REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER
LE MARCHE
nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons.
Giuseppe De Rosa ha pronunciato, nella pubblica udienza del 19 novembre 2009
con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Maria Pia Acquabona, la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20811/PC del registro di Segreteria presentato il 17 aprile 2009 dalle Sig.re:
- C. S., nata a omissis (cessata dal servizio il 1° settembre 2006);
- C. B. M., nata a omissis (cessata dal servizio il 1° settembre 2007);
- V. C. M., nata a omissis (cessata dal servizio il 1° settembre 2006);
tutte elettivamente domiciliate
ad Ascoli Piceno in Rua della Carità n. 6, presso lo Studio dell’Avvocato Loredana
Di Lorenzo dalla quale sono rappresentate e difese unitamente all’Avvocato
Laura Maria Rosati.
Nei confronti del
Ministero della Pubblica Istruzione e dell’INPDAP, per il riconoscimento ai
fini pensionistici del diritto alla maggiorazione del 18% dell’intera voce
retributiva “Stipendio tabellare”,
comprensiva della ex voce retributiva
“Indennità integrativa speciale”.
UDITI, nella pubblica
udienza del 19 novembre 2009, l’Avvocato Loredana Di Lorenzo, per le
ricorrenti, il Funzionario Giovanni Capomagi per l’Amministrazione scolastica e
la Dott.ssa Angela Grosso per l’INPDAP.
FATTO
Con il ricorso
all’esame, le ricorrenti - già docenti
di Scuola secondaria di primo grado, cessate dal servizio negli anni 2006 e
2007 - impugnavano i propri provvedimenti
di liquidazione dei trattamenti pensionistici nella parte in cui non veniva
computata la maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 15 della legge n. 177
del 1976 all’intera voce “Stipendio
tabellare”, comprensiva quindi della “Ex
voce retributiva indennità integrativa speciale (I.I.S.)”, come risultante
dall’applicazione dei CC.NN.LL. relativi al comparto Scuola:
- per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico
2002/2003 (firmato il 24 luglio 2003);
- per il secondo biennio economico 2004/2005 (firmato il 7 dicembre 2005);
- per il quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico
2006/2007 (firmato il 29 novembre 2007).
Nella sede giurisdizionale si allegava che:
- ai sensi dell’articolo 76, comma 3, del C.C.N.L. firmato il 24 luglio
2003: “A decorrere dal 1° gennaio 2003,
l’indennità integrativa speciale, nella misura spettante, cessa di essere
corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio
tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul
trattamento economico complessivo in base alle vigenti disposizioni dal
personale in servizio all’estero”;
- “...scomparsa la contingenza dal
mondo giuridico ed assorbito il corrispondente importo nello stipendio
tabellare, ne deriva l’ovvia conseguenza che l’aumento del 18% della base
pensionabile va applicato all’intero importo dello stesso stipendio tabellare,
comprensivo - per l’appunto - anche dell’I.I.S.” (rif.: Corte dei conti, Sezione Marche 3 novembre 2008, n. 380; Sezione
Emilia-Romagna 5 dicembre 2007, n. 946 resa nell’udienza del 29 novembre 2007);
- la trasformazione dell’I.I.S. in stipendio, trovava un precedente nel
disposto dell’articolo 15 del d.P.R. n. 494 del 1987, mediante il quale una
parte dell’indennità veniva trasformata in stipendio, senza sollevazione di
qualsivoglia eccezione in merito alla valutazione ed alla conseguente
attribuzione dell’incremento del 18% ex
articolo 15 della legge n. 177 del 1976;
- stante l’autonomia riconosciuta alle parti contrattuali, risultava al
riguardo inibita la considerazione di discipline diverse, contenute in altri
CC.CC.NN.LL. (rif.: Cass. 5 maggio 2005,
n. 9342 e Tribunale Roma n. 13424 del 2008);
- la corretta interpretazione dei CC.CC.NN.LL. - devolvendosi ad essi la competenza, anche particolare, di
spostare risorse dal trattamento di posizione a quello tabellare ovvero di
determinare nuovi livelli di stipendio tabellare, anche tramite il
conglobamento di voci retributive preesistenti (rif.: articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
articolo 2, legge n. 421 del 1992; Corte cost. n. 314 del 2003; Corte dei
conti, Sezione Liguria 3 ottobre 2007, n. 771) - portava ad affermare l’avvenuta scomparsa giuridica dell’I.I.S.
in quanto confluita, a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, nella
voce “stipendio tabellare”;
- inconferente risultava il disposto dell’articolo 79, comma 3, del
C.C.N.L. firmato il 24 luglio 2003 -
secondo cui: “Il conglobamento sullo
stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’articolo
76, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la
base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento
all’articolo 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995” - poiché non applicabile alle ricorrenti
cessate dal servizio nell’anno 2006: non recava più detta clausola il C.C.N.L.
concernente il quadriennio 2006/2009 ed il primo biennio economico 2006/2007;
- le norme contenute in un precedente contratto mantenevano validità
solo se espressamente richiamate in quello successivo, rivestendo ogni
contratto valenza giuridica propria; nel caso, il contratto stipulato il 24
luglio 2003 veniva disdettato dai sindacati ai sensi dell’articolo 1, comma 4
del medesimo, rimanendo esclusivamente in vigore fino al 29 novembre 2007, data
di stipulazione del successivo, senza più possibilità di ultrattività delle
clausole in esso contenute a seguito della stipula del nuovo accordo; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, quindi, confermava
che, in mancanza di apposita clausola (segnatamente
quella di cui al precitato articolo 79, comma 3) il conglobamento
dell’I.I.S. nello stipendio tabellare modificava la base di calcolo ai fini
pensionistici.
Allegandosi che la
domanda concerneva non l’incremento del 18% dell’indennità integrativa
speciale, bensì il giusto diritto alla maggiorazione dell’intero stipendio
tabellare “vale a dire senza
scorporazione dell’I.I.S.” -
essendo quest’ultima divenuta parte dello stipendio stesso ed avendo dunque
perduto il carattere di istituto retributivo autonomo - il ricorso concludeva:
- per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18% su tutto
l’importo dello stipendio tabellare -
comprensivo della ex voce retributiva
“indennità integrativa speciale” - a
decorrere dalle rispettive date di cessazione del servizio e, per l’effetto,
per la condanna del Ministero della Pubblica Istruzione in solido con l’INPDAP
al pagamento in favore delle ricorrenti della pensione così come riliquidata con
la decorrenza indicata, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per
legge, fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari
di causa.
Con memoria depositata
il 27 luglio 2009, si costituiva in giudizio l’Ufficio Scolastico di Ascoli
Piceno precisando le circostanze di collocamento a riposo delle docenti e
chiarendo che, nei prospetti-dati elaborati dall’Ufficio, gli emolumenti
retributivi venivano tutti espressi in dodici mensilità senza alcuna
maggiorazione, risultando la materia della liquidazione dei trattamenti di
quiescenza dei dipendenti dello Stato devoluta alla gestione dell’INPDAP.
Con memoria depositata il 2 novembre 2009,
si costituiva in giudizio l’INPDAP resistendo alle pretese. Nel merito,
l’Istituto argomentava che:
- la disciplina previdenziale risultava esclusivamente riservata alla
legge o ad atti di formazione secondaria statale, sfuggendo pertanto la
fattispecie dalla regolamentazione contrattuale;
- con propria Circolare n. 27/04 veniva precisato che le norme
contrattuali non avevano modificato la struttura della retribuzione
pensionabile, restando questa disciplinata dalla legge;
- la materia previdenziale risultava coperta da riserva di legge, ai
sensi dell’articolo 117 Cost., nel nuovo testo stabilito dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, ciò anche per le implicazioni in tema di bilancio
e di copertura finanziaria;
- la normativa pensionistica -
segnatamente l’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1993 relativo al calcolo
della c.d. quota A di pensione, come sostituito dall’articolo 15 della legge n.
177 del 1976 - stabiliva in termini
tassativi gli assegni e le indennità assoggettati alla maggiorazione del 18%;
- il Dipartimento per la Funzione pubblica con nota del 7 aprile 2004
prot. n. 35051/04/7.515, diramata d’intesa con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze nonché col Ministero del Lavoro, aveva invitato l’INPDAP ad
attenersi alle indicazioni formulate dalla
Corte dei conti - Sezione
centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato - con
deliberazione n. 2/2004 del 26 febbraio 2004, espressamente denegante
l’applicabilità alla predetta indennità della maggiorazione ex articolo 15
della legge n. 177 del 1976;
- l’articolo 79, comma 3, del C.C.N.L. stipulato il 24 luglio 2003 - contrariamente a quanto sostenuto nel
ricorso - doveva ritenersi applicato
anche alle ricorrenti (cessate negli anni
2006 e 2007), in quanto espressivo d’un principio non modificato dal
successivo accordo relativo al quadriennio 2006/2009, statuente esclusivamente
in ordine alle misure ed alle decorrenze dei nuovi incrementi stipendiali;
- per giurisprudenza costante, l’I.I.S. veniva considerata elemento
retributivo non assimilabile allo stipendio in senso stretto, per l’autonomia
giuridica e concettuale discendente dall’articolo 15, comma 1, della legge n.
724 del 1994 (rif.: Corte dei conti, Sez.
Lombardia n. 133 del 2006; Sez. Sicilia n. 1387 del 2009);
- in altre decisioni della Corte dei conti veniva evidenziato che: “i criteri di determinazione e
quantificazione della base pensionabile rientrano nella materia pensionistica
la cui disciplina è affidata alla legge e sfuggono alla fonte contrattuale che
disciplina unicamente il rapporto di attività” (rif.: Sez. Liguria n. 473/08);
- la stessa Corte dei conti per le Marche aveva già rigettato un
identico ricorso (rif.: sentenza n. 207
del 24 giugno 2009).
La memoria dell’INPDAP
concludeva:
- in via principale e nel merito per il rigetto del ricorso;
- in denegato subordine per la corresponsione degli interessi ai sensi
della legge n. 412 del 1991 e n. 724 del 1994 nonché del D.M. n. 352 del 1998.
In ogni caso, tenuto
indenne l’Istituto dalle spese del giudizio.
Con memoria depositata
il 9 novembre 2009, la difesa delle ricorrente controdeduceva alle affermazioni
dell’INPDAP sostenendo che:
- la materia del contendere non era l’I.I.S. né la maggiorazione di tale
indennità, bensì l’esatta determinazione dello stipendio tabellare sul quale
applicare l’incremento del 18% ex articolo
15, della legge n. 177 del 1976, ciò prescindendo dalla disciplina
pensionistica in tema di I.I.S. e rendendo altresì inconferente l’affermazione
della riserva di legge sull’oggetto della controversia;
- le indicazioni fornite dall’INPDAP con Circolare n. 27 del 2004 - circa l’immodificabilità della struttura
della base pensionabile - risultavano
smentite sia dal rilievo del venir meno dell’originaria funzione previdenziale
associata all’I.I.S., per l’effetto del suo conglobamento dello stipendio (rif.: Tribunale di Roma 22 luglio 2008, n.
13424), sia dalla circostanza del precedente storico del conglobamento
recato dal d.P.R. n. 494 del 1987;
- irrilevante risultava il richiamo all’articolo 43 del d.P.R. n. 1092
del 1973, come sostituito dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976, in
quanto i CC.CC.NN.LL. non avevano dichiarato “pensionabile” l’I.I.S., bensì ne
avevano sancito la perdita della relativa funzione previdenziale con
l’assorbimento nella voce “Stipendio”; dovendo pertanto farsi riferimento solo
ed esclusivamente alle fonti normative relative al trattamento economico
fondamentale, vale a dire i CC.CC.NN.LL. medesimi;
- l’applicazione delle normativa pensionistica al nuovo stipendio
tabellare (articolo 43 del d.P.R. n. 1092
del 1973), assumeva rilievo in termini di mera conseguenza, con specifico
riferimento al dato che il conglobamento avveniva espressamente nella voce
“stipendio”, senza eccezione o riserva alcuna; una corretta ed obiettiva
interpretazione dei CC.CC.NN.LL. doveva quindi considerare l’indennità
integrativa speciale scomparsa dal mondo giuridico, per essere confluita nella
voce stipendiale, con successiva valutazione ai fini pensionistici in termini
di mera conseguenza obbligatoria;
- le argomentazioni della Sezione centrale del controllo della Corte dei
conti (delib. 4/2004 e 6/2005)
concernevano altra tipologia di personale (Dirigenti
Stato) con la conseguenza della loro inapplicabilità nel diverso caso ad
oggetto del giudizio, stante il principio consolidato di legittimità secondo
cui ogni contratto rivestiva valenza giuridica propria: “pertanto, non è applicabile per analogia a chi non è Dirigente
scolastico (ovvero le ricorrenti) quanto preveduto in altro contratto
collettivo”;
- diversamente dai casi concreti esaminati dalla Sezione del controllo
della Corte dei conti (in cui il
conglobamento dell’I.I.S. non veniva espressamente attuato nello stipendio
tabellare), risultava che il conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio
tabellare avveniva per i Dirigenti scolastici dell’Area V (rif.: CC.CC.NN.LL. del 1° marzo 2002 e dell’11 aprile 2006);
- l’articolo 76, comma 3, del C.C.N.L. firmato il 24 luglio 2003 (sancente il conglobamento dell’I.I.S. nello
stipendio) veniva espressamente richiamato nel contratto successivo - tabella 2 - a differenza dell’articolo 79, comma 3 (affermante che il predetto conglobamento non modificava la base di
calcolo del trattamento pensionistico); ciò si sosteneva far perdere
all’indennità integrativa speciale precedentemente conglobata il carattere di
istituto retributivo autonomo;
- anche volendo ipotizzare che sia l’articolo 76, comma 3, sia
l’articolo 79, comma 3, non avevano trovato applicazione nel successivo
C.C.N.L. (in quanto eventualmente ivi non
richiamati; ipotesi per l’articolo 76, comma 3 comunque denegata),
permaneva il precedente storico a giustificare la maggiorazione del 18% di
quanto conglobato ovvero trasformato in stipendio (rif.: articolo 15 del d.P.R. n. 494 del 1987);
- non controverso che il C.C.N.L. stipulato il 29 novembre 2007 aveva
stabilito le misure e le decorrenze degli incrementi stipendiali, ciò che
rilevava in fattispecie era la circostanza che la statuizione dell’articolo 79,
comma 3 (di cui al precedente contratto)
non veniva riportata nel successivo accordo, con la conseguenza della sua
invalidità per quanto già esposto nel ricorso introduttivo;
- irrilevante appariva il richiamo all’articolo 15 della legge n. 724
del 1994, posto che la disposizione si riferiva unicamente ai casi in cui
l’indennità integrativa speciale aveva conservato una propria autonomia (rif. Corte dei conti Sezione Liguria 3
ottobre 2007, n. 771 e Sezione Marche 3 novembre 2008, n. 380).
La memoria delle
ricorrenti insisteva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio.
Nell’udienza del 19
novembre 2009, l’Avvocato Loredana Di Lorenzo riproponeva le argomentazioni già
formulate con la memoria integrativa ed insisteva per l’accoglimento del
gravame. Il rappresentante dell’Amministrazione scolastica ribadiva
l’estraneità della medesima al giudizio e concludeva per la relativa
estromissione. La rappresentante dell’INPDAP, richiamandosi alle difese già
dispiegate in atti sosteneva che, nel caso, al fine del rigetto del ricorso,
non risultava neppure necessario riconoscere la prevalenza dell’ordinamento
pensionistico su quello lavoristico -
siccome affermato, tra le altre, dalla sentenza n. 207 del 2009 della Sezione
Marche - sussistendo una specifica
norma contrattuale (l’articolo 79, comma
3, del CCNL sottoscritto nell’anno 2003) espressamente escludente il
rilievo, ai fini pensionistici, del conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio
tabellare; norma questa asserita necessariamente ultrattiva in quanto i
successivi CC.CC.NN.LL. avevano unicamente elevato gli importi stipendiali
senza intervenire sul conglobamento precedentemente attuato.
DIRITTO
1. La controversia ha per oggetto la
richiesta delle ricorrenti - ex Docenti di Scuola secondaria di primo
grado, cessate dal servizio in date 1° settembre 2006 e 1° settembre 2007
- tesa ad ottenere un più favorevole
trattamento pensionistico per l’effetto dell’applicazione della maggiorazione
del 18% sull’intero “Stipendio tabellare”
annuo lordo percepito in attività di servizio, comprensivo della ex voce “Indennità integrativa speciale”.
Sostiene al riguardo la difesa delle
pensionate, con articolate argomentazioni svolte sia in sede sia scritta che
orale, il diritto alla maggiorazione -
prescritta dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976 - da applicarsi alla quota parte di stipendio
discendente dal conglobamento, nel medesimo, della “ex voce retributiva Indennità integrativa speciale”.
Ciò, fondamentalmente, sulla considerazione:
- della volontà manifestata dalle parti contraenti nell’ambito dei
CC.NN.LL. del comparto Scuola (firmati il
24 luglio 2003 e il 29 settembre 2007), di assorbire nello stipendio
tabellare l’indennità integrativa speciale e di sancirne la perdita della
relativa funzione previdenziale;
- del rilievo in termini di “mera conseguenza” dell’applicazione delle
normativa pensionistica al nuovo stipendio tabellare (articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973), con specifico riferimento
al dato che il conglobamento avveniva espressamente nella voce “stipendio”,
senza eccezione o riserva alcuna; una corretta ed obiettiva interpretazione dei
CC.CC.NN.LL. doveva dunque far considerare l’indennità integrativa speciale
ormai scomparsa dal mondo giuridico, per essere confluita nella voce
stipendiale, con successiva valutazione ai fini pensionistici in termini di
mera conseguenza obbligatoria;
- dell’inapplicabilità alle ricorrenti dell’articolo 79, comma 3, del
C.C.N.L. firmato il 24 luglio 2003 -
secondo cui: “Il conglobamento sullo
stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’articolo
76, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la
base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento
all’articolo 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995” - poiché le docenti cessavano dal servizio in
vigenza del successivo C.C.N.L., detta clausola non riportante;
- dell’autonomia riconosciuta alle parti contrattuali nell’ambito dello
specifico accordo, risultando pertanto inibita la possibilità di considerazione
di discipline diverse, contenute in altri CC.CC.NN.LL. (rif.: Cass. 5 maggio 2005, n. 9342 e Tribunale Roma n. 13424 del 2008);
- del precedente storico della trasformazione dell’I.I.S. in stipendio,
costituito dall’articolo 15 del d.P.R. n. 494 del 1987, mediante il quale una
parte dell’indennità veniva trasformata in stipendio, senza risvolto alcuno in
tema di sollevazione di qualsivoglia eccezione in merito alla valutazione ed
alla conseguente applicazione della maggiorazione del 18% ex articolo 15 della legge n. 177 del 1976;
- dell’irrilevanza dell’articolo 15 della legge n. 724 del 1994, posto
che la disposizione trovava applicazione unicamente nei casi in cui l’indennità
integrativa speciale aveva conservato una propria autonomia;
- di giurisprudenza della Corte dei conti asserita favorevole, in
particolare Sezione Marche n. 380 del 2008, Sezione Emilia Romagna n. 946 del
2007 e Sezione Liguria n. 771 del 2007.
L’Amministrazione
scolastica, costituitasi nel giudizio, ha unicamente allegato di non essere più
competente a disporre nella materia pensionistica e, in sede di discussione, ha
concluso per la richiesta della propria estromissione dal processo.
L’INPDAP, da parte sua,
ha denegato il fondamento del ricorso sostanzialmente affermando che:
- la disciplina previdenziale risultava esclusivamente riservata alla
legge o ad atti di formazione secondaria statale, sfuggendo pertanto la
fattispecie dalla regolamentazione contrattuale che, conseguentemente, non
poteva aver inciso sulla struttura della retribuzione pensionabile, restando questa
disciplinata dalla legge;
- l’esclusione della maggiorazione del 18% dell’I.I.S. veniva sancita
dalla normativa pensionistica nonché dalla giurisprudenza prevalente; la stessa
Corte dei conti per le Marche aveva già rigettato un identico ricorso sull’asserita
prevalenza della normativa pensionistica rispetto la disciplina contrattuale (rif.: sentenza n. 207 del 24 giugno 2009);
- anche sul piano contrattuale, l’articolo 79, comma 3, del C.C.N.L.
stipulato il 24 luglio 2003 - secondo
cui: “Il conglobamento sullo stipendio
tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’articolo 76, comma 3,
del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo
in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’articolo 2,
comma 10, della legge n. 335 del 1995” - escludeva il fondamento del
ricorso; contrariamente poi a quanto sostenuto nel gravame, la clausola doveva
ritenersi applicabile alle ricorrenti (cessate
negli anni 2006 e 2007), in quanto espressiva d’un principio non modificato
dal successivo accordo relativo al quadriennio 2006/2009, statuente
esclusivamente in ordine alle misure ed alle decorrenze dei nuovi incrementi
stipendiali.
2. Tanto premesso, va preliminarmente chiarito
che la decisione - per le implicazioni
sul piano degli adempimenti devoluti all’Ente datore di lavoro nella
prospettiva pensionistica (basti pensare
alla commisurazione dell’obbligo contributivo-previdenziale correlato alla
questione di causa) - deve essere
resa anche nei confronti del medesimo. La domanda di estromissione proposta
dall’Amministrazione scolastica (recte:
difetto di legittimazione passiva), deve essere pertanto rigettata.
3. Con articolate sentenze n. 380 del 3
novembre 2008, n. 234 del 3 agosto 2009 e n. 249 del 19 ottobre 2009, di questa
Sezione giurisdizionale, si è riconosciuto in favore dei Dirigenti scolastici
della c.d. “Area V” il diritto - ai fini pensionistici - all’applicazione della maggiorazione del 18%
(ex articolo 15 della legge n. 177 del
1976) sull’intero stipendio tabellare, così come determinato ai sensi della
disciplina contrattuale concernente la nuova figura dirigenziale.
Sulla base delle
identiche motivazioni, mutatis mutandi,
l’odierno ricorso si appalesa infondato. Devono al riguardo innanzitutto
richiamarsi i contenuti delle predette sentenze, per quanto nelle medesime
analiticamente considerato e motivato, con riferimento alle seguenti
proposizioni di principio:
a. - sulla base del
carattere di specialità degli ordinamenti pensionistici, va sostenuta
l’infondatezza della tesi individuante nella fonte contrattuale disciplinante
il rapporto di pubblico impiego - e non
nella normativa pensionistica - il
parametro sulla cui base classificare ai fini previdenziali un dato emolumento
retributivo;
b. - sotto il
profilo pensionistico, l’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 trova
applicazione con riferimento al nuovo stipendio tabellare previsto dai
Contratti collettivi considerato che non può sussistere possibilità alcuna di
sovrapposizione delle due discipline (lavoristica
e pensionistica), rimanendo del tutto distinte le relative sfere
d’incidenza e trovando, le medesime, loro unica correlazione e contatto con la
determinazione dello stipendio spettante al dipendente al momento della
cessazione del servizio;
c. - solo dalla
trasformazione dell’intera I.I.S. in “Stipendio
tabellare”, eventualmente stabilita nell’ambito contrattuale, può
discendere - per lo specifico personale
interessato dall’accordo -
l’irrilevanza della normativa pensionistica espressamente disciplinante
l’I.I.S. quale emolumento retributivo autonomo a sé stante;
d. - nel caso
all’esame non si verte in tema di maggiorazione dell’I.I.S. (come ritenuto in numerose sentenze di
Sezioni territoriali di questa Corte rese sull’identica fattispecie oggi
all’esame, tra cui Sezione Marche n. 207 del 2009), ma di esatta
determinazione dello stipendio tabellare da assoggettare alle modalità di
computo previste dall’articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973;
e. - indubitabile
risulta, nella materia lavoristica, la legittimazione di valenza primaria - devoluta alle specifiche parti contraenti
- a stabilire la struttura delle
retribuzioni dei dipendenti pubblici (decreto
legislativo n. 165 del 2001 e articolo 2 legge n. 421 del 1992; cfr. Corte
cost. sentenza n. 314 del 2003).
Ciò premesso, rileva
eminentemente per lo specifico personale oggi all’esame che le parti
contraenti, inequivocabilmente, non hanno inteso - con l’articolo 76, comma 3, del C.C.N.L.
del personale della Scuola relativo al quadriennio normativo 2002/2005 e primo
biennio economico 2002/2003, firmato il 24 luglio 2003, stabilente il
“conglobamento” dell’I.I.S. nello stipendio -
sopprimere l’indennità integrativa speciale; ciò in ragione
dell’espressa riserva contenuta nel successivo articolo 79, comma 3, secondo
cui: “Il conglobamento sullo stipendio
tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’articolo 76, comma 3,
del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo
in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’articolo 2,
comma 10, della legge n. 335 del 1995”.
NeI merito, questo
Giudice ha già avuto modo di precisare, nella sentenza n. 249 del 2009 precit., che:
“l. - non può attribuirsi “valenza
pensionistica” alla stessa “riserva” attuata nelle diverse sedi negoziali
(secondo cui il conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità
integrativa speciale non modifica le modalità di determinazione della base di
calcolo in atto del trattamento pensionistico), anche per quanto dall’INPDAP
sostenuto in questo giudizio (vale a dire la specificità e la priorità
dell’ordinamento legislativo, nella determinazione dei trattamenti
pensionistici), dovendosi conseguentemente escludere la possibilità per le
parti contraenti d’innovare la materia pensionistica, ditalché anche la
precitata “riserva” va necessariamente interpretata entro i limiti della
materia lavoristica. Nel caso, ad avviso di questo Giudice, il rilievo del
conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio “non a tutti gli effetti” propri del
rapporto di lavoro, motivo questo della mancata soppressione dell’I.I.S. e,
conseguentemente, della sua evidenziazione separata nei cedolini dei compensi
del relativo personale, nonché dell’assoggettamento dell’emolumento a contribuzione
(pensionistica) su base non maggiorata; ciò conseguentemente non
determinando - ma solo in virtù del
meccanismo di derivazione “indiretta” del computo della pensione, esplicitato
ai precendenti punti b., c. e d. -
modifica alcuna alle modalità di determinazione della base di calcolo
del trattamento pensionistico”.
Tanto deve quindi
ribadirsi con riferimento all’odierna fattispecie - di cessazione delle docenti in periodo temporale regolamentato
da altro, intervenuto, C.C.N.L. (non
richiamante l’articolo 79, comma 3, precitato) - sulla fondamentale considerazione che del tutto vincolante si
appalesa la modalità del conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio tabellare
originariamente stabilita, pertanto riverberante anche sui successivi rapporti
economici, considerato che i nuovi contratti collettivi hanno unicamente
adeguato i livelli stipendiali precedentemente individuati, senza modificazione
alcuna della correlata struttura stipendiale siccome già entrata nella sfera
giuridica dei dipendenti (comprensiva
della ex voce “I.I.S.” conglobata ma non soppressa, quindi correttamente
riguardata da separata evidenziazione nei cedolini dei compensi).
Conseguentemente:
f. - ai fini delle
determinazioni pensionistiche, indubbio rilievo giuridico assume - per la specifica tipologia di personale
- il dato della provenienza delle somme
poi conglobate nello stipendio tabellare (per
quanto all’esame: la sola l’indennità integrativa speciale), non potendosi
ammettere la sostanziale disapplicazione di regolamentazioni normative
lavoristiche del tutto vincolanti sul piano degli effetti;
g. - il ritenere,
nei termini rivendicati dalle ricorrenti, maggiorabile ai sensi dell’articolo
15 della legge n. 177 del 1976 l’intero stipendio tabellare del personale di che
trattasi, comporterebbe un computo della pensione (rectius: della quota A della pensione) sostanzialmente scollegato
dalla dinamica stipendiale, atteso che pur conglobata nello stipendio, l’I.I.S.
non può ritersi soppressa (conseguenza
della rilevanza delle pattuizioni negoziali). Trovando invece
l’applicazione della normativa pensionistica (cfr. supra, punto b.)
imprescindibile riferimento nel trattamento economico del rapporto di lavoro
siccome risultante dalla disciplina relativa (legislativa prima, contrattuale oggi);
h. - applicabili
risultano in fattispecie i commi 1 e 3 dell’articolo 15 della legge n. 724 del
1994 - statuenti per l’I.I.S.
l’esclusione della maggiorazione del 18% rivendicata col ricorso - persistendo, per la specifica categoria di personale,
un carattere d’autonomia dell’indennità stessa a fronte dell’avvenuto suo
conglobamento nello stipendio tabellare (rif.,
in senso speculare: Corte dei conti, Sezione Liguria, n. 771 del 2007 e Sezione
Marche n. 380 del 2008 nonché n. 234 e n. 249 del 2009).
4. Per tutto quanto sopra esposto,
precisato e motivato, il ricorso deve essere rigettato. In ragione della
complessità delle disaminate questioni e degli indirizzi giurisprudenziali
sopra richiamati, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le
spese del giudizio.
PER
QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale per le Marche con sede ad Ancona, in sede monocratica,
definitivamente pronunciando nel merito RIGETTA il ricorso iscritto al numero
n. 20811/PC proposto dalle Sig.re C. S., C. B. . e V. C. M.
Spese compensate.
Così deciso ad Ancona,
nella Camera di Consiglio del giorno 19 novembre 2009.
IL GIUDICE UNICO
f.to (Dott.
Giuseppe DE ROSA)
PUBBLICATA IL 23/11/2009
IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA
SEGRETERIA
f.to (Dott.ssa A. Laura CARLONI)