DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 , n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)
… omissis ...
CAPO II
Dirigenza pubblica
Art. 45.
Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
… omissis ...
Nota all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del già citato decreto legislativo n. 165
del 2001, così come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con
qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato
alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati
conseguiti. La graduazione delle funzioni e
responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi
dell'art. 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con
provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del
dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e
degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a
quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a
quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente
tutti gli incrementi previsti per la parte
accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non
si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del
medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati
della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi
dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui
alla legge 4 marzo 2009, n. 15, non abbia predisposto il sistema di valutazione
di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi
dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto individuale e' stabilito il trattamento
economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici
massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono
determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati
conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di
contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte
le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del
loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano
servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'art. 3,
comma 1, la retribuzione e' determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni
della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle
risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di
cui all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al
riequilibro del trattamento economico del restante personale dirigente civile e
militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n.
334, destinati al personale di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle
università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico
dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al
sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare
allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle
supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul
proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n.
334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui
all'art. 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai
sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse
che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi
previsti dal presente articolo.