
INDICE DEFINITIVO PEREQUAZIONE AUTOMATICA
9/2/2011 - L'ISTAT ha comunicato l'indice definitivo della
perequazione automatica 2011 nella misura del 1,60%.
Poiché l'indice previsionale applicato é del 1,40%, a gennaio 2012 sarà
corrisposto un conguaglio annuale dello 0,20%.
Decreto ministeriale
del 19/11/2010
PROPOSTA DI LEGGE
GNECCHI - CAZZOLA
SULLA RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79
26/6/2011 - Il SOLE24ORE
di domenica 5 giugno 2011 riporta una notizia passata sotto silenzio ma di
importanza straordinaria.
A parte la poca comprensibilità per i non competenti di taluni esempi e la loro
distanza dalla realtà del mondo del lavoro, l'articolo evidenzia le irrazionali
scelte fatte con la legge 122/10 in materia di trasferimento della contribuzione
da un ente previdenziale all'altro.
Qualcuno si è accorto di cose che ho denunciato
in questo sito subito dopo la pubblicazione della legge definendole
"demenziali", anche se finora nessuna reazione si è vista da parte
delle organizzazioni sindacali.
E' stata presentata in Parlamento una proposta di
legge bipartisan da parte degli onorevoli Maria Luisa Gnecchi (PD) e Giuliano
Cazzola (PDL) che, se approvata, annullerebbe gli effetti nefasti introdotti da
Tremonti, anzi migliorerebbero anche la situazione precedente.
Non conosco il testo della proposta, ma le indicazioni sono chiare
nella parte finale dell'articolo che si riporta testualomente:
"Che fare? Attualmente c'è una
proposta di legge bipartisan dei deputati Maria Luisa Gnecchi (Pd) e Giuliano
Cazzola (Pdl). Se passerà, ha affermato Gnecchi, «si sommeranno semplicemente
gli anni di contributi presso le diverse gestioni e ogni gestore erogherà una
parte della pensione in relazione ai contributi che ha ricevuto». «Stiamo
pensando di sospendere la normativa fino al gennaio 2012, in modo di aver tempo
per approvare la nuova legge», ha aggiunto Cazzola.
Il ministro del Lavoro Sacconi ha
annunciato la convocazione di un tavolo."
E' auspicabile che la proposta non faccia la fine
di tante altre che riempiono gli armadi del parlamento.
Ricordiamo che già nell'agosto 2010 l'onorevole Gnecchi aveva presentato
il ddl n. 3693 col quale chiedeva l'abrogazione dei commi dell'art. 12 con cui
si sopprimeva la legge 322.
Per il suo parere su quella che io a suo tempo ho definito una nefandezza clicca
sul link http://www.youtube.com/watch?v=CMRIrv8sEJ4
E' comunque positivo il fatto che
Sacconi abbia annunciato la convocazione di un tavolo, ma è da temere la
reazione di Tremonti che finora ha bloccato ogni tentativo di intervento diretto
a toccare la "sua" legge; d'altronde su una cosa Tremonti ha ragione: gli impegni presi con l'Europa
vanno rispettati se non vogliamo fare la fine della Grecia. Un bel rebus.
Ma è lecito anche chiedersi: e i sindacati? Se ci sei, batti un colpo!
Vai
all'articolo completo del SOLE24ORE.

luglio 2011
PRIMA MANOVRA ECONOMICA 2011
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011,
n. 98
Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria. (11G0146)
(GU n. 155 del 6-7-2011) Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011
convertito con modificazioni
nella
LEGGE 16 luglio 2011,
n. 111
(GU n. 164 del 16-7-2011)
Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2011

agosto 2011
SECONDA MANOVRA ECONOMICA 2011
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011,
n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)
(GU n. 188 del 13-8-2011) Entrata in vigore del provvedimento:
13/8/2011
convertito con modificazioni
nella
LEGGE 14 settembre 2011,
n. 148
(GU n. 216 del 16-9-2011)
Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2011
con le
correzioni alla manovra di luglio.
Dal cappello a cilindro del ministro Tremonti è spuntata a
sorpresa (nessun giornale l'aveva accennata finora) una novità non certo
piacevole per il personale della scuola: lo slittamento di
un anno dei pensionamenti a partire dal 2012. Si tratta dell'applicazione in peggio della
norma introdotta lo scorso anno per tutti della finestra fissa di 12 mesi; ne
era stato escluso il personale della scuola per l'inapplicabilità della
finestra fissa senza creare disagio al servizio scolastico. Diciamo pure che per
il personale della scuola questa scelta costituiva un vantaggio fin troppo
generoso.
Ora il comma 9 dell'art. 59 della legge 449/97 viene modificato con l'aggiunta
delle parole "dell'anno successivo", per cui dal 1/1/2012 diventa così:
Per
il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso
al trattamento
pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto
dalla data di
inizio dell'anno scolastico e accademico dell’anno
successivo , con decorrenza dalla stessa
data del relativo trattamento economico nel
caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.
L'attesa, che per gli altri è
fissa ed è di 12 mesi, per il personale della scuola varia da un massimo
di 20 mesi (chi matura il diritto a gennaio) a un minimo 8 mesi (chi matura il
diritto al dicembre). Una forbice in molti casi penalizzante.
E' stata scaricata sul personale l'esigenza di mantenere fissa la data del 1
settembre per non compromettere la regolarità del servizio scolastico.
Esigenza questa che ha da sempre imposto al personale della scuola un altro
sacrificio: dover decidere se andare in pensione o meno con 8 mesi di anticipo.
Si è passati da una scelta
troppo generosa ad una troppo punitiva (anche perché di fatto vuol dire due
anni quasi senza pensionamenti nella scuola) senza valutare la possibilità di
soluzioni intermedie.
A mio avviso sarebbe stato più
equo (ed è un suggerimento per i sindacati in vista della conversione in legge),
limitare lo slittamento di un anno a quanti maturano i
requisiti dopo il 30 giugno, in modo di restringere la forbice della
finestra (da un minimo di 2 mesi per chi matura il diritto a giugno a un massimo
di 14 mesi per chi lo matura a luglio).
Una soluzione da adottare perlomeno nella fase transitoria, ovvero nel 2012,
anche in considerazione dell'impatto sul turn over.
D'altronde non sarebbe una novità: questa soluzione è stata introdotta dalla
riforma Prodi che nel 2009 prevedeva (eccetto il personale della scuola) il
requisito di quota 95 per quanti maturavano il requisito dopo il 30 giugno. E
risponde al principio di maggiore equità.
(Spiritosi: mi piace il "resta
fermo" introduttivo che non è stato tolto, come dire ... non si cambia nulla).
Comma
21 dell'art. 1 del decreto n. 138 del 13/8/2011
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data
all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire la seguente:
"dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina
vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per
i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31
dicembre 2011.
Gli interventi del decreto
più significativi in sintesi:
PENSIONI: Nessun intervento
peggiorativo sulle pensioni di anzianità, le quote non sono state toccate.
E’ anticipato al 2016 (a regime dal 2027) l’innalzamento dell’età per la
pensione di vecchiaia delle donne del settore privato.
FINESTRA PERSONALE SCUOLA: E' stato modificato il comma 9 dell'art. 59 della
legge 449/97 e pertanto la decorrenza della pensione slitta di un anno.
BUONUSCITA: Per le cessazioni posteriori al
31/12/2011, il trattamento di fine servizio del pubblico impiego, meglio noto
come buonuscita, viene corrisposto dopo sei mesi per quanti vanno in pensione
per limite di età o di servizio e dopo due anni negli altri casi.
TREDICESIMA: Sarà bloccata e slitterà per i pubblici dipendenti la cui Amministrazione
non rispetterà gli obiettivi di riduzione della spesa programmati.
ASSUNZIONI SCUOLA: Viene definito il contingente delle nuove assunzioni: 30.300
docenti e 36.000 ATA. Inoltre per il 2012 viene contingentato il numero dei
pensionamenti dei dirigenti scolastici.
ENTI LOCALI: A partire dalle prossime elezioni, saranno abolite le province con
meno di 300.000 abitanti e una superficie inferiore inferiore a 3000
km/quadrati; saranno accorpati i comuni con meno di
1000 abitanti nei quali resterà solo il sindaco.
TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA:
Ministeri: 6 miliardi di euro nel 2012 e 2,5 miliardi di euro nel 2013
Comuni e regioni: 6 miliardi di euro nel 2012 e 3,5 miliardi di euro nel 2013
CESSAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI CON 40 ANNI DI SERVIZIO
Al comma 16 dell'art. 1 viene reiterato per il triennio 2012-2014 il comma 11
dell'art. 72 della legge 133/08 che dà facoltà alle pubbliche amministrazioni
di collocare in pensione d'ufficio il personale che matura i 40 anni di
servizio. E' opportuno precisare che nella scuola, nel precedente triennio e per
indicazioni precise del ministro Gelmini, l'applicazione è stata generalizzata
e non facoltativa, senza salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione è in
contraddizione con le esigenze di risparmio dell'erario.
Mi viene in mente un antico proverbio: abbiamo risparmiato la cenere e sprecato
la farina!
RENDITE FINANZIARIE: Con esclusione dei titoli di stato, la tassazione passa dal
12,50% al 20%. Viene ridotta dal 27% al 20% la tassazione sugli interessi dei
conti correnti..
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’: Il
prelievo già previsto per i pubblici dipendenti viene esteso anche al settore
privato: 5% per la parte eccedente 90 mila euro, 10% per quella eccedente 150
mila euro.
PARLAMENTARI: Riduzione del 50% dell’indennità se il proprio reddito é pari
all’indennità stessa.
VOLI PARLAMENTARI E FUNZIONARI: I voli a carico dello stato saranno in classe
economica e non più in classe di lusso.
LAVORATORI AUTONOMI: Aumento dell’aliquota IRPEF per redditi superiori a 55
mila euro.
FESTIVITA’: Sono fatte salve quelle religiose, quelle
politiche diventeranno giornate lavorative le e ricorrenze saranno
celebrate la domenica più vicina.
CAPORALATO: Lo sfruttamento illecito del lavoro diventa reato penale e quindi
perseguibile col carcere.