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del 19/1/2010
MAGGIORAZIONE
DEL 18% DELL’INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE
In gennaio era stata pubblicata
una serie di articoli di ITALIA OGGI che
sostenevano la tesi che l’indennità integrativa speciale vada maggiorata del
18% ai fini del calcolo della pensione.
Non ero il solo ad essere
perplesso sulla motivazione, eminenti giuristi non condividevano questa tesi.
Per chi non ricorda, rimando alle
note di gennaio e alla rassegna
stampa.
Devo tornare sull’argomento
perché c’è una novità importante: la sentenza n. 380 del 3/11/08 della
Corte dei Conte – Sede giurisdizionale per le Marche.
E’ la prima sentenza sulla
questione e probabilmente farà scuola. Riguarda un ricorso portato avanti da
uno studio legale di Ascoli Piceno per conto dell’A,N.P. Marche a tutela di
alcuni dirigenti scolastici.
L’ho sottolineato perché
giuridicamente la posizione dei D.S. sulla questione è diversa da quella del
personale della scuola: i DS non sono legati al CCNL della scuola,
ma hanno un proprio contratto agganciato alla dirigenza dello Stato.
Il CCNL 2002-05 del personale
della scuola, oltre a stabilire il conglobamento dell'IIS nello stipendio,
all'art. 79, comma 3, precisa:
"Il conglobamento
sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui
all’art. 75, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per
determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con
riferimento all’art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995."
Il CCNL della dirigenza non contiene questa norma. La differenza non è
da poco!
Evidenzio inoltre che uno dei
punti di forza per la conclusione positiva del ricorso dei dirigenti scaturisce dal fatto che,
a differenza del personale della scuola:
Aggiungo un particolare
significativo: ai docenti della scuola primaria e agli ex direttori didattici
viene applicata la trattenuta ENAM sulla sola voce dello stipendio:
ai docenti sullo stipendio indicato nel cedolino non comprensivo della
IIS, ai dirigenti ex d.d. alla voce stipendio indicata nel cedolino comprensiva
dell’IIS.
Quindi già il Tesoro evidenzia la differenza: considera l’I.I.S. effettivamente
conglobata nel caso della dirigenza, non fa la stessa cosa per il personale della scuola. E la scelta non è
casuale.
Certamente è dovuta al comma 3 dell'art. 79.
L'INPDAP,invece, finora non ha
riconosciuto neppure ai dirigenti la maggiorazione dell'IIS, facendosi forte del
fatto che il Ministero, nel comunicare i dati retributivi per il calcolo della
pensione, scorpora l'IIS dallo stipendio.
E non riconosce neppure la maggiorazione della
retribuzione di posizione (altra contesa giuridica), ma anche su questo
problema le sentenze della Corte dei Conti sono tutte favorevoli.
Secondo lo Studio Legale di Ascoli P. (e ribadito da
Italia Oggi), il ricorso può essere fatto non solo dai dirigenti scolastici
andati in pensione dal 1/1/2001 (data del conglobamento dell’indennità
integrativa), ma anche dal personale della scuola andato in pensione dal
1/1/2006.
Perché dal 2006 se
per il personale della scuola il conglobamento è avvenuto dal 1/1/2003?
Perché il CCNL 2006-09 della scuola non contiene più il testo del comma 3
dell'art. 79.
Però non è neppure espressamente abrogato!
Il ricorso per il
personale della scuola non ha i presupposti giuridici di quello della dirigenza
(l'effettivo conglobamento dell'IIS nello stipendio),
ma si fonda sulle tesi portate avanti in gennaio da Italia Oggi e quindi alle
presunte omissioni contenute nel CCNL 2006-09. Motivazioni, a detta di molti esperti,
assolutamente insostenibili perchè una norma di legge è in vigore fino a
quando non viene abrogata o non sia in contrasto con una legge successiva.
Non sono un giurista, ma
un’opinione a proposito ce l’ho: i DS continueranno a vincere i ricorsi, il
personale della scuola li perderà tutti. E senza un intervento
legislativo, si chiuderà il cerchio con
l’ennesima discriminazione, l’ennesimo privilegio che si andrà ad
aggiungere ai tanti già ottenuti dalla dirigenza scolastica
da quando è uscita dal
CCNL della Scuola.
E' importante sottolineare
che questa sentenza si aggiunge a
quelle del TAR di Catania riguardante la maggiorazione del 18% della
retribuzione di posizione; questo emolumento die DS è l'equivalente della
retribuzione professionale docenti o assegno similare percepito dal personale
della scuola. Mentre per il personale della scuola è considerato salario
accessorio e quindi con effetti nulli o irrisori sul calcolo della pensione e
della buonuscita, la retribuzione di posizione ha effetti pieni sia nel
calcolo della pensione che della buonuscita.
Ma la beffa non finisce qui: le sentenze dicono che sulla pensione dei DS deve
essere anche maggiorato del 18%.
Credo che i sindacati della
scuola non possano ignorare la questione: maggiorazione dell'IIS per tutti o per
nessuno!
Basta con le discriminazioni.
30/12/08
Sentenza 380/08
Maggiorazione
della retribuzione di posizione
Rassegna stampa
AGGIORNAMENTO DEL 19/1/2010
Quanto avevo detto circa un
anno fa nella nota del 30/12/08 si è puntualmente verificato: lo stesso giudice
della Corte dei Conti sezione Marche che aveva espresso parere favorevole per i dirigenti
scolastici con la sentenza 308/08, ha invece
espresso parere negativo con la sentenza n. 272 del 13/11/2009 al ricorso presentato da tre insegnanti di scuola
media.
Per i dirigenti l'ind. int. deve essere maggiorato del 18%, per il personale
della scuola no.
Dura lex, sed lex! E il giudice non poteva fare diversamente.
Ciò che succede è semplicemente vergognoso, ma le leggi non le fanno i
giudici e se ci sono delle responsabilità vanno cercate altrove.
Da quando i dirigenti scolastici sono usciti
dal contratto del personale della scuola, hanno acquisito privilegi, soprattutto
al momento di andare in pensione, che li
pongono al di sopra dello stesso personale di cui ci dicono che fanno parte, ma a questo punto una domanda ce la dobbiamo porre: fanno
davvero ancora parte del personale della scuola?
Se ne fanno parte questi privilegi hanno creato una casta all'interno del
personale della scuola.
Ed è, a mio avviso, intollerabile!
(Che sia chiaro; non mi indigno pro domo mea, sono fuori dalla mischia,
sono in pensione da 15 anni!)
Sentenza
n. 272 del 13/11/09
Rassegna stampa
Infatti dei privilegi della
dirigenza si è accorto anche Brunetta (è piccolo ma non certo scemo).
In questi anni la dirigenza statale ha fatto con i contratti il gioco dei tre
bussolotti: sulla retribuzione fissa non compare alcuna retribuzione accessoria,
la maggior parte delle risorse disponibili è confluita nella retribuzione di posizione che non solo non è
accessoria, ma ci sono già molte sentenze favorevoli e ricorsi in itinere
perché sia maggiorata del 18%.
Mentre un docente riceve una bella fetta di retribuzione come RPD (retr. prof.
docenti) che non ha effetti su tredicesima, pensione (1) e buonuscita, il
dirigente si è visto trasferire quasi tutto nella retribuzione di posizione.
Solo una piccola parte, cioè la retribuzione di risultato, non in busta
paga, è percepita saltuariamente come retribuzione accessoria.
(1 - Per essere precisi dobbiamo specificare che l'accessorio in talune
circostanze ha effetti irrisori sulla pensione, di norma nessuno.)
L'art.
45 del D.L.vo 150/09 modifica l'art. 24 del D.l.vo 165/01 e impone che
gradualmente, ma entro il CCNL del 2011, buona parte delle risorse destinate non
affluiscano nella retribuzione di posizione, ma in quella di risultato che
non potrà essere inferiore al 30% della retribuzione base; l'obiettivo è
quello di riportare alla
normalità il rapporto retribuzione/retribuzione accessoria.
Chiaramente in questo modo aumenterà la parte che non avrà effetti su
tredicesima, pensione e buonuscita.
Secondo gli esperti del SOLE24ORE
ciò potrebbe
avere un peso consistente sulle pensioni, specialmente per gli alti dirigenti statali.
Non conosciamo le retribuzioni
della dirigenza statale per esprimere un giudizio sull'entità prospettata dal
SOLE24ORE, ma riteniamo che il provvedimento miri ad un allineamento con i dipendenti statali
non appartenenti alla dirigenza.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL
PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA V
QUADRIENNIO GIURIDICO 2002-05 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2002-03
Art. 54 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 53 hanno effetto integralmente
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e
sull'indennità alimentare.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell’art. 53 sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di
vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di
licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.