REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER LE MARCHE

nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Giuseppe De Rosa ha pronunciato, nella pubblica udienza del 19 novembre 2009 con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Maria Pia Acquabona, la seguente

SENTENZA

            sul ricorso iscritto al n. 20811/PC del registro di Segreteria presentato il 17 aprile 2009 dalle Sig.re:

- C. S., nata a omissis (cessata dal servizio il 1° settembre 2006);

- C. B. M., nata a omissis (cessata dal servizio il 1° settembre 2007);

- V. C. M., nata a omissis (cessata dal servizio il 1° settembre 2006);

tutte elettivamente domiciliate ad Ascoli Piceno in Rua della Carità n. 6, presso lo Studio dell’Avvocato Loredana Di Lorenzo dalla quale sono rappresentate e difese unitamente all’Avvocato Laura Maria Rosati.

            Nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’INPDAP, per il riconoscimento ai fini pensionistici del diritto alla maggiorazione del 18% dell’intera voce retributiva “Stipendio tabellare”, comprensiva della ex voce retributiva “Indennità integrativa speciale”.

            UDITI, nella pubblica udienza del 19 novembre 2009, l’Avvocato Loredana Di Lorenzo, per le ricorrenti, il Funzionario Giovanni Capomagi per l’Amministrazione scolastica e la Dott.ssa Angela Grosso per l’INPDAP.

FATTO

            Con il ricorso all’esame, le ricorrenti  - già docenti di Scuola secondaria di primo grado, cessate dal servizio negli anni 2006 e 2007 -  impugnavano i propri provvedimenti di liquidazione dei trattamenti pensionistici nella parte in cui non veniva computata la maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976 all’intera voce “Stipendio tabellare”, comprensiva quindi della “Ex voce retributiva indennità integrativa speciale (I.I.S.)”, come risultante dall’applicazione dei CC.NN.LL. relativi al comparto  Scuola:

- per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 (firmato il 24 luglio 2003);

- per il secondo biennio economico 2004/2005 (firmato il 7 dicembre 2005);

- per il quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007 (firmato il 29 novembre 2007).

Nella sede giurisdizionale si allegava che:

- ai sensi dell’articolo 76, comma 3, del C.C.N.L. firmato il 24 luglio 2003: “A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’estero”;

- “...scomparsa la contingenza dal mondo giuridico ed assorbito il corrispondente importo nello stipendio tabellare, ne deriva l’ovvia conseguenza che l’aumento del 18% della base pensionabile va applicato all’intero importo dello stesso stipendio tabellare, comprensivo  - per l’appunto -  anche dell’I.I.S.” (rif.: Corte dei conti, Sezione Marche 3 novembre 2008, n. 380; Sezione Emilia-Romagna 5 dicembre 2007, n. 946 resa nell’udienza del 29 novembre 2007);

- la trasformazione dell’I.I.S. in stipendio, trovava un precedente nel disposto dell’articolo 15 del d.P.R. n. 494 del 1987, mediante il quale una parte dell’indennità veniva trasformata in stipendio, senza sollevazione di qualsivoglia eccezione in merito alla valutazione ed alla conseguente attribuzione dell’incremento del 18% ex articolo 15 della legge n. 177 del 1976;

- stante l’autonomia riconosciuta alle parti contrattuali, risultava al riguardo inibita la considerazione di discipline diverse, contenute in altri CC.CC.NN.LL. (rif.: Cass. 5 maggio 2005, n. 9342 e Tribunale Roma n. 13424 del 2008);

- la corretta interpretazione dei CC.CC.NN.LL.  - devolvendosi ad essi la competenza, anche particolare, di spostare risorse dal trattamento di posizione a quello tabellare ovvero di determinare nuovi livelli di stipendio tabellare, anche tramite il conglobamento di voci retributive preesistenti (rif.: articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 2, legge n. 421 del 1992; Corte cost. n. 314 del 2003; Corte dei conti, Sezione Liguria 3 ottobre 2007, n. 771) -  portava ad affermare l’avvenuta scomparsa giuridica dell’I.I.S. in quanto confluita, a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, nella voce “stipendio tabellare”;

- inconferente risultava il disposto dell’articolo 79, comma 3, del C.C.N.L. firmato il 24 luglio 2003  - secondo cui: “Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’articolo 76, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995” -  poiché non applicabile alle ricorrenti cessate dal servizio nell’anno 2006: non recava più detta clausola il C.C.N.L. concernente il quadriennio 2006/2009 ed il primo biennio economico 2006/2007;

- le norme contenute in un precedente contratto mantenevano validità solo se espressamente richiamate in quello successivo, rivestendo ogni contratto valenza giuridica propria; nel caso, il contratto stipulato il 24 luglio 2003 veniva disdettato dai sindacati ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del medesimo, rimanendo esclusivamente in vigore fino al 29 novembre 2007, data di stipulazione del successivo, senza più possibilità di ultrattività delle clausole in esso contenute a seguito della stipula del nuovo accordo; la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, quindi, confermava che, in mancanza di apposita clausola (segnatamente quella di cui al precitato articolo 79, comma 3) il conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio tabellare modificava la base di calcolo ai fini pensionistici.

            Allegandosi che la domanda concerneva non l’incremento del 18% dell’indennità integrativa speciale, bensì il giusto diritto alla maggiorazione dell’intero stipendio tabellare “vale a dire senza scorporazione dell’I.I.S.  - essendo quest’ultima divenuta parte dello stipendio stesso ed avendo dunque perduto il carattere di istituto retributivo autonomo -  il ricorso concludeva:

- per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18% su tutto l’importo dello stipendio tabellare  - comprensivo della ex voce retributiva “indennità integrativa speciale” -  a decorrere dalle rispettive date di cessazione del servizio e, per l’effetto, per la condanna del Ministero della Pubblica Istruzione in solido con l’INPDAP al pagamento in favore delle ricorrenti della pensione così come riliquidata con la decorrenza indicata, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

            Con memoria depositata il 27 luglio 2009, si costituiva in giudizio l’Ufficio Scolastico di Ascoli Piceno precisando le circostanze di collocamento a riposo delle docenti e chiarendo che, nei prospetti-dati elaborati dall’Ufficio, gli emolumenti retributivi venivano tutti espressi in dodici mensilità senza alcuna maggiorazione, risultando la materia della liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato devoluta alla gestione dell’INPDAP.

Con memoria depositata il 2 novembre 2009, si costituiva in giudizio l’INPDAP resistendo alle pretese. Nel merito, l’Istituto argomentava che:

- la disciplina previdenziale risultava esclusivamente riservata alla legge o ad atti di formazione secondaria statale, sfuggendo pertanto la fattispecie dalla regolamentazione contrattuale;

- con propria Circolare n. 27/04 veniva precisato che le norme contrattuali non avevano modificato la struttura della retribuzione pensionabile, restando questa disciplinata dalla legge;

- la materia previdenziale risultava coperta da riserva di legge, ai sensi dell’articolo 117 Cost., nel nuovo testo stabilito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ciò anche per le implicazioni in tema di bilancio e di copertura finanziaria;

- la normativa pensionistica  - segnatamente l’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1993 relativo al calcolo della c.d. quota A di pensione, come sostituito dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976 -  stabiliva in termini tassativi gli assegni e le indennità assoggettati alla maggiorazione del 18%;

- il Dipartimento per la Funzione pubblica con nota del 7 aprile 2004 prot. n. 35051/04/7.515, diramata d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché col Ministero del Lavoro, aveva invitato l’INPDAP ad attenersi alle indicazioni formulate dalla  Corte dei conti  - Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato -  con deliberazione n. 2/2004 del 26 febbraio 2004, espressamente denegante l’applicabilità alla predetta indennità della maggiorazione ex articolo 15 della legge n. 177 del 1976;

- l’articolo 79, comma 3, del C.C.N.L. stipulato il 24 luglio 2003  - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso -  doveva ritenersi applicato anche alle ricorrenti (cessate negli anni 2006 e 2007), in quanto espressivo d’un principio non modificato dal successivo accordo relativo al quadriennio 2006/2009, statuente esclusivamente in ordine alle misure ed alle decorrenze dei nuovi incrementi stipendiali;

- per giurisprudenza costante, l’I.I.S. veniva considerata elemento retributivo non assimilabile allo stipendio in senso stretto, per l’autonomia giuridica e concettuale discendente dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 724 del 1994 (rif.: Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 133 del 2006; Sez. Sicilia n. 1387 del 2009);

- in altre decisioni della Corte dei conti veniva evidenziato che: “i criteri di determinazione e quantificazione della base pensionabile rientrano nella materia pensionistica la cui disciplina è affidata alla legge e sfuggono alla fonte contrattuale che disciplina unicamente il rapporto di attività” (rif.: Sez. Liguria n. 473/08);

- la stessa Corte dei conti per le Marche aveva già rigettato un identico ricorso (rif.: sentenza n. 207 del 24 giugno 2009).

            La memoria dell’INPDAP concludeva:

- in via principale e nel merito per il rigetto del ricorso;

- in denegato subordine per la corresponsione degli interessi ai sensi della legge n. 412 del 1991 e n. 724 del 1994 nonché del D.M. n. 352 del 1998.

            In ogni caso, tenuto indenne l’Istituto dalle spese del giudizio.

            Con memoria depositata il 9 novembre 2009, la difesa delle ricorrente controdeduceva alle affermazioni dell’INPDAP sostenendo che:

- la materia del contendere non era l’I.I.S. né la maggiorazione di tale indennità, bensì l’esatta determinazione dello stipendio tabellare sul quale applicare l’incremento del 18% ex articolo 15, della legge n. 177 del 1976, ciò prescindendo dalla disciplina pensionistica in tema di I.I.S. e rendendo altresì inconferente l’affermazione della riserva di legge sull’oggetto della controversia;

- le indicazioni fornite dall’INPDAP con Circolare n. 27 del 2004  - circa l’immodificabilità della struttura della base pensionabile -  risultavano smentite sia dal rilievo del venir meno dell’originaria funzione previdenziale associata all’I.I.S., per l’effetto del suo conglobamento dello stipendio (rif.: Tribunale di Roma 22 luglio 2008, n. 13424), sia dalla circostanza del precedente storico del conglobamento recato dal d.P.R. n. 494 del 1987;

- irrilevante risultava il richiamo all’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976, in quanto i CC.CC.NN.LL. non avevano dichiarato “pensionabile” l’I.I.S., bensì ne avevano sancito la perdita della relativa funzione previdenziale con l’assorbimento nella voce “Stipendio”; dovendo pertanto farsi riferimento solo ed esclusivamente alle fonti normative relative al trattamento economico fondamentale, vale a dire i CC.CC.NN.LL. medesimi;

- l’applicazione delle normativa pensionistica al nuovo stipendio tabellare (articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973), assumeva rilievo in termini di mera conseguenza, con specifico riferimento al dato che il conglobamento avveniva espressamente nella voce “stipendio”, senza eccezione o riserva alcuna; una corretta ed obiettiva interpretazione dei CC.CC.NN.LL. doveva quindi considerare l’indennità integrativa speciale scomparsa dal mondo giuridico, per essere confluita nella voce stipendiale, con successiva valutazione ai fini pensionistici in termini di mera conseguenza obbligatoria;

- le argomentazioni della Sezione centrale del controllo della Corte dei conti (delib. 4/2004 e 6/2005) concernevano altra tipologia di personale (Dirigenti Stato) con la conseguenza della loro inapplicabilità nel diverso caso ad oggetto del giudizio, stante il principio consolidato di legittimità secondo cui ogni contratto rivestiva valenza giuridica propria: “pertanto, non è applicabile per analogia a chi non è Dirigente scolastico (ovvero le ricorrenti) quanto preveduto in altro contratto collettivo”;

- diversamente dai casi concreti esaminati dalla Sezione del controllo della Corte dei conti (in cui il conglobamento dell’I.I.S. non veniva espressamente attuato nello stipendio tabellare), risultava che il conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio tabellare avveniva per i Dirigenti scolastici dell’Area V (rif.: CC.CC.NN.LL. del 1° marzo 2002 e dell’11 aprile 2006);

- l’articolo 76, comma 3, del C.C.N.L. firmato il 24 luglio 2003 (sancente il conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio) veniva espressamente richiamato nel contratto successivo  - tabella 2 -  a differenza dell’articolo 79, comma 3 (affermante che il predetto conglobamento non modificava la base di calcolo del trattamento pensionistico); ciò si sosteneva far perdere all’indennità integrativa speciale precedentemente conglobata il carattere di istituto retributivo autonomo;

- anche volendo ipotizzare che sia l’articolo 76, comma 3, sia l’articolo 79, comma 3, non avevano trovato applicazione nel successivo C.C.N.L. (in quanto eventualmente ivi non richiamati; ipotesi per l’articolo 76, comma 3 comunque denegata), permaneva il precedente storico a giustificare la maggiorazione del 18% di quanto conglobato ovvero trasformato in stipendio (rif.: articolo 15 del d.P.R. n. 494 del 1987);

- non controverso che il C.C.N.L. stipulato il 29 novembre 2007 aveva stabilito le misure e le decorrenze degli incrementi stipendiali, ciò che rilevava in fattispecie era la circostanza che la statuizione dell’articolo 79, comma 3 (di cui al precedente contratto) non veniva riportata nel successivo accordo, con la conseguenza della sua invalidità per quanto già esposto nel ricorso introduttivo;

- irrilevante appariva il richiamo all’articolo 15 della legge n. 724 del 1994, posto che la disposizione si riferiva unicamente ai casi in cui l’indennità integrativa speciale aveva conservato una propria autonomia (rif. Corte dei conti Sezione Liguria 3 ottobre 2007, n. 771 e Sezione Marche 3 novembre 2008, n. 380).

            La memoria delle ricorrenti insisteva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

            Nell’udienza del 19 novembre 2009, l’Avvocato Loredana Di Lorenzo riproponeva le argomentazioni già formulate con la memoria integrativa ed insisteva per l’accoglimento del gravame. Il rappresentante dell’Amministrazione scolastica ribadiva l’estraneità della medesima al giudizio e concludeva per la relativa estromissione. La rappresentante dell’INPDAP, richiamandosi alle difese già dispiegate in atti sosteneva che, nel caso, al fine del rigetto del ricorso, non risultava neppure necessario riconoscere la prevalenza dell’ordinamento pensionistico su quello lavoristico  - siccome affermato, tra le altre, dalla sentenza n. 207 del 2009 della Sezione Marche -  sussistendo una specifica norma contrattuale (l’articolo 79, comma 3, del CCNL sottoscritto nell’anno 2003) espressamente escludente il rilievo, ai fini pensionistici, del conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio tabellare; norma questa asserita necessariamente ultrattiva in quanto i successivi CC.CC.NN.LL. avevano unicamente elevato gli importi stipendiali senza intervenire sul conglobamento precedentemente attuato.

DIRITTO

1.         La controversia ha per oggetto la richiesta delle ricorrenti  - ex Docenti di Scuola secondaria di primo grado, cessate dal servizio in date 1° settembre 2006 e 1° settembre 2007 -  tesa ad ottenere un più favorevole trattamento pensionistico per l’effetto dell’applicazione della maggiorazione del 18% sull’intero “Stipendio tabellare” annuo lordo percepito in attività di servizio, comprensivo della ex voce “Indennità integrativa speciale”.

Sostiene al riguardo la difesa delle pensionate, con articolate argomentazioni svolte sia in sede sia scritta che orale, il diritto alla maggiorazione  - prescritta dall’articolo 15 della legge n. 177 del 1976 -  da applicarsi alla quota parte di stipendio discendente dal conglobamento, nel medesimo, della “ex voce retributiva Indennità integrativa speciale”.

Ciò, fondamentalmente, sulla considerazione:

- della volontà manifestata dalle parti contraenti nell’ambito dei CC.NN.LL. del comparto Scuola (firmati il 24 luglio 2003 e il 29 settembre 2007), di assorbire nello stipendio tabellare l’indennità integrativa speciale e di sancirne la perdita della relativa funzione previdenziale;

- del rilievo in termini di “mera conseguenza” dell’applicazione delle normativa pensionistica al nuovo stipendio tabellare (articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973), con specifico riferimento al dato che il conglobamento avveniva espressamente nella voce “stipendio”, senza eccezione o riserva alcuna; una corretta ed obiettiva interpretazione dei CC.CC.NN.LL. doveva dunque far considerare l’indennità integrativa speciale ormai scomparsa dal mondo giuridico, per essere confluita nella voce stipendiale, con successiva valutazione ai fini pensionistici in termini di mera conseguenza obbligatoria;

- dell’inapplicabilità alle ricorrenti dell’articolo 79, comma 3, del C.C.N.L. firmato il 24 luglio 2003  - secondo cui: “Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’articolo 76, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995” -  poiché le docenti cessavano dal servizio in vigenza del successivo C.C.N.L., detta clausola non riportante;

- dell’autonomia riconosciuta alle parti contrattuali nell’ambito dello specifico accordo, risultando pertanto inibita la possibilità di considerazione di discipline diverse, contenute in altri CC.CC.NN.LL. (rif.: Cass. 5 maggio 2005, n. 9342 e Tribunale Roma n. 13424 del 2008);

- del precedente storico della trasformazione dell’I.I.S. in stipendio, costituito dall’articolo 15 del d.P.R. n. 494 del 1987, mediante il quale una parte dell’indennità veniva trasformata in stipendio, senza risvolto alcuno in tema di sollevazione di qualsivoglia eccezione in merito alla valutazione ed alla conseguente applicazione della maggiorazione del 18% ex articolo 15 della legge n. 177 del 1976;

- dell’irrilevanza dell’articolo 15 della legge n. 724 del 1994, posto che la disposizione trovava applicazione unicamente nei casi in cui l’indennità integrativa speciale aveva conservato una propria autonomia;

- di giurisprudenza della Corte dei conti asserita favorevole, in particolare Sezione Marche n. 380 del 2008, Sezione Emilia Romagna n. 946 del 2007 e Sezione Liguria n. 771 del 2007.

            L’Amministrazione scolastica, costituitasi nel giudizio, ha unicamente allegato di non essere più competente a disporre nella materia pensionistica e, in sede di discussione, ha concluso per la richiesta della propria estromissione dal processo.

            L’INPDAP, da parte sua, ha denegato il fondamento del ricorso sostanzialmente affermando che:

- la disciplina previdenziale risultava esclusivamente riservata alla legge o ad atti di formazione secondaria statale, sfuggendo pertanto la fattispecie dalla regolamentazione contrattuale che, conseguentemente, non poteva aver inciso sulla struttura della retribuzione pensionabile, restando questa disciplinata dalla legge;

- l’esclusione della maggiorazione del 18% dell’I.I.S. veniva sancita dalla normativa pensionistica nonché dalla giurisprudenza prevalente; la stessa Corte dei conti per le Marche aveva già rigettato un identico ricorso sull’asserita prevalenza della normativa pensionistica rispetto la disciplina contrattuale (rif.: sentenza n. 207 del 24 giugno 2009);

- anche sul piano contrattuale, l’articolo 79, comma 3, del C.C.N.L. stipulato il 24 luglio 2003  - secondo cui: “Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’articolo 76, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995” - escludeva il fondamento del ricorso; contrariamente poi a quanto sostenuto nel gravame, la clausola doveva ritenersi applicabile alle ricorrenti (cessate negli anni 2006 e 2007), in quanto espressiva d’un principio non modificato dal successivo accordo relativo al quadriennio 2006/2009, statuente esclusivamente in ordine alle misure ed alle decorrenze dei nuovi incrementi stipendiali.

2.         Tanto premesso, va preliminarmente chiarito che la decisione  - per le implicazioni sul piano degli adempimenti devoluti all’Ente datore di lavoro nella prospettiva pensionistica (basti pensare alla commisurazione dell’obbligo contributivo-previdenziale correlato alla questione di causa) -  deve essere resa anche nei confronti del medesimo. La domanda di estromissione proposta dall’Amministrazione scolastica (recte: difetto di legittimazione passiva), deve essere pertanto rigettata.

3.         Con articolate sentenze n. 380 del 3 novembre 2008, n. 234 del 3 agosto 2009 e n. 249 del 19 ottobre 2009, di questa Sezione giurisdizionale, si è riconosciuto in favore dei Dirigenti scolastici della c.d. “Area V” il diritto  - ai fini pensionistici -  all’applicazione della maggiorazione del 18% (ex articolo 15 della legge n. 177 del 1976) sull’intero stipendio tabellare, così come determinato ai sensi della disciplina contrattuale concernente la nuova figura dirigenziale.

            Sulla base delle identiche motivazioni, mutatis mutandi, l’odierno ricorso si appalesa infondato. Devono al riguardo innanzitutto richiamarsi i contenuti delle predette sentenze, per quanto nelle medesime analiticamente considerato e motivato, con riferimento alle seguenti proposizioni di principio:

a. - sulla base del carattere di specialità degli ordinamenti pensionistici, va sostenuta l’infondatezza della tesi individuante nella fonte contrattuale disciplinante il rapporto di pubblico impiego  - e non nella normativa pensionistica -  il parametro sulla cui base classificare ai fini previdenziali un dato emolumento retributivo;

b. - sotto il profilo pensionistico, l’articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 trova applicazione con riferimento al nuovo stipendio tabellare previsto dai Contratti collettivi considerato che non può sussistere possibilità alcuna di sovrapposizione delle due discipline (lavoristica e pensionistica), rimanendo del tutto distinte le relative sfere d’incidenza e trovando, le medesime, loro unica correlazione e contatto con la determinazione dello stipendio spettante al dipendente al momento della cessazione del servizio;

c. - solo dalla trasformazione dell’intera I.I.S. in “Stipendio tabellare”, eventualmente stabilita nell’ambito contrattuale, può discendere  - per lo specifico personale interessato dall’accordo -  l’irrilevanza della normativa pensionistica espressamente disciplinante l’I.I.S. quale emolumento retributivo autonomo a sé stante;

d. - nel caso all’esame non si verte in tema di maggiorazione dell’I.I.S. (come ritenuto in numerose sentenze di Sezioni territoriali di questa Corte rese sull’identica fattispecie oggi all’esame, tra cui Sezione Marche n. 207 del 2009), ma di esatta determinazione dello stipendio tabellare da assoggettare alle modalità di computo previste dall’articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973;

e. - indubitabile risulta, nella materia lavoristica, la legittimazione di valenza primaria  - devoluta alle specifiche parti contraenti -  a stabilire la struttura delle retribuzioni dei dipendenti pubblici (decreto legislativo n. 165 del 2001 e articolo 2 legge n. 421 del 1992; cfr. Corte cost. sentenza n. 314 del 2003).

            Ciò premesso, rileva eminentemente per lo specifico personale oggi all’esame che le parti contraenti, inequivocabilmente, non hanno inteso  - con l’articolo 76, comma 3, del C.C.N.L. del personale della Scuola relativo al quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, firmato il 24 luglio 2003, stabilente il “conglobamento” dell’I.I.S. nello stipendio -  sopprimere l’indennità integrativa speciale; ciò in ragione dell’espressa riserva contenuta nel successivo articolo 79, comma 3, secondo cui: “Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’articolo 76, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995”.

            NeI merito, questo Giudice ha già avuto modo di precisare, nella sentenza n. 249 del 2009 precit., che:

l. - non può attribuirsi “valenza pensionistica” alla stessa “riserva” attuata nelle diverse sedi negoziali (secondo cui il conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico), anche per quanto dall’INPDAP sostenuto in questo giudizio (vale a dire la specificità e la priorità dell’ordinamento legislativo, nella determinazione dei trattamenti pensionistici), dovendosi conseguentemente escludere la possibilità per le parti contraenti d’innovare la materia pensionistica, ditalché anche la precitata “riserva” va necessariamente interpretata entro i limiti della materia lavoristica. Nel caso, ad avviso di questo Giudice, il rilievo del conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio “non a tutti gli effetti” propri del rapporto di lavoro, motivo questo della mancata soppressione dell’I.I.S. e, conseguentemente, della sua evidenziazione separata nei cedolini dei compensi del relativo personale, nonché dell’assoggettamento dell’emolumento a contribuzione (pensionistica) su base non maggiorata; ciò conseguentemente non determinando  - ma solo in virtù del meccanismo di derivazione “indiretta” del computo della pensione, esplicitato ai precendenti punti b., c. e d. -  modifica alcuna alle modalità di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico”.

            Tanto deve quindi ribadirsi con riferimento all’odierna fattispecie  - di cessazione delle docenti in periodo temporale regolamentato da altro, intervenuto, C.C.N.L. (non richiamante l’articolo 79, comma 3, precitato) -  sulla fondamentale considerazione che del tutto vincolante si appalesa la modalità del conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio tabellare originariamente stabilita, pertanto riverberante anche sui successivi rapporti economici, considerato che i nuovi contratti collettivi hanno unicamente adeguato i livelli stipendiali precedentemente individuati, senza modificazione alcuna della correlata struttura stipendiale siccome già entrata nella sfera giuridica dei dipendenti (comprensiva della ex voce “I.I.S.” conglobata ma non soppressa, quindi correttamente riguardata da separata evidenziazione nei cedolini dei compensi).

            Conseguentemente:

f. - ai fini delle determinazioni pensionistiche, indubbio rilievo giuridico assume  - per la specifica tipologia di personale -  il dato della provenienza delle somme poi conglobate nello stipendio tabellare (per quanto all’esame: la sola l’indennità integrativa speciale), non potendosi ammettere la sostanziale disapplicazione di regolamentazioni normative lavoristiche del tutto vincolanti sul piano degli effetti;

g. - il ritenere, nei termini rivendicati dalle ricorrenti, maggiorabile ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 177 del 1976 l’intero stipendio tabellare del personale di che trattasi, comporterebbe un computo della pensione (rectius: della quota A della pensione) sostanzialmente scollegato dalla dinamica stipendiale, atteso che pur conglobata nello stipendio, l’I.I.S. non può ritersi soppressa (conseguenza della rilevanza delle pattuizioni negoziali). Trovando invece l’applicazione della normativa pensionistica (cfr. supra, punto b.) imprescindibile riferimento nel trattamento economico del rapporto di lavoro siccome risultante dalla disciplina relativa (legislativa prima, contrattuale oggi);

h. - applicabili risultano in fattispecie i commi 1 e 3 dell’articolo 15 della legge n. 724 del 1994  - statuenti per l’I.I.S. l’esclusione della maggiorazione del 18% rivendicata col ricorso -  persistendo, per la specifica categoria di personale, un carattere d’autonomia dell’indennità stessa a fronte dell’avvenuto suo conglobamento nello stipendio tabellare (rif., in senso speculare: Corte dei conti, Sezione Liguria, n. 771 del 2007 e Sezione Marche n. 380 del 2008 nonché n. 234 e n. 249 del 2009).

4.         Per tutto quanto sopra esposto, precisato e motivato, il ricorso deve essere rigettato. In ragione della complessità delle disaminate questioni e degli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

            la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche con sede ad Ancona, in sede monocratica, definitivamente pronunciando nel merito RIGETTA il ricorso iscritto al numero n. 20811/PC proposto dalle Sig.re C. S., C. B. . e V. C. M.

            Spese compensate.

            Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del giorno 19 novembre 2009.

IL GIUDICE UNICO

f.to (Dott. Giuseppe DE ROSA)

 

PUBBLICATA IL 23/11/2009

IL DIRIGENTE

DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to (Dott.ssa  A. Laura CARLONI)