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PENSIONAMENTI 2010

Con un inspiegabile ritardo sono state emanate le norme per i pensionamenti 2010, il DM 95 del 15/12/09 e la CM 96 stessa data. La scadenza dei termini per presentare o ritirare la domanda è stata fissata al 
                                                    16 gennaio 2010.

Si resta sorpresi da quanto si apprende leggendo la circolare ministeriale che al primo capoverso recita:
Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si rammenta, preliminarmente, che per il 2010, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall’1.9.2010, sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.”

A nostro avviso questa affermazione è incompleta e confusionaria, ma soprattutto è in netto contrasto con l’applicazione della normativa recepita dall’INPDAP e dall’INPS e chiaramente spiegata nella circolare INPDAP n. 7 del 13/5/08: Si cita quanto affermato a pag. 4 della citata circolare INPDAP:
“Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all’anno considerato, devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un’età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni.
Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l’anno considerato senza operare alcun arrotondamento.”

  Quindi secondo le disposizioni impartite dall'INPDAP, il requisito minimo è di anni 59 di età e di anni 35 di anzianità, ai quali requisiti si deve aggiungere quello di quota 95, ottenuta sommando età ed anzianità  in anni, mesi e giorni.   

E’ un concetto ben diverso da quanto sommariamente indicato nella circolare ministeriale.

Primo: si può andare in pensione anche con 35 anni di anzianità se si raggiunge quota 95, l'affermazione della circolare sembrerebbe escluderlo.

Secondo: si matura il diritto se al 31 dicembre si può, ad esempio, vantare:
età: anni 59 e mesi 8
anzianità: anni 35 e mesi 4
quindi con i 59 anni può non  essere tassativo il requisito dei 36 anni.  

La stessa disposizione ha dato l'INPS con la circolare n. 60 del 15/5/2008 nella quale al punto 3, pag. 8, si legge:
"Per il raggiungimento della quota, purché si sia comunque in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell’età minima prevista nei diversi periodi dalla citata Tabella B, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva.
Pertanto, un lavoratore dipendente che il 31 luglio 2009 abbia
raggiunto l’età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni e 6 mesi (1846 settimane) ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31 luglio 2009."

Questo è il criterio applicato dall’INPDAP e dall’INPS dal 1/7/2009.
In data odierna ho inviato una nota alla Segreteria Nazionale della Cisl Scuola chiedendo un intervento che faccia chiarezza al più presto.

16/12/09

Documentazione:
DM 95 del 15/12/2009
CM 96 del 15/12/2009  
Circolare INPDAP 7 del 13/5/2008

 

AGGIORNAMENTO DEL 18/12/09

Con tempestività la Cisl Scuola Nazionale ha predisposto una scheda con i requisiti per i pensionamenti che corregge le affermazioni errate contenute nella circolare ministeriale e recepisce i contenuti della circolare INPDAP sul calcolo delle quote. La scheda può essere scaricata dal sito www.cislscuola.it .

Il MIUR ha predisposto la direttiva n. 94, inviata alla registrazione, con la quale si danno indicazioni per quanto riguarda il trattenimento in servizio dopo i 65 anni o con 40 anni di servizio.
In pratica entra nel merito del personale della scuola con le disposizioni impartite dalla Funzione Pubblica (ministro Brunetta) con la circ. n. 4 di agosto ed aggiorna, conservandone lo spirito, la direttiva n. 13 del 2/2/09.

A questo punto manca solo una precisazione del MIUR che corregga le affermazioni fatte nella cir. 96/09, penso e spero che le OO.SS. stiano facendo il dovuto pressing; immaginate lo sconcerto nelle segreterie delle scuole e nei provveditorati che sono la prima fonte di informazione del personale senza un immediato chiarimento

Documentazione:
Direttiva 94 del 4/12/09
Circolare 4 della Funzione Pubblica

 

AGGIORNAMENTO DEL 21/12/09

Con nota n. 19313 del 21/12/09 il MIUR ha rettificato le indicazioni sui requisiti per i pensionamenti 2010.
Si precisa quanto da mesi da noi sostenuto in riferimento alla circolare INPDAP n. 7/08: per raggiungere la quota 95 si sommano età ed anzianità in anni, mesi e giorni.
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia la circolare sostiene che per il requisito dell'età la data di riferimento è il 31 dicembre, mentre per il requisito minimo di 20 anni (o 15 per chi era in servizio al 31/12/92) la data di riferimento è il 31 agosto.
Non sappiamo su quale norma si fondi una tale affermazione, ma la cosa ci lascia piuttosto perplessi. E non siamo i soli: la Cisl Scuola ha presentato al MIUR una nota chiedendo un approfondimento della questione. 

Documentazione:
Nota del MIUR n. 19313 del 21/12/09

NOTA DEL 24/12/09

Le malefatte del MIUR

Comincio a pensare che la Gelmini porti iella!
Da quando è responsabile della pubblica istruzione si ripetono da parte del  MIUR errori poco comprensibili e non  giustificabili. E' evidente che non si può far cadere la responsabilità su di lei, bensì sullo staff dei funzionari del ministero in quanto i ministri sono di passaggio, i funzionari restano. Ma qualcosa non va per il verso giusto!

luglio 2008: E' da poco uscito il decreto legge 112 con i provvedimenti di Brunetta  sul prolungamento del servizio e i pensionamenti d'ufficio con 40 anni di anzianità (art. 72); Brunetta emana una circolare applicativa, ma le indicazioni non tengono conto della specificità del personale della scuola in materia di pensionamenti; il MIUR trasmette con sua circolare le stesse disposizioni senza adattarle e non creano scompiglio per il solo fatto che la scuola è già in vacanza e quindi pochi la leggono.
Ad agosto il decreto viene convertito in legge con modifiche che, tra l'altro,  entrano nel merito del personale della scuola,  le circolari di Brunetta e della Gelmini sono da rifare.
Brunetta arriva puntuale con la circolare n. 10 del 20 ottobre, il MIUR invece tace. Io, che nonostante l'età sono un ingenuo, mi dico: stanno preparando l'annuale circolare di fine novembre sui pensionamenti!

novembre 2008 Tutti aspettiamo la circolare che da anni arriva puntualmente alla fine di novembre con le disposizioni per i pensionamenti, sicuramente chiarirà l'applicazione del d.l. 112 nel frattempo diventato legge 133/08.
Passa novembre, arriva Natale, poi Capodanno ed infine l'Epifania che tutte le feste se le porta via... giorni interminabili, ma non succede niente: la circolare, che in genere è un copia-incolla con adattamenti dell'anno precedente, non arriva;  viene emanata il 9 gennaio, rinviando ad una successiva del  2 febbraio per le disposizioni in merito all'art. 72 della legge 133. 
Ma cosa era successo? Al Quaeda questa volta non ha colpe. Semplicemente era sorta una questione di lana caprina sull'applicazione dell'art. 72 alla dirigenza scolastica che è inquadrata con le  norme della dirigenza statale, nessun problema riguardo al personale della scuola. La legge 133 è di agosto, la circolare della Funzione Pubblica di ottobre, ma a gennaio il MIUR é ancora nel pallone! Deve ancora capire se può licenziare chi compie 40 anni di servizio. 

novembre 2009 - La legge 15/09 aveva modificato l'art. 72,  in agosto la legge 102 di conversione del decreto 78/09 ha ristabilito il testo originale e ha introdotto un'importante novità, le modifiche all'età della pensione di vecchiaia delle donne del pubblico impiego (60 anni addio!).
Tutti aspettiamo con trepidazione la circolare annuale di novembre con le disposizioni per i pensionamenti.
Ma inspiegabilmente arriva solo il 16 dicembre ed esordisce con una affermazione che stravolge quanto stabilito dalla riforma Prodi del 2007 in materia di requisiti per i pensionamenti dal 1/1/2010, ignora la recente legge 102 riguardo alla pensione di vecchiaia delle donne a 61 anni invece di 60 e, non é finita, ignora pure le disposizioni impartite dall'INPDAP e dall'INPS nel maggio 2008 sul criterio di calcolo della quota 95!
La rettifica arriva il 21 dicembre con la nota n. 19313.

Incredibile ma vero: la stessa nota afferma  che per la pensione di vecchiaia il requisito dell'età minima (15 oppure 20 anni) deve essere maturato entro il 31 agosto e non entro il 31 dicembre come abbiamo sempre detto finora.
A mio avviso questa affermazione rappresenta l'ennesimo strafalcione del MIUR.

Vediamo la normativa in materia:
Art.1, comma 2, lettera d) della legge 247/07 (riforma Prodi)
d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
-
Art. 59, comma 9 della legge 449/97:
9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno
... omissis ...

La norma non esclude le pensioni di vecchiaia, per cui resta incomprensibile a che cosa faccia riferimento il MIUR per affermare il contrario. Vedremo come andrà a finire. La Cisl Scuola ha chiesto chiarimenti. Aspettiamoli!

 

AGGIORNAMENTO DEL 9/1/2010

Mancano pochissimi giorni alla scadenza dei termini per la presentazione delle dimissioni dal servizio del personale della scuola e nessun chiarimento è stato dato dal Ministero P.I. sul fondamento giuridico della posizione sostenuta con la nota n. 19313 del 21 dicembre nella quale si afferma che i requisiti minimi di anzianità per la pensione di vecchiaia devono essere maturati entro il 31 agosto e non il 31 dicembre. La norma dice l'esatto contrario e, a mio avviso, è talmente chiara che non ha bisogno di interpretazioni (vedi riquadro nella nota precedente).
E' pur vero che la cosa riguarda pochi e rarissimi casi, ma è molto scorretto lo stesso non fare chiarezza perché danneggia chi vi incappa.
Poiché é prevedibile, conoscendo i tempi dell'Amministrazione, che non si riesca a fare chiarezza prima del 16 gennaio, ritengo utile dare qualche suggerimento sul comportamento da tenere da chi fosse in questa situazione.

1) Innanzitutto presentare lo stesso le dimissioni dal servizio e la domanda di pensione nei termini previsti. I provveditorati entro il 31 marzo devono esaminare le documentazioni presentate e, se riscontrano che non ci sono i requisiti per la pensione, invitare il dipendente a ritirare le dimissioni entro cinque giorni.

2) I provveditorati, in mancanza di nuovi chiarimenti, sono tenuti ad applicare la circolare e quindi invitare il dipendente a ritirare le dimissioni "perche non ci sono i requisiti per la pensione".

3) Esigere che la comunicazione sia fatta per iscritto; spesso, dati i tempi ristretti, gli uffici convocano telefonicamente gli interessati per chiarire il motivo e far firmare la liberatoria delle responsabilità.

4) Rivolgersi ad un legale (anche presso il proprio sindacato o un patronato) per valutare l'opportunità di avviare un contenzioso nei confronti dell'Amministrazione mirante ad ottenere un adeguato risarcimento nel caso in cui il giudice ne riconoscesse la fondatezza.


Nota del MIUR n. 1053 del 29 gennaio 2010 sulle cessazioni con 40 anni di servizio.