
11/11/2011
EMANATA LA CIRCOLARE INPDAP SULLA LEGGE n. 148
E’ uscita la circolare INPDAP N. 16 DEL 9/11/2011 sul
decreto del 13 agosto convertito nella legge n. 148 del 14/9/2011.
In questo clima di grande confusione, l’INPDAP si limita a ripetere il testo
del comma 21, guardandosi bene dall’andare a prendere in considerazione le
contraddizioni e i casi particolari in
cui la norma potrebbe essere “interpretata”.
Chiaramente la circolare INPDAP così formulata diventa restrittiva al
massimo e non lascia spazio a deroghe.
Ribadisce il principio che “tutti coloro che maturano i requisiti dopo il
31/12/2011 potranno cessare al 1° settembre dell’anno successivo”, sia che
maturino 40 anni, sia che maturino 65 anni di età, sia che maturino la quota.
L’unico punto nuovo riguarda la distinzione tra “decorrenza della
cessazione” e “decorrenza della pensione”. Per l’INPDAP è la pensione
che decorre dall’anno successivo.
Quindi non si deve rinviare la cessazione, come invece è affermato nella norma,
ma si può tranquillamente lasciare lo stesso il servizio prima e aspettare la
data del 1° settembre dell'anno successivo.
Infatti, dopo aver ribadito l’enunciato del comma 21,
chiarisce:
“Pertanto
per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1°
gennaio 2012, l’accesso al trattamento pensionistico avverrà al primo
settembre o primo novembre dell’anno successivo alla maturazione dei
requisiti. “.
Purtroppo, invece:
- non risolve
la contraddizione col comma 16 dell’art. 1 della stessa legge. Il comma 16
reitera la norma per la quale l’amministrazione, con comunicazione da inviare
6 mesi prima, deve dimettere d’ufficio quanti maturano i 40 anni entro il
31/8/2012.
Lo dovrà fare? E se lo farà, l’INPDAP corrisponderà la pensione? Secondo la
circolare no, per cui l’Amministrazione non potrà farlo.
- non è chiaro se chi lascia il servizio l’anno
in cui matura i requisiti, per aspettare l’anno successivo senza
percepire subito la pensione cessi lo stesso ai sensi del comma 9; nei casi in cui la
cessazione non rientra nel comma 9, l’erogazione della pensione è
disciplinata dall’art. 12 della legge 122/10 che dispone che la pensione debba
decorrere 12 mesi dopo aver maturato i requisiti. E questo fa cambiare i nostri
ragionamenti.
Questo problema la circolare lo elude, ma a mio avviso ci
sono gli estremi per un contenzioso; il comma 9, come riscritto dalla legge 148,
rinvia all'anno successivo "le cessazioni" pertanto chi cessa lo
stesso e non la rinvia, si esclude dall'applicazione del comma 9 e per questo
motivo, per stabilire la data da cui decorre la pensione si applica l'art. 12
della legge 122/10: 12 mesi da quando si maturano i requisiti. Per cui:
- dipendente scuola che matura i requisiti al 20/2/2012 e di dimette dal
1/9/2012 dovrebbe ricevere la pensione dal 20/2/2013 (e non dal 1/9/2013)
- dipendente scuola che matura i requisiti al 20/11/2012 e di dimette dal
1/9/2012 dovrebbe ricevere la pensione dal 20/11/2013 (e non dal 1/9/2013)
Io invece ho meno dubbi sul fatto che chi cessa dal
servizio per decadenza (escluso il caso dei motivi di salute) riceva la pensione
con la decorrenza prevista dall'art. 12 e cioè trascorsi 12 mesi da quando
matura i requisiti. Per cui:
- dipendente della scuola che matura i requisiti al 20/2/2012 e rinuncia a stare
in servizio per cui l'amministrazione lo dichiara decaduto al 1/3/2013,
riceve subito la pensione essendo trascorsi 12 mesi da quando ha maturato il
diritto.
Questa è la mia interpretazione delle norme, chiaramente poi bisogna fare i
conti con l'INPDAP e, se necessario, avviare un contenzioso.
19/9/2011
IL DECRETO N. 138 DEL 13 AGOSTO
E' STATO CONVERTITO NELLA LEGGE N. 148 DEL 14/9/2011
Sulla gazzetta ufficiale n. 216 del 16/9/2011 è
stata pubblicata la legge n. 148 del 14/9/2011 di conversione in legge del
decreto di agosto sulla seconda manovra economica dell'anno.
La procedura della fiducia su testo blindato è ormai diventata la prassi
corrente di un governo che ha ridotto il parlamento ad una mera ma costosissima
suppellettile.
Nonostante le notizie dei giornali sull'impegno della Gelmini per modificare il
comma 21, iniquo verso il personale della scuola, tutto è rimasto come prima.
Nonostante le voci poco incoraggianti su imminenti nuove modifiche al sistema
pensionistico che potrebbero avere effetti già nel 2012, proviamo a fare il
punto della situazione .
ART. 1 - COMMA 21: FINESTRA DI USCITA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Comma
21 dell'art. 1 della legge n. 148 del 14/9/2011 (conversione del decreto legge
n. 138 del 13/8/11)
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data
all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire le seguenti:
"dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina
vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per
i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31
dicembre 2011.
Pertanto il comma 9 è stato così
modificato:
Per
il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso
al trattamento
pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto
dalla data di
inizio dell'anno scolastico e accademico dell’anno
successivo , con decorrenza dalla stessa
data del relativo trattamento economico nel
caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.
Un commento a caldo é d'obbligo.
Anche questo punto denota la fretta e la superficialità con cui è stata
portata avanti tutta l'operazione. Per una sufficiente chiarezza, il testo
andava riscritto e adattato alla nuova situazione.
Avevo fatto notare subito la contraddizione grammaticale di quel "resta
fermo" iniziale davanti ad un enunciato che invece stravolge la precedente
normativa.
Ma anche l'enunciato che segue "ai fini dell'accesso al trattamento
pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto
dalla data di
inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo" starebbe
ad indicare l'esatto contrario di quello che la logica vuole. Si rinvia di un
anno non solo la corresponsione della pensione, ma anche la decorrenza
della cessazione.
Se vogliamo applicare alla lettera questo enunciato dobbiamo concludere che:
per poter accedere alla pensione, la cessazione dal servizio deve avvenire
l'anno dopo; per cui non si permette di, in possesso dei requisiti, lasciare lo
stesso il servizio e aspettare un anno (digiunando!) per ricevere la pensione.
Sarebbe illogico ed assurdo, lesivo dei diritti e in contraddizione con
l'applicazione della finestra dei 12 mesi introdotta lo scorso anno da cui la
scuola era stata esclusa.
In quel caso era stato chiaramente esplicitato che, maturati i diritti, si
poteva aspettare la pensione senza dover lavorare.
Ci auguriamo che con le prime circolari applicative del MIUR questo punto venga
chiarito secondo la logica e il diritto.
Un'ultima riflessione:
poiché questa norma si applica esclusivamente ai destinatari del comma 9, a mio
avviso ne restano esclusi:
a) quanti vanno in pensione per motivi di salute per i quali la pensione decorre
dalla cessazione
b) i dirigenti scolastici che usufruiscono della possibilità del recesso, ai
quali si applica la finestra dei 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
c) gli incaricati annuali e gli insegnanti di religione con incarico: se al 12°
mese dalla maturazione dei requisiti rinunciano all'incarico, la pensione
decorre da subito e non devono aspettare il 1° settembre.
d) quanti sono soggetti alla decadenza dal servizio per assenza
ingiustificata ai quali si applica la finestra dei 12 mesi dalla maturazione dei
requisiti
Il punto d) mi fa
pensare, ad esempio, a chi matura i requisiti a gennaio 2012 ed è costretto ad
un'attesa di 20 mesi; se a gennaio 2013 non si presenta a scuola, viene
dichiarato decaduto dal servizio, ma la sua pensione decorre dopo il 12° mese
da quando ha maturato i requisiti.
Voi direte che non è bello uscire dalla scuola in questo modo, senza riguardo
per gli alunni incolpevoli, sono pienamente
d'accordo, ma avrebbe il sapore dolce della vendetta nei confronti di
un'amministrazione che non merita alcun riguardo: sulla iniquità di questo
provvedimento, che fa pesare sul personale l'opportunità della finestra unica,
ho già espresso il mio parere e fatto una proposta alternativa ed equa che
nessuno ha preso in considerazione.

ART. 1 - COMMI 22 e 23: EROGAZIONE LIQUIDAZIONE DEI PUBBLICI
DIPENDENTI
Pubblici dipendenti
Per le cessazioni con requisiti maturati prima del 13 agosto, data di entrata
in vigore del decreto, si applica la vecchia normativa che prevede:
a) attesa di 180 giorni e corresponsione non oltre 270 gg dalla cessazione per chi va in pensione con quota
96
b) attesa di 90 giorni e corresponsione non oltre 105 gg dalla cessazione per chi va in pensione per limiti
di età (donne 61 - uomini 65) o di servizio (40 anni) oppure nei casi di
decesso in servizio del dipendente o di cessazione per motivi di salute
Per le cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto, data di
entrata in vigore del decreto, si applica il comma 22 che prevede:
a) attesa di 24 mesi e corresponsione non oltre 27 mesi dalla cessazione per chi va in pensione con quota
96 (nel 2012) o 97 dal 2013 in poi.
b) attesa di 6 mesi e corresponsione non oltre 9 mesi dalla cessazione
per chi va in pensione per limiti
di età (donne 61 anni nel 2011 o 65 dal 2012 - uomini 65 anni) o di servizio (40 anni)
c) corresponsione non oltre 105 gg dalla cessazione nei
casi di decesso in servizio del dipendente o di cessazione per motivi di salute
Legge n. 148,
art. 1, comma 22
Con effetto dalla data
di entrata
in vigore
del presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta
data all'articolo
3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «decorsi sei
mesi dalla
cessazione del
rapporto di
lavoro.» sono
sostituite dalle
seguenti: «decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima
di servizio
prevista dalle
norme di
legge o
di regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi
dalla cessazione
del rapporto di lavoro.»;
b) al
comma 5
sono soppresse
le seguenti
parole: «per
raggiungimento dei limiti di
età o
di servizio
previsti dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a
riposo d'ufficio
a
causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista
dalle norme
di legge
o di
regolamento applicabili
nell'amministrazione,».
Vai al testo modificato della norma
Importante:
Deroga per il
personale della scuola
Per il personale della scuola che
ha diritto all'applicazione del comma 9 l'applicazione
del comma 22 avviene se si maturano i requisiti per la pensione dopo il 31/12/2011.
Pertanto non sarà applicato al personale della scuola che ha lasciato il
servizio nel 2011 e a quanti potranno andare in pensione nel 2012 in quanto
avevano maturato i requisiti nel 2011 ed avevano rinviato il pensionamento.
Legge n. 148,
art. 1, comma
23
Resta ferma
l'applicazione della
disciplina vigente
prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento prima
della data
di entrata
in
vigore del presente decreto e, limitatamente
al personale
per il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico é disciplinata
in
base al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre
1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i
soggetti che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31
dicembre
2011.
In conclusione è bene
ricordare che è sempre vigente la norma che prevede lo slittamento di ulteriori
12 mesi per la quota di liquidazione che supera i 90 mila euro lordi e di 24
mesi quella eccedente i 150 mila euro.

ART. 1 - COMMA 16: CESSAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI CON 40 ANNI DI SERVIZIO
Viene reiterato per il triennio 2012-2014 il comma 11
dell'art. 72 della legge 133/08 che dà facoltà alle pubbliche amministrazioni
di collocare in pensione d'ufficio il personale che matura i 40 anni di
servizio. Anche in questo caso la norma andava riscritta alla luce del comma 22
e della disposizione dello scorso anno sulla finestra di 12 mesi.
Pertanto dobbiamo ancora rifarci alla norma di salvaguardia introdotta lo
scorso anno: il personale può essere dimesso d'ufficio dalla data di decorrenza
della pensione.
E' opportuno precisare che nella scuola, nel precedente triennio e per
indicazioni precise del ministro Gelmini, l'applicazione è stata generalizzata
e non facoltativa, senza salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione è in
contraddizione con le esigenze di risparmio dell'erario.
comma 16
Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.