INDICE DEFINITIVO PEREQUAZIONE AUTOMATICA

9/2/2011 - L'ISTAT ha comunicato l'indice definitivo della perequazione automatica 2011 nella misura del 1,60%.
Poiché l'indice previsionale applicato é del 1,40%, a gennaio 2012 sarà corrisposto un conguaglio annuale dello 0,20%.

 

Decreto ministeriale del 19/11/2010

 

PROPOSTA DI LEGGE GNECCHI - CAZZOLA

SULLA RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79

26/6/2011 -     Il SOLE24ORE di domenica 5 giugno 2011 riporta una notizia passata sotto silenzio ma di importanza straordinaria.
A parte la poca comprensibilità per i non competenti di taluni esempi e la loro distanza dalla realtà del mondo del lavoro, l'articolo evidenzia le irrazionali scelte fatte con la legge 122/10 in materia di trasferimento della contribuzione da un ente previdenziale all'altro.

Qualcuno si è accorto di cose che ho denunciato in questo sito subito dopo la pubblicazione della legge definendole "demenziali", anche se finora nessuna reazione si è vista da parte delle organizzazioni sindacali.

E' stata presentata in Parlamento una proposta di legge bipartisan da parte degli onorevoli Maria Luisa Gnecchi (PD) e Giuliano Cazzola (PDL) che, se approvata, annullerebbe gli effetti nefasti introdotti da Tremonti, anzi  migliorerebbero anche la situazione precedente.
Non  conosco il testo  della proposta, ma le indicazioni sono chiare nella parte finale dell'articolo che si riporta testualomente:

"Che fare? Attualmente c'è una proposta di legge bipartisan dei deputati Maria Luisa Gnecchi (Pd) e Giuliano Cazzola (Pdl). Se passerà, ha affermato Gnecchi, «si sommeranno semplicemente gli anni di contributi presso le diverse gestioni e ogni gestore erogherà una parte della pensione in relazione ai contributi che ha ricevuto». «Stiamo pensando di sospendere la normativa fino al gennaio 2012, in modo di aver tempo per approvare la nuova legge», ha aggiunto Cazzola.
Il ministro del Lavoro Sacconi ha annunciato la convocazione di un tavolo."

E' auspicabile che la proposta non faccia la fine di tante altre che riempiono gli armadi del parlamento.
Ricordiamo che già nell'agosto 2010 l'onorevole Gnecchi aveva presentato il ddl n. 3693 col quale chiedeva l'abrogazione dei commi dell'art. 12 con cui si sopprimeva la legge 322.
Per il suo parere su quella che io a suo tempo ho definito una nefandezza clicca sul link    http://www.youtube.com/watch?v=CMRIrv8sEJ4  

E' comunque positivo il fatto che Sacconi abbia annunciato la convocazione di un tavolo, ma è da temere la reazione di Tremonti che finora ha bloccato ogni tentativo di intervento diretto a toccare la "sua" legge; d'altronde su una cosa Tremonti ha ragione: gli impegni presi con l'Europa vanno rispettati se non vogliamo fare la fine della Grecia. Un bel rebus.
Ma è lecito anche chiedersi: e i sindacati? Se ci sei, batti un colpo!

 

Vai all'articolo completo del SOLE24ORE.

 

 

 

  

luglio 2011

 PRIMA MANOVRA ECONOMICA 2011

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)
(GU n. 155 del 6-7-2011)
  Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011

convertito con modificazioni nella

LEGGE 16 luglio 2011, n. 111
(GU n. 164 del 16-7-2011)   Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2011

 

 Decreto legge n. 78 del 6/7/2011 - file zip
 Emendamenti prima della conversione neiia legge n. 111 del 17/7/2011 - file zip
 Nota applicativa INPDAP n. 27 del 21/7/2011 sull'applicazione dell'art. 18
 Testo coordinato dell'art. 18
 Testo coordinato dell'art. 16
 Rassegna stampa sulla manovra
 Perequazione automatica delle pensioni dal 1/1/2012 per effetto del comma 4 dell'art. 18

 

 

agosto 2011

SECONDA MANOVRA ECONOMICA 2011

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

(GU n. 188 del 13-8-2011)
  Entrata in vigore del provvedimento: 13/8/2011

convertito con modificazioni nella

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148
(GU n. 216 del 16-9-2011)   Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2011

con le correzioni alla manovra di luglio.

Dal cappello a cilindro del ministro Tremonti è spuntata a sorpresa (nessun giornale l'aveva accennata finora) una novità non certo piacevole per il personale della scuola: lo slittamento di un anno dei pensionamenti a partire dal 2012. Si tratta dell'applicazione in peggio della norma introdotta lo scorso anno per tutti della finestra fissa di 12 mesi; ne era stato escluso il personale della scuola per l'inapplicabilità della finestra fissa senza creare disagio al servizio scolastico. Diciamo pure che per il personale della scuola questa scelta costituiva un vantaggio fin troppo generoso.
Ora il comma 9 dell'art. 59 della legge 449/97 viene modificato con l'aggiunta delle parole "dell'anno successivo", per cui dal 1/1/2012 diventa così:

Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell’anno successivo , con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

L'attesa, che per gli altri è fissa ed è di 12 mesi, per  il personale della scuola varia da un massimo di 20 mesi (chi matura il diritto a gennaio)  a un minimo 8 mesi (chi matura il diritto al dicembre). Una forbice in molti casi penalizzante.
E' stata scaricata sul personale l'esigenza di mantenere fissa la data del 1 settembre per non compromettere la regolarità del servizio scolastico.
Esigenza questa che ha da sempre imposto al personale della scuola un altro sacrificio: dover decidere se andare in pensione o meno con 8 mesi di anticipo.

Si è passati da una scelta troppo generosa ad una troppo punitiva (anche perché di fatto vuol dire due anni quasi senza pensionamenti nella scuola) senza valutare la possibilità di soluzioni intermedie.
A mio avviso sarebbe stato più equo (ed è un suggerimento per i sindacati in vista della conversione in legge), limitare lo slittamento di un anno a quanti maturano i requisiti dopo il 30 giugno, in modo di restringere la forbice della finestra (da un minimo di 2 mesi per chi matura il diritto a giugno a un massimo di 14 mesi per chi lo matura a luglio).
Una soluzione da adottare perlomeno nella fase transitoria, ovvero nel 2012, anche in considerazione dell'impatto sul turn over.
D'altronde non sarebbe una novità: questa soluzione è stata introdotta dalla riforma Prodi che nel 2009 prevedeva (eccetto il personale della scuola) il requisito di quota 95 per quanti maturavano il requisito dopo il 30 giugno. E risponde al principio di maggiore equità.

(Spiritosi: mi piace il "resta fermo" introduttivo che non è stato tolto, come dire ... non si cambia nulla).

Comma 21 dell'art. 1 del decreto n. 138 del 13/8/2011
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire la seguente: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

 

 

Gli interventi del decreto più significativi in sintesi:

PENSIONI:  Nessun intervento peggiorativo sulle pensioni di anzianità, le quote non sono state toccate.
E’ anticipato al 2016 (a regime dal 2027) l’innalzamento dell’età per la pensione di vecchiaia delle donne del settore privato.
FINESTRA PERSONALE SCUOLA: E' stato modificato il comma 9 dell'art. 59 della legge 449/97 e pertanto la decorrenza della pensione slitta di un anno.

BUONUSCITA: Per le cessazioni posteriori al 31/12/2011, il trattamento di fine servizio del pubblico impiego, meglio noto come buonuscita, viene corrisposto dopo sei mesi per quanti vanno in pensione per limite di età o di servizio e dopo due anni negli altri casi.

TREDICESIMA: Sarà bloccata e slitterà per i pubblici dipendenti la cui Amministrazione non rispetterà gli obiettivi di riduzione della spesa programmati.

ASSUNZIONI SCUOLA: Viene definito il contingente delle nuove assunzioni: 30.300 docenti e 36.000 ATA. Inoltre per il 2012 viene contingentato il numero dei pensionamenti dei dirigenti scolastici.

ENTI LOCALI: A partire dalle prossime elezioni, saranno abolite le province con meno di 300.000 abitanti e una superficie inferiore inferiore a 3000 km/quadrati; saranno accorpati i comuni con meno di 1000 abitanti nei quali resterà solo il sindaco.

TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA:
Ministeri: 6 miliardi di euro nel 2012 e 2,5 miliardi di euro nel 2013
Comuni e regioni: 6 miliardi di euro nel 2012 e 3,5 miliardi di euro nel 2013

CESSAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI CON 40 ANNI DI SERVIZIO
Al comma 16 dell'art. 1 viene reiterato per il triennio 2012-2014 il comma 11 dell'art. 72 della legge 133/08 che dà facoltà alle pubbliche amministrazioni di collocare in pensione d'ufficio il personale che matura i 40 anni di servizio. E' opportuno precisare che nella scuola, nel precedente triennio e per indicazioni precise del ministro Gelmini, l'applicazione è stata generalizzata e non facoltativa, senza salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione è in contraddizione con le esigenze di risparmio dell'erario.
Mi viene in mente un antico proverbio: abbiamo risparmiato la cenere e sprecato la farina!

RENDITE FINANZIARIE: Con esclusione dei titoli di stato, la tassazione passa dal 12,50% al 20%. Viene ridotta dal 27% al 20% la tassazione sugli interessi dei conti correnti..

CONTRIBUTO  DI SOLIDARIETA’: Il prelievo già previsto per i pubblici dipendenti viene esteso anche al settore privato: 5% per la parte eccedente 90 mila euro, 10% per quella eccedente 150 mila euro.

PARLAMENTARI: Riduzione del 50% dell’indennità se il proprio reddito é pari all’indennità stessa. 

VOLI PARLAMENTARI E FUNZIONARI: I voli a carico dello stato saranno in classe economica e non più in classe di lusso.

LAVORATORI AUTONOMI: Aumento dell’aliquota IRPEF per redditi superiori a 55 mila euro.

FESTIVITA’: Sono fatte salve quelle religiose, quelle  politiche diventeranno giornate lavorative le e ricorrenze saranno celebrate la domenica più vicina.

CAPORALATO: Lo sfruttamento illecito del lavoro diventa reato penale e quindi perseguibile col carcere.

 

 Scarica il file pdf con il testo del nuovo decreto
 oppure consultalo direttamente sul sito governativo NORMATTIVA
 Vai alla rassegna stampa sulla manovra aggiuntiva di agosto