cessazione per chi va in pensione per limiti di età (donne 61 - uomini 65) o di servizio (40 anni) oppure nei casi di decesso in servizio del dipendente o di cessazione per motivi di salute

Per le cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto, data di entrata in vigore del decreto, si applica il comma 22 che prevede:
a) attesa di 24 mesi e corresponsione non oltre 27 mesi dalla cessazione per chi va in pensione con quota 96 (nel 2012) o 97 dal 2013 in poi.
b) attesa di  6 mesi  e corresponsione non oltre 9 mesi dalla cessazione per chi va in pensione per limiti di età (donne 61 anni nel 2011 o 65 dal 2012 - uomini 65 anni) o di servizio (40 anni) 
c) corresponsione non oltre 105 gg dalla cessazione nei casi di decesso in servizio del dipendente o di cessazione per motivi di salute

Legge n. 148, art. 1, comma 22
Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «decorsi  sei  mesi  dalla  cessazione  del rapporto  di  lavoro.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione del rapporto di lavoro.»;
b)  al  comma  5  sono   soppresse   le   seguenti   parole:   «per raggiungimento dei limiti  di  età o  di  servizio  previsti  dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili nell'amministrazione,».

Vai al testo modificato della norma

ImportanteDeroga per il personale della scuola
Per il personale della scuola che ha diritto all'applicazione del comma 9 l'applicazione del comma 22 avviene se si maturano i requisiti per la pensione dopo il 31/12/2011.
Pertanto non sarà applicato al personale della scuola che ha lasciato il servizio nel 2011 e a quanti potranno andare in pensione nel 2012 in quanto avevano maturato i requisiti nel 2011 ed avevano rinviato il pensionamento.

Legge n. 148, art. 1, comma 23
Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il quale la decorrenza del trattamento pensionistico é disciplinata  in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre 2011.

In conclusione è bene ricordare che è sempre vigente la norma che prevede lo slittamento di ulteriori 12 mesi per la quota di liquidazione che supera i 90 mila euro lordi e di 24 mesi quella eccedente i 150 mila euro. 

 

ART. 1 - COMMA 16: CESSAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI CON 40 ANNI DI SERVIZIO

Viene reiterato per il triennio 2012-2014 il comma 11 dell'art. 72 della legge 133/08 che dà facoltà alle pubbliche amministrazioni di collocare in pensione d'ufficio il personale che matura i 40 anni di servizio. Anche in questo caso la norma andava riscritta alla luce del comma 22 e della disposizione dello scorso anno sulla finestra di 12 mesi.
Pertanto dobbiamo ancora rifarci  alla norma di salvaguardia introdotta lo scorso anno: il personale può essere dimesso d'ufficio dalla data di decorrenza della pensione.
E' opportuno precisare che nella scuola, nel precedente triennio e per indicazioni precise del ministro Gelmini, l'applicazione è stata generalizzata e non facoltativa, senza salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione è in contraddizione con le esigenze di risparmio dell'erario.

comma 16
Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014. 

 

 

 Testo coordinato dell'art. 1 della legge 148/11 e dei riferimenti normativi
 La manovra in sintesi
 Buonuscita: modifiche apportate all'art. 3 del decreto legge n. 79/97